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T.U.I.R. – D.P.R. 917/1986

Titolo I - Imposta sul reddito delle persone fisiche [Artt. 1 - 71]

Capo VII - Redditi diversi [Artt. 67 - 71]

Articolo 67 - Redditi diversi

Testo in vigore dal 31.12.2024

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
b) al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis), le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante; (6) (7)
b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo; (15)
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'Articolo 5 e dei soggetti di cui all'Articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'Articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'Articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'Articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto; (3)
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25% dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'Articolo 47 del citato testo unico; (17)
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'Articolo 5 e dei soggetti di cui all'Articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'Articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; (4)
2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25% dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell'Articolo 47(10) (13) (17)
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente; (12)
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti; (10)
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto; (10) (13)
c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a € 2.000 nel periodo d'imposta. Ai fini della presente lettera, per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni; (14)
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'Articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi; (16)
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'Articolo 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore". (9)
i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche; (2) 
n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all'Articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti.

1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c bis) e c ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente. (5)

1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di € 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui.

1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c ter), c quater) e c quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. (11)
(1)

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Note:
(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa
Articolo modificato ruttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall'articolo 81.

(2) Lettera modificata:
- dall'art. 1, comma 253, L. 30.12.2004, n. 311;
- dall'art. 1, comma 299, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007;
- dall'art. 1, comma 1121, L. 30.12.2020, n. 178 con decorrenza dal 01.01.2021;
- dall'art. 1, comma 1006, L. 30.12.2021, n. 234 con decorrenza dal 01.01.2022;
- dall'art. 52, comma 2 bis, D.Lgs. 28.02.2021, n. 36 con applicazione a decorrere dal 01.07.2023 ai sensi dell'art. 51, comma 1 del suddetto decreto modificante, così come modificato prima dall'art. 30, comma 7, D.L. 22.03.2021, n. 41 con decorrenza dal 23.03.2021, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 21.05.2021, n. 69 con decorrenza dal 22.05.2021, poi dall'art. 10, comma 13 quater, lett. a), D.L. 25.05.2021, n. 73, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 23.07.2021, n. 106 con decorrenza dal 25.07.2021, e da ultimo dall'art. 16, comma 1, lett. a), D.L. 29.12.2022, n. 198 con decorrenza dal 30.12.2022, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 24.02.2023, n. 14 con decorrenza dal 28.02.2023.
(3) Numero sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005. Le disposizioni del primo periodo del presente numero hanno effetto per i periodi d'imposta che iniziano dal 01.01.2004. Le disposizioni dell'ultimo periodo del presente numero hanno effetto per i periodi d'imposta che iniziano dal 01.01.2006.
(4) Numero modificato, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d'imposta che iniziano dal 01.01.2004 (art. 4, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247).
(5) Comma modificato,  con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d'imposta che iniziano dal 01.01.2004 (art. 4, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247,)
(6) Per l'applicazione dell'imposta sostitutiva alle plusvalenze di cui alla presente lettera si veda quanto disposto dall'art. 1, comma 496, L. 23.12.2005, n. 266.

(7) Lettera modificata:
- dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006;
- dall'art. 1, comma 64, lett. a), L. 30.12.2023, n. 213 con decorrenza dal 01.01.2024 ed applicazione alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

(8) Le minusvalenze, le perdite ed i differenziali negativi dalle lettere c-bis a c-quater, di cui al presente articolo, sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 13, D.L. 24.04.2014, n. 66, convertito in legge dalla L. 23.06.2014, n. 89 con decorrenza dal 24.06.2014, realizzati successivamente al 30 giugno 2014 con le seguenti modalità:
- per una quota pari al 48,08 %, se sono realizzati fino alla data del 31.12.2011;
- per una quota pari al 76,92 %, se sono realizzati dal 1°gennaio 2012 al 30 gennaio 2014.
(9) Lettera inserita dall'art. 2, comma 36-terdecies, D.L. 13.08.2011, n. 138 così come modificato dalla legge di conversione L. 14.09.2011, n. 148 (G.U. 16.09.2011, n. 216) con decorrenza dal 17.09.2011 ed applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17.09.2011.
(10) La ritenute e le imposte sostitutive sui redditi diversi di cui alla presente lettera sono state stabilite:
- nella misura del 20% ai sensi dell'art. 2, comma 6, D.L. 13.08.2011, n. 138 con decorrenza dal 14.08.2011 e modalità di applicazione di cui all'art. 29, comma 2, D.L. 29.12.2011, n. 216;
- nella misura del 26% ai sensi dall'art. 3, comma 1, D.L. 24.04.2014, n. 66 con decorrenza dal 24.04.2014 e modalità di applicazione di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 3 ed effetto a decorrere dal 1° luglio 2014, convertito in legge dalla L. 23.06.2014, n. 89 con decorrenza dal 24.06.2014.
(11) Comma modificato dall'art. 4, D.Lgs. 16.04.2012, n. 47 con decorrenza dal 13.05.2012.
(12) Alle plusvalenze di cui al presente lettera non si applica quanto disposto dall'art. 3, comma 1,  D.L. 24.04.2014, n. 66,convertito in legge dalla L. 23.06.2014, n. 89 con decorrenza dal 24.06.2014. In particolare ai redditi diversi relativi a:
 - obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601  ed equiparati;
 - obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui  al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma  1,  del  testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali  dei suddetti Stati;
 - titoli  di  risparmio  per  l'economia  meridionale  di  cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
(13) Ai redditi diversi di cui alla presente lettera, si applica l'aliquota al 26% , secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 6 e seguenti, D.L. 24.04.2014, n. 66 a decorrere dal 1° luglio 2014, convertito in legge dalla L. 23.06.2014, n. 89 con decorrenza dal 24.06.2014.
(14) Lettera inserita con decorrenza dal 01.01.2023 (ved. art. 1, comma 126, lett. a), L. 29.12.2022, n. 197).
(15) Lettera inserita con decorrenza dal 01.01.2024 ed applicazione alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024 (art. 1, comma 64, lett. a), Legge di Bilancio 2024 n. 213 del 30.12.2023).
(16) Lettera modificata, con decorrenza dal 01.01.2024 (ved. art. 1, comma 92, lett. b)  Legge di Bilancio 2024 n. 213 del 30.12.2023).
(17) Lettera modificata dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 13.12.2024, n. 192 con decorrenza dal 31.12.2024 ed applicazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.







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