TITOLO II - Imposta sul reddito delle società
CAPO II - Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti
SEZIONE II - Consolidato nazionale
Articolo 122 - Obblighi della società o ente controllante
Testo in vigore dal 01.01.2008
1. La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi.
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Note:
(1) articolo modificato dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344.