Articolo 122 - Obblighi della società o ente controllante

T.U.I.R. – D.P.R. 917/1986

TITOLO II - Imposta sul reddito delle società

CAPO II - Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti

SEZIONE II - Consolidato nazionale

Articolo 122 - Obblighi della società o ente controllante

Testo in vigore dal 01.01.2008

1. La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi.

[1] [2]

 -----

Note:

(1) articolo modificato dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344.

Lo Studio Montanaro opera su tutto il territorio nazionale nel settore della consulenza Tributaria, Societaria, Aziendale, Contabile e del Lavoro.

Forniamo servizi professionali qualificati alla piccole/medie aziende, ai grandi gruppi societari ed alle persone fisiche.

Area Privata Clienti

Contatti

Studio Montanaro
Via Prof. Francesco Milano, 1
76125 Trani (BT)
0883 491900
0883 491001
0883 491900
0883 491001
lun, mer, gio: 9:00/12:30 16:00/19:30
mar, ven: 9:00/12:30
P.IVA 07645650727