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Articolo 116 - Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria


02024 TUIR
T.U.I.R. – D.P.R. 917/1986
Titolo II - Imposta sul reddito delle società[Artt. 72 - 161] 
Capo II - Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti [Artt. 81 - 142] 
Sezione I - Determinazione della base imponibile[Artt. 81 - 116] 
Articolo 116 - Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria

Testo in vigore dal 01.01.2019

1.  L'opzione di cui all'articolo 115 può essere esercitata con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115  , dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa. [ L'opzione non può essere esercitata, o se esercitata perde efficacia, nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione con i requisiti di cui all'articolo 87 .] (3)
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto periodo del comma 3 dellarticolo 115  e quelle del comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59(2), 
[2-bis. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l’opzione per l’applicazione del regime di cui all’articolo 55-bis. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano l’opzione di cui all’articolo 55-bis si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all’articolo 84, comma 1, secondo periodo.] (5) 
(1) (4) (6)
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Note

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. 
(2) Comma modificato:
- con decorrenza dal 04.07.2006 ed effetto dal periodo di imposta in corso al 04.07.2006, dall'art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223;
- con decorrenza dal 01.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017, dall'art. 1, comma 23, lett. d), L. 30.12.2018, n. 145;

(3) con decorrenza dal 04.07.2006 ed effetto dal periodo di imposta in corso al 04.07.2006, le parole tra parentesi quadre contenute nel presente comma sono state soppresse dall'art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, c.
(4) La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall'art. 1, comma 547, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017 ed applicazione a decorrere dal 01.01.2018.
(5) Comma:
- aggiunto, con decorrenza dal 01.01.2017 ed applicazione a decorrere dal 01.01.2018, dall'art. 1, comma 547, L. 11.12.2016, n. 232;
- così modificato dall'art. 1, comma 23, lett. d), L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal 01.01.2019 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017;
- abrogato, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, dall'art. 1, comma 1055, lett. a), L. 30.12.2018, n. 145 .
(6) La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1055, lett. a), L. 30.12.2018, n. 145 con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

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