Codici e Leggi

Gennaio 2023 - Studio Montanaro
Martedì, 24 Gennaio 2023 10:18

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Pubblicato in Lettere Informative
Martedì, 24 Gennaio 2023 09:27

Al via la ROTTAMAZIONE QUATER


L'articolo 1 (commi 231-252) della Legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di richiedere la Definizione agevolata "Rottamazione quater" dei carichi affidati all'Agente della Riscossione.

Ambito di applicazione Tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 01.01.2000 e il 30.06.2022 compreso quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella Definizione agevolata solo se l’ente, entro il 31.01.2023, provvede a::
- adottare uno specifico provvedimento;
- trasmetterlo a Agenzia delle entrate-Riscossione;;
- pubblicarlo sul proprio sito internet.
I carichi sono definibili anche se:
- risultano contenziosi pendenti, (previo contestuale impegno alla rinuncia degli stessi);
- risultano pendenti procedure di sovraindebitamento instaurate ai sensi del capo II, Sez. prima, legge n. 3/2012, o della Parte prima, Titolo IV, capo II, sez. seconda e terza, del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), con possibilità di pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e le tempistiche previste nel decreto di omologa;
- risultano pendenti procedure concorsuali nonché tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa di cui al R.D. 267/42 e al D.Lgs. 14/2019, con applicazione della disciplina dei crediti prededucibili.
Debiti esclusi dalla rottamazione a)  i carichi affidati all’Agente della Riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
b) i carichi relativi a:
recupero degli aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’I.v.a. riscossa all’importazione;
c) le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA);
d) i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non provvedono, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa.
Modalità di adesione

Presentazione domanda esclusivamente in via telematica tramite il sito internet: www.agenziaentrateriscossione.gov.it

Termine per presentare domanda 30 aprile 2023
A seguito della presentazione della domanda:
- non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguiranno le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda;.
Rateizzazioni in corso La trasmissione della domanda di adesione sospende, sino al 31.07.2023, i pagamenti derivanti da precedenti rateizzazioni.
Esito richiesta di adesione

Entro il 30.06.2023, l'Agenzia delle Entrate Riscossione invierà al contribuente una delle seguenti comunicazioni:
- accoglimento della domanda, contenente: l'ammontare complessivo delle somme dovute; la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione, i moduli di pagamento precompilati, le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- diniego precisando le motivazioni per le quali la richiesta non è stata accolta; in tal caso potrà essere ripreso il pagamento delle rate di precedenti piani di rateizzazione.

Importo dovuto L’importo dovuto a titolo di capitale, di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non saranno invece dovute le somme relative a sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.
In caso di debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono dovute le somme a titolo di:
- interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”);
- aggio.
In caso di pagamento rateizzato sono inoltre dovuti interessi (ved. modalità di pagamento).
Modalità di pagamento

Entro il 31.07.2023 dovrà essere versato l'intero importo dovuto ovvero, in caso di richiesta di rateizzazione, la prima di 18 rate trimestrali consecutive; le scadenze sono quindi fissate nei giorni: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.
La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece saranno di pari importo.
In caso di  pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

Decadenza dal beneficio  In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle di dilazione il pagamento (i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute).

   

 

Pubblicato in Lettere Informative


Entrerà in vigore il prossimo 1° marzo 2023 la nuova modulistica per la presentazione di istanze, segnalazioni e dichiarazioni da utilizzare nelle procedure di prevenzione incendi.

L’implementazione della modulistica, (già presente nella sezione modulistica del sito del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco), coordinata con la struttura dell’applicativo PRINCE di gestione dei procedimenti di prevenzione incendi, consentirà un monitoraggio statistico più puntuale sull’applicazione del D.M. 03.08.2015 e delle relative RTV.
E' stato previsto l’inserimento di un riferimento (flag) per tener conto delle disposizioni dell’articolo 16 del D.L. 23.09.2022, n. 144 che prevede, sino al 31.12.2024, la riduzione a 30 giorni del termine per l’evasione delle valutazioni progetto di attività di cat. B o C del D.P.R. 151/2011 in caso di installazione di impianti fotovoltaici

Le principali modifiche riguardano la sezione distinta di versamento dei modelli PIN 1, 4 e 5, opportunamente integrata per facilitare l’utenza nel calcolo degli importi dovuti per l’erogazione del servizio richiesto. Con l’emanazione del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., infatti, gli importi per i procedimenti di prevenzione incendi (valutazione progetto, deroga, NOF) dipendono anche dal tipo di approccio progettuale intrapreso dall’utenza. Adottando, infatti, una soluzione alternativa anche per una singola misura antincendio (da S.1 a S.10), l’importo da versare è maggiorato rispetto ad una progettazione c he preveda solo soluzioni conformi e pari a quanto previsto dal D.M. 9 maggio 2007 relativo all’approccio ingegneristico
Relativamente al modello Cert REI, si segnala che la modifica apportata, pur avendo carattere prettamente formale, si è resa necessaria in quanto la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco attraverso metodo tabellare è oggi possibile con riferimento non solo al D.M. 16/2/2007 ma anche al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i..
A tale riguardo, si osserva che:
- in caso di ricorso alla progettazione con il Codice di prevenzione incendi, anche le conseguenti certificazioni di resistenza al fuoco dovranno coerentemente essere redatte con riferimento a tale disposto normativo. In caso di approccio di tipo tradizionale si continuerà, invece, a far riferimento al sopracitato D.M. 16.02.2007;
- resta inteso che in caso di modifiche ad attività esistenti, per i prodotti e gli elementi costruttivi in esse già posti in opera e le cui caratteristiche di resistenza al fuoco siano state già certificate ed acquisite agli atti dei Comandi dei vigili del fuoco nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, non è necessario procedere ad una nuova determinazione delle stesse, qualora compatibili con le prestazioni richieste dal nuovo approccio progettuale adottato

cronaca - 




Pubblicato in Lettere Informative
Sabato, 07 Gennaio 2023 08:51

Le principali novità del 2023


Di seguito una sintesi delle principali novità che sono già entrate in vigore o che, comunque, entreranno in vigore prossimamente.

Acquisto di beni alimentari di prima necessità - istituzione fondo - Legge di Bilancio 2023 art. 1 - c. 450 - 451 

Istituito un fondo in favore dei soggetti in possesso di un I.S.E.E. non superiore a € 15.000, per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità da fruire, mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.
Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze verranno stabiliti:
a) criteri e modalità di individuazione dei beneficiari (tenendo conto di: età,  trattamenti pensionistici e altre forme di sussidi e di trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno);
b) ammontare del beneficio unitario;
c) modalità e limiti di utilizzo del fondo, da erogare sulla base di procedure di competenza dei Comuni di residenza;
d) modalità e condizioni per l'accreditamento degli esercizi commerciali.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento - Legge di Bilancio 2023 art. 1 - c. 179-185

Per i tributi dovuti all'Agenzia delle Entrate, derivanti da accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione, consegnati entro il 31.03.2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 02.01.2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31.03.2023, le sanzioni si applicano nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla legge. 
Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 01.01.2023 e quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate entro il 31.03.2023, sono definibili in acquiescenza con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.
Le predette  disposizioni si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 01.01.2023 e a quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate entro il 31.03.2023, con il pagamento, entro il termine per presentare il ricorso, delle sanzioni nella misura di 1/18 di quelle irrogate e degli interessi applicati..
Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.
È esclusa la compensazione e 
la definizione degli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria.

Agevolazioni acquisto unità immobiliari a destinazione residenziale - Legge di Bilancio 2023 art. 1 - c. 76             Dall'I.R.Pe.F., si detrae,  in 10 quote annuali costanti, il 50% dell'i.v.a. relativa all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o da imprese che le hanno costruite. 
Agevolazioni fiscali Mezzogiorno - proroga e nelle Z.E.S. - Legge di Bilancio 2023 art. 1 - c. 265 - 270 

Prorogato al 31.12.2023 il credito di imposta per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) e nelle Z.E.S. (legge di stabilità 2016).

Agricoltura -  Fondo per l'innovazione - - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 428 - 431

Istituito, per il 2023, 2024 e 2025, il Fondo per l'innovazione, per favorire lo sviluppo di progetti di innovazione fper incrementare la produttività nei settori agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti. 
Il Fondo, per il quale verranno stabiliti criteri e modalità di attuazione, potrà essere utilizzato per concedere, anche attraverso voucher, agevolazioni alle imprese, compreso contributi a fondo perduto e garanzie su finanziamenti, sottoscrivere quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, concedere finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

Alberghi, bar e ristoranti - credito di imposta - utenze energia elettrica / gas - Legge di Bilancio 2023  - art. 1 c. 2 - 9 Se l’importo pagato è superiore al 30% rispetto al 2019, il credito d’imposta per le bollette di alberghi, bar e ristoranti passa dal 30 al 35% .

Ammortamento anticipato - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 65 - 69

 

Nel periodo 2023-2027 è possibile applicare, oltre a quello ordinario, anche l'ammortamento anticipato del 3% ai fabbricati strumentali utilizzati per lo svolgimento dell'attività previste dai seguenti codici ATECO: 47.11.10 Ipermercati; 47.11.20 Supermercati; 47.11.30 Discount alimentari; 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; 47.11.50 Commercio dettaglio  prodotti surgelati; 47.19.10 Grandi magazzini; 47.19.20 Commercio dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; 47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari; 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati; 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati; 47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati; 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati; 47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati; 47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati; 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati.

Ammortamento sospensione -  art. 3 c. 8 Dl n. 198/2022, (Milleproroghe)  
Estesa ai bilanci 2022 la possibilità di usufruire della sospensione in tutto o in parte degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali
Nella nota integrativa dovranno essere indicati in quale misura non sono stati contabilizzati gli ammortamenti; le ragioni che hanno indotto ad avvalersi della deroga; l’impatto economico e patrimoniale della deroga.  
Assegnazione agevolata di beni ai soci  - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 100 - 105

Alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, che, entro il 30.09.2023, assegnano o cedono ai soci (risultanti al  30.09.2022 ovvero che siano iscritti entro il 30.01.2023 in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 01.10.2022), beni immobili, (escluso quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa) si applica l'imposta dell'8% sostitutiva di imposte sui redditi e I.R.A.P., (10,5 % per le società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione) sulla plusvalenza (differenza tra valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il costo fiscalmente riconosciuto). 
Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni  e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate all'imposta sostitutiva del 13%.
Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al D.P.R.131/1986, n. 131.

In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'art.9 del testo unico delle imposte sui redditi o, in alternativa, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.
Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dei commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del D.P.R. 917/1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.
Per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Le società che si avvalgono delle suddette disposizioni devono versare il 60 % dell'imposta sostitutiva entro il 30.09.2023 e il 40% entro il 30.11.2023, con i criteri di cui al D.lgs 9 241/1997. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.

Assegno Unico Universale  - Legge di Bilancio 2023 art. 1 - c. 357 - 358

A decorrere dal 1° gennaio 2023:
- l’importo è incrementato del 50% nel caso di figli di età inferiore a un anno e 
presenza di almeno tre figli fino a tre anni di età e Isee fino a € 40.000;
- passa da € 100 a € 150 la maggiorazione per le famiglie con almeno quattro figli;
- sono stabilizzate alcune maggiorazioni, già temporaneamente in vigore nel 2022, in favore di famiglie con figli disabili.
Assunzione beneficiari del reddito di cittadinanza -  - Legge di Bilancio 2023 art. 1 - c 294 - 296 Ai datori di lavoro privati che, nel corso dell'anno 2023, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, beneficiari del reddito di cittadinanza, è riconosciuto, per 12mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di € 8.000 su base annua.
L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dnell'anno 2023 con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
Assunzione donne - esonero contributivo   - Legge di Bilancio 2023 art. 1 - c.298 


Esonero contributivo per le nuove assunzioni effettuate nel corso del 2023  di personale femminile, di qualsiasi età (limite massimo € 8.000).

Assunzione under 36 - esonero contributivo   - Legge di Bilancio 2023 art. 1 - c.297 

L'esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2021 è esteso alle  nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2023. L'esonero spetta, per massimo 36mesi, nel limite di € 6.000 annui (€ 8.000 per assunzioni effettuate nel 2023), per i rapporti, anche part time, con  soggetti che, alla data della prima assunzione a tempo indeterminato incentivata, non abbiano compiuto 36 anni (sono esclusi i dirigenti).

Autotrasporto merci - bonus per l’acquisto di gas liquefattodecreto interministeriale ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti -  ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - il viceministro dell’Economia e delle Finanza 

Firmato il decreto attuativo che disciplina il credito d’imposta:
- beneficiari:  imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) e all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori;
- requisiti: possesso di  mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto;
- beneficio: contributo pari al 20% delle spese sostenute, nel periodo  01/02/2022 - 31/12/2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gas naturale liquefatto necessario per la trazione veicoli, comprovato dalle relative fatture d'acquisto.al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per l’attività logistica e il trasporto merci in conto terzi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gas naturale liquefatto necessario per la trazione veicoli, comprovato dalle relative fatture d'acquisto.

- limite: per ogni impresa, il 50% dei costi ammissibili fino a un massimo di 4 milioni.
Con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti verranno definiti termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di autotrasporto

Autotrasporto merci - misure a sostegno  - Legge di Bilancio 2023 art. 1 - c. 503 - 504

Autorizzata la spesa di € 200milioni per l'anno 2023 per il  riconoscimento di un contributo alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia:
● esercenti le attività di trasporto previste all’articolo 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (D. Lgs. n. 504/1995), ossia attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
● iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Aziende della filiera bufalina - Fondo per il ristoro  - Legge di Bilancio 2023 art. 1 - c. 427 Il Fondo per le aziende bufaline è istituito al fine di:
- ristorare le aziende della filiera danneggiate dalla diffusione della brucellosi e della tubercolosi nel territorio nazionale, e in particolare nella regione Campania;
- fare fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti.
Il Fondo é destinato a incrementare, fino a un massimo del 10%, i rimborsi per l'abbattimento degli animali effettuati ai sensi della legge 218/1988, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità n. 298/1989, come modificato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità 587/1996
Barriere architettoniche - detrazioni   - Legge di Bilancio 2023 art. 1 - c. 365

Prorogato al 31.12.2025 il termine per sostenere le spese per interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, e beneficiare della detrazione dall'imposta lorda (fino a concorrenza del suo ammontare) nella misura del 75% delle spese sostenute calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
a) € 50.000 per edifici unifamiliari o per unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
b) € 40.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio (per edifici composti da due a otto unità immobiliari);
c) € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio (per edifici composti da più di otto unità immobiliari).
La detrazione spetta anche per interventi di automazione degli impianti di edifici e singole unità immobiliari funzionali ad abbattere barriere architettoniche compreso, in caso di sostituzione di impianto, le spese relative a smaltimento e bonifica di materiali e dell'impianto sostituito.
Per le deliberazioni condominiali é necessaria la maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale dell'edificio. 

Black list  - Legge di Bilancio 2023  - c. 84 - 86 Modificato l'art. 110 del Testo Unico Imposte sui Redditi con la reintroduzione delle limitazioni alla deducibilità delle ".. spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, ... intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali .."
La deducibilità è tuttavia consentita quando:
a) le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione;
b) le operazioni sono intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 167, (imprese estere controllate).
L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento, deve notificare all'interessato un apposito avviso concedendo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di quanto sopra.  
Bonus carburante in favore dei dipendenti - decreto legge Trasparenza (Dl n. 5/2023) Confermato anche per il 2023, il bonus carburante in esenzione d’imposta fino all’importo di € 200,00 (buoni benzina che i datori di lavoro privati possono erogare ai dipendenti). L’agevolazione, che è entrata in vigore il 15 gennaio, è cumulabile con le cessioni o prestazioni di beni e servizi previste dall’art. 51, c.3, del Tuir, ugualmente non imponibili in capo al lavoratore se il loro valore complessivo non è superiore a € 258,23 per periodo d’imposta. 
Bonus cultura - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 630

Modificati i criteri per l’assegnazione ai giovani di contributi per l’acquisto di biglietti per teatro, cinema, spettacoli dal vivo, musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, e per corsi di musica, teatro, danza o lingua straniera.
Introdotta:
- “Carta della cultura Giovani”, per gli appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a € 35mila, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello di compimento di 18 anni;
- “Carta del merito”, per iscritti alle scuole superiori che conseguono il diploma a non più di 19 anni con voto di almeno 100/100, assegnata e spendibile nell’anno successivo a quello del diploma e cumulabile con la “Carta della cultura Giovani”.
Le somme ricevute non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini Isee.

Bonus psicologo  - Legge di Bilancio 2023  - c. 538 Confermato per il 2023 e 2024, e innalzato fino all’importo massimo di € 1.500 per persona,  il contributo per le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati iscritti all’albo degli psicologi, parametrato alle diverse fasce dell’Isee, comunque non oltre  € 50mila. 
Bonus sociale - Legge di Bilancio 2023  - c. 17 - 19 Confermato, per l'anno 2023, lo sconto in bolletta, (introdotto a gennaio 2021), per le famiglie in condizioni di disagio:
- economico (con Isee  fino a € 15.000);
- fisico (che necessitano di apparecchi elettromedicali salvavita).
Borse di studio destinate a studenti universitari con disabilità - Legge di Bilancio 2023  - c. 579  Dal 2023, gli importi delle borse di studio percepite da studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione dell'assegno mensile di assistenza in favore di invalidi civili (sia parziali che totali), dell'assegno mensile di assistenza in favore di sordi, e della pensione in favore di ciechi civili assoluti o parziali, nonché di eventuali maggiorazioni.
Borse di studio medici di medicina generale - Legge di Bilancio 2023  - c. 588 Incrementate, a decorrere dal 2023, le risorse per borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al d.lgs 17.08.1999, n. 368.
Cartelle di pagamento - stralcio dei carichi fino a euro 1.000, affidati all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015 - - Legge di Bilancio 2023  - c. 222 - 230

Alla data del 31.03.2023 sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data del  01.01.2023, fino a € 1.000 (comprensivo di capitale, interessi  ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al  2015 dalle amministrazioni statali, Agenzie fiscali e Enti pubblici previdenziali con esclusione del capitale e di quanto dovuto a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Dalla 01.01.2023  fino al 31.03.2023 è sospesa la riscossione dei suddetti debiti.
Non sono annullati i debiti relativi ai carichi relativi a:
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;

- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
Per le  sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l'agevolazione si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati.
L'annullamento automatico non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.
Gli enti creditori che non aderiscono devono, entro il 31 gennaio 2023, darne notizia  mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

Cartelle di pagamento - Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022 - Legge di Bilancio 2023 art. 1 - c. 231 - 252

Fermo restando quanto riportato al punto precedente, i debiti affidati all’Agente della Riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia, possono essere estinti senza pagare le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora nonché dell'aggio.
Sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale, spese per le procedure esecutive e diritti di notifica; mentre per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente a interessi, comunque denominati, e somme maturate a titolo di aggio.
Per aderire alla Definizione agevolata, è necessario:
- presentare telematicamente, entro il 30.04.2023, una dichiarazione di adesione;
- pagare gli importi: in un’unica soluzione entro il 31.07.2023  o  in massimo 18 rate trimestrali di cui le prime due, con scadenza 31.07.2023 e 30.11.2023 (ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) e le successive (di pari importo) con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024.
Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi del 2% annuo a decorrere dal 1° agosto 2023, .
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme originariamente dovute.
Sono escluse dalla Definizione agevolata i debiti relativi a:
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;

- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
I carichi degli enti di previdenza privati  potranno rientrare nella Definizione agevolata solo previa delibera che, entro il 31.01.2023, dovrà essere  pubblicata sul sito internet dello specifico ente, e comunicata a mezzo pec ad Agenzia delle Entrate Riscossione. 

Cessione gratuita di beni nell’ambito di manifestazioni a premi - Legge di Bilancio 2023 art. 1 - c. 70 Istituito un fondo destinato all'attenuazione degli oneri fiscali connessi alla cessione gratuita, da parte di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio, nell'ambito di manifestazioni a premi, di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati nonché da enti religiosi, nel rispetto delle previsioni in materia di regime degli aiuti « de minimis ».
Commercio internazionale (Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1998 della Commissione, del 20.09.2022 Dal 01.01.2023 in vigore la nuova classificazione doganale (nomenclatura combinata) dell'Unione Europea, con numerose novità per le imprese attive nel commercio internazionale.  
Condomini - conunicazione anagrafe tributaria (Provv. AE 20 dicembre 2022 n. 470370) Modificate le specifiche tecniche in tema di comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi a interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
Congedo parentale lavoratori dipendenti - Legge di Bilancio 2023  - c. 359 L'indennità corrisposta durante il congedo parentale, (in alternativa per padre o per madre),  passa dal 30% della retribuzione, all’80% per un mese se fruita entro i 6 anni di vita (o di ingresso in famiglia) del figlio. 
Contanti limiti all'utilizzo - Legge di Bilancio 2023  - c. 384 Innalzato a € 5.000 il valore soglia di divieto di trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. 
Controllo automatizzato delle dichiarazioni - Definizione agevolata delle somme dovute - Legge di Bilancio 2023 - c. 153 - 159

E' possibile definire, pagando olre, a imposte, contributi previdenziali e interessi, la sanzione ridotta del 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile), le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali:
- il termine di pagamento non è ancora scaduto al 01.01.2023;
- le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente.

L'agevolazione spetta se non sono scaduti i termini di pagamento di quanto richiesto ovvero delle relative rate, in caso di pagamento dilazionato.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Le somme eventualmente già versate fino a concorrenza dei debiti definibili  restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Con riferimento alle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, i termini di decadenza per notificare le cartelle di pagamento, sono prorogati di un anno.
Anche nel caso di importo originario non superiore a € 5.000 è ora possibile beneficiare di 20 rate trimestrali (anziché 8 rate).
Per approfondimenti: Circolare 1E 2023 Agenzia delle Entrate

Controversie tributarie - Conciliazione agevolata - Legge di Bilancio 2023 c 206-212 In alternativa alla definizione agevolata (ved. punto successivo), le controversie pendenti al 01.01.2023 innanzi alle Corti di 1°e 2°grado in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, possono essere conciliate entro il 30.06.2023, beneficiando della sanzioni ridotte a 1/18 del minimo.
Il versamento di quanto dovuto ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata (di massimo 20 trimestrali) deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

È esclusa la possibilità di compensazione.
In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
Sono escluse le controversie relative anche solo in parte a:
a) risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26.05.2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14.12.2020, e l'i.v.a. riscossa all'importazione;
b) somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13.07.2015.
Controversie tributarie - definizione agevolata  - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 186 - 205

Le controversie pendenti presso la Corte di Giustizia Tributaria (già Commissione Tributaria) in cui sono parte l'Agenzia delle Entrate o 'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, al 01.01.2023, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia (art.12 c. 2 DLgs  546/1992).
In caso di ricorso pendente iscritto nel 1°grado, con il pagamento del 90% del valore della controversia;

- in caso di soccombenza della competente Agenzia nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 02.01.2022, con il pagamento:
- del 40 % del valore della controversia in caso di soccombenza in 1° grado;
- del 15 % del valore della controversia in caso di soccombenza in 2° grado.
- in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e Agenzia, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla sentenza e in misura ridotta (secondo quanto sopra riportato).
- in caso di controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l'Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento del 5 % del valore della controversia.
- in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del:
 15 % del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata del 01.01.2023;
 40 % negli altri casi.
- in caso di controversia relativa esclusivamente a sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.
La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 01.01.2023 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Sono escluse dall'agevolazione le controversie relative anche solo in parte a:
a) risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 07.06.2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26.05.2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14.12.2020, e l'I.v.a. riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art.16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13.07.2015.
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30.06.2023; nel caso di importi dovuti superiori a  € 1.000 è ammesso il pagamento rateale, (massimo 20 rate trimestrali di pari importo), con decorrenza dal 01.04.2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e  31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.
È esclusa la possibilità di compensare il debito.
Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata; qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Entro il 30.06.2023 per ciascuna controversia autonoma (relativa a ciascun atto impugnato) è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. 
Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data del 01.01.2023.
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10.07.2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata; con tale deposito il processo è dichiarato estinto. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31.07.2023.
L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31.07.2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
Per i processi dichiarati estinti  l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione  e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione.
La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. 
Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31.03.2023, l'applicazione delle suddette disposizioni alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

Controversie Tributarie pendenti in Cassazione - rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 213 - 218

In alternativa alla definizione agevolata (ved. punto precedente), nelle controversie pendenti al 01.01.2023 innanzi alla Corte di Cassazione in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, il ricorrente, entro il 30.06.2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.
La definizione si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale (senza poter compensare) entro20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti, delle somme dovute: imposte, sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, interessi e eventuali accessori.
La rinuncia agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.
Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett.a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio del 07.06.2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26.05.2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14.12.2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero aiuti di Stato.

Cooperative - Fondo crescita sostenibile imprese - Legge di Bilancio 2023  art. 1  - c. 419  Incrementata la dotazione del Fondo per finanziare programmi e interventi con impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo a:
a) promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
b) rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
c) promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
Corrispettivi - obbligo di trasmissione al Sistema tessera sanitariaart. 3 c.3 Dl n. 198/2022, (Milleproroghe)   Posticipato al 01.01.2024 l'obbligo di trasmissione mensile, al Sistema tessera sanitaria, dei dati dei corrispettivi esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, attraverso strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito. 
Costi transazioni elettroniche - Legge di Bilancio 2023  -c. 385 -388 Le associazioni di categoria degli operatori tenuti ad accettare i pagamenti con Pos e quelle dei prestatori dei servizi di pagamento dovranno regolamentare i rapporti per garantire oneri proporzionati al valore delle transazioni.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze verrà istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate per ridurre i costi delle operazioni fino a € 30 a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni con ricavi/compensi entro € 400mila.
Se il tavolo non dovesse individuare un livello equo o non sono rispettate le condizioni concordate, i prestatori di servizi di pagamento e i gestori di circuiti e schemi di pagamento saranno tenuti, per il 2023, a un contributo straordinario pari al 50% degli utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni per le transazioni sotto € 30 (o il diverso limite individuato), che confluirà in un apposito fondo per il contenimento dell’incidenza dei costi a carico degli operatori economici con ricavi fino a € 400mila per le transazioni di valore fino a € 30. Per l’accertamento del contributo dovuto, il Fisco potrà determinare la base imponibile anche mediante accertamento d’ufficio.
Credito di imposta acquisto gasolio e benzina per l’attività agricola, pesca imprese e agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61- - Legge di Bilancio 2023  art. 1  -c. 45 - 51

Credito d’imposta pari al 20% del costo, i.v.a. esclusa, del carburante sostenuto nel primo trimestre 2023. Il contributo è esteso anche a carburanti utilizzati per riscaldamento di serre e di fabbricati produttivi adibiti all’allevamento di animali.
Il credito d'imposta  è cedibile, solo per intero, in favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del testo unico bancario.

Credito di imposta acquisto materiali riciclati- Legge di Bilancio 2023  art. 1  - c. 685 - 690

E' riconosciuto, per gli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta del 36% delle spese sostenute (entro il limite di € 20.000) per ciascun beneficiario
per il riciclaggio di:
- plastiche miste e scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani,  
- materiali provenienti dalla raccolta differenziata di imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata di carta, alluminio e vetro.
Il credito d'imposta, che deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento,:

- non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile I.R.A.P:  e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'art. 1 della legge n. 244/2007;
- è utilizzabile dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi  "4.0"- Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 423
Posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per completare gli investimenti gli in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese “Industria 4.0” per il quali, entro lo scorso 31 dicembre l’ordine risulta accettato dal fornitore ed è stato pagato un acconto di almeno il 20% del costo beneficiando così del più favorevolie credito d’imposta fissato per il 2022 (40% per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni, 20% per la quota superiore a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni, 10% per la quota eccedente i 10milioni e fino a 20milioni (le percentuali, poi, si dimezzano, passando rispettivamente a: 20, 10 e a 5%).
Credito di imposta imprese energivori e gasivori - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 2 - 9 Alle imprese:
- a forte consumo di energia elettrica pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre dell'anno 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30%  rispetto allo stesso periodo del  2019, è riconosciuto un credito d'imposta, in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023. Il credito d'impostaspetta anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica autoprodotta e consumata dalle stesse imprese nel primo trimestre dell'anno 2023.
- a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 45 % della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi da usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Credito di imposta quotazione pmi - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 395

Il credito d’imposta legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) pari al 50% delle spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese - Pmi, è:
- prorogato al 31.12.2023;
- elevato all’importo massimo di € 500.000 (sispetto al precedente di € 200.000).

Credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo - Proroga dei termini di riversamento - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 271 - 272

Prorogato al 30.11.2023 il termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Cuneo Fiscale - - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 281

Confermato il taglio del cuneo fiscale, lato lavoratori dipendenti, ma con l’introduzione di due fasce di retribuzione di riferimento e lo sdoppiamento dell’aliquota applicabile.
- confermato il 2% per le retribuzioni imponibili previdenziali di importi mensili superiori a € 1.923 e fino a € 2.692;
- 3 % per quelle di importo inferiore  a € 1.923.
Con possibilità, a dicembre, di maggiorare la retribuzione di riferimento dell’ammontare della tredicesima, oppure dei ratei se la mensilità supplementare è pagata ogni mese. 
Detrazioni fiscali acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 277  Il limite massimo delle detrazioni fiscali relative all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici collegatiagli interventi di ristrutturazione edilizia è stato così modificato
€ 8.000 per l'anno 2023;
€ 5.000 per l'anno 2024.
Divieto circolazione stradale (decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) Definiti, per l'anno 2023, i giorni di divieto di circolazione stradale, fuori da centri abitati , per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate. 
Estromissione dei beni delle imprese individuali - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 106 Concessa la possibilità, entro maggio 2023, di estroettere dal patrimonio dell’impresa i beni immobiliari strumentali (posseduti al 31.10.2022) previo pagamento, (60% entro il 30.11.2023 e 40% entro il 30.06.2024), dell’imposta sostitutiva dell’8% su differenza tra valore normale (o catastale) del bene e valore fiscalmente riconosciuto.
Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.
Farmacie - disposizioni in materia di remunerazione - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 532 - 534  

A partire dal 2023, al fine di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, è riconosciuta una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.

Fatturazione elettronica - operatori sanitari - art. 3 c. 2 Dl n. 198/2022, (Milleproroghe)   Anche per il 2023 vige il divieto di emettere fatture elettroniche limitatamente alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.
Flat tax parte incrementale di reddito - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 50 - 57 Per il solo anno 2023, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, (non in regime forfetario), possono optare per l'applicazione, in luogo delle aliquote ordianrie I.R.Pe.F., dell'imposta sostitutiva del 15%  sulla base imponibile pari alla differenza tra reddito d'impresa/lavoro autonomo 2023 e il reddito d'impresa/lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtato di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.
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Fondo potenziamento filiera Made in Italy - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 402 - 403 Nasce il Fondo per il potenziamento delle politiche industriali a sostegno dello sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e per promuovere l’eccellenza qualitativa del made in Italy.
Fringe benefit 2023 - tabelle Aci Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato con cui l’Agenzia delle entrate ha reso note le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Aci. (Rif. normativo art. 51 Tuir.)
Gas - riduzione aliquota  i.v.a. al 5% - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 13 Prorogata anche per il primo trimestre 2023 la riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le somministrazioni di gas metano.
Si applica indipendentemente dall'uso (civili o industriali) e anche alle cessioni operate nel quadro dei contratti di servizi energia;
Non si applica alle essione di gas effettuate nei confronti dei soggetti passivi rivenditori, ossia gli operatori che applicano il regime del reverse charge in base all’art. 17 del Dpr 633/72.
Imballaggi - etichettatura ecologica - art.11, comma 1, Dl 228/2021) Per gli imballaggi è entrato in vigore il 1° gennaio l'obbligo di etichettatura ecologica (codifica alfa-numerica) con possibilità di utilizzare, fino ad esaurimento scorte, quelli già in commercio. In caso di inosservanza è applicabile la sanzione amministrativa da € 5mila a € 25mila.  
Imposta di soggiorno  - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 787                                    L’imposta può essere applicata fino all’importo massimo di € 10,00, nei Comuni:  
- capoluogo a vocazione turistica;

- capoluogo di provincia che abbiano avuto presenze turistiche 20 volte superiori al numero di residenti con riferimento ai dati pubblicati dall’Istat riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all’anno in cui viene deliberato l’aumento dell’imposta. 
Imprenditori agricoli under 40 - agevolate le nuove iscrizioni - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 300    Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, iscritti nel 2020 nella previdenza agricola, é riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
L'esonero non é cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Imu – dichiarazione 2021 - art. 3 c.1 Dl n. 198/2022, (Milleproroghe) 
Prorogato al 30.06.2023 il termine del 31.12.2022 per la presentazione della dichiarazione IMU, relativa all'anno di imposta 2021.
IMU esenzione su immobili non utilizzabili né disponibili - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 81 - 82 Non è dovuta l'Imu sugli immobili, non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli art.614 - Violazione di domicilio, secondo comma, o art. 633 - Invasione di terreni o edifici del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Per usufruire dell'esenzione il contribuente deve farne comunicazione telematica al Comune interessato, secondo modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze; analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione. 
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Irregolarità formali - regolarizzazione -- Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c.166 - 173

Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'i.v.a. e dell'I.R.A.P. e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31.10.2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento, (in due rate di pari importo entro il 31.03.2023 e il 31.03.2024), di € 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.
La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
Sono esclusi dalla regolarizzazione:
- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori);
- le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

ISEE -  Misure di semplificazione in materia - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 323

Dal 1° luglio 2023, la presentazione della Dsu da parte del cittadino dovrà avvenire prioritariamente in modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la Dsu nella modalità ordinaria.

Lavoratori dipendenti - Esonero parziale dei contributi previdenziali a loro carico - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 281 Per i periodi di paga dal 1° gennaio  al 31 dicembre 2023, esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore
Lavoro domestico - Legge di Bilancio 2023  art. 1  - c. Riconoscimento di un bonus mensile alle famiglie che assumono colf o badanti e reintrodotti i voucher per il lavoro domestico 
Mance / premi di produzione lavoratori dipendenti del settore privato - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 58 - 62 Nelle strutture private ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori (con reddito di lavoro dipendente di importo fino a € 50.000) a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5% (applicata dal sostituto d'imposta), entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Si tiene conto della quota di reddito di cui sopra, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, . 
Mezzi Agricoli -  Riduzione indennizzo usure strade a causa di mezzi agricoli - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 505 Al fine di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate l'indennizzo per la maggiore usura della strada, è dovuto nella misura ridotta del 70%.
Multe codice della strada - sospensione aggiornamento biennale - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 497 Sospeso l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, prevista all'art. 195, co. 3, del codice della strada.
Mutuo ipotecario - Rinegoziazione dei contratti - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 322 Ci sarà tempo sino al 31.12.2023 per rinegoziare il mutuo per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.
Nuova Sabatini - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c.   414-415 Prorogati di sei mesi i termini per l'ultimazione degli investimenti e per l'inoltro della richiesta di erogazione.   
Occupazione del suolo pubblico per il settore della ristorazione  - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c.  815 Prorogata al 30.06.2023 la possibilità, nel settore della ristorazione,  di realizzare pedane all’esterno dei propri locali occupando strade e marciapiedi presentando la domanda per la nuova autorizzazione in via telematica, allegando semplicemente la planimetria degli allestimenti su strade e sulle piazze anche di interesse culturale e paesaggistico senza necessità di autorizzazioni da parte del Soprintendente o del ministero dei Beni culturali. 
Omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale - Regolarizzazione - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c.  219 -221
Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento, delle somme, scadute al 01.01.2023, dovute per:
a) rate successive alla prima relative a accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;
b) importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni  per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.
La regolarizzazione  si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31.03.2023 oppure con il versamento di un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31.03.2023.
Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.
Non è consentita la compensazione.
In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione non si producono gli effetti  e il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.
Opzione donna  - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c.  292

Prorogata per il 2023 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico per le lavoratrici che, al 31.12.2022, hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e l'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che appartengano ad una delle seguenti categorie:
- caregivers, invalidi (con invalidità superiore o uguale al 74%);
- lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di crisi.

Partita i.v.a. - richiesta di attivazione - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 148 - 150   L'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all'esito delle quali invita il contribuente a comparire di persona per esibire documentazione utile alla verifica dell'effettivo esercizio dell'attività e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio:
- emana provvedimento di cessazione della partita IVA;
- applica la sanzione amministrativa di € 3.000.
La partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a € 50.000.
In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente al  provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme dovute a seguito di dette violazioni fiscali, (se superiori a € 50.000), sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.
Pellet - riduzione aliquota i.v.a. - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 73 Per l'anno 2023 i pellet sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10%.
Pensioni - quota 103 - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 283 - 285

Per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata, con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione, possono accedere alla pensione anticipata flessibile”.
Il diritto che, conseguito entro il 31.12.2023, può essere esercitato anche successivamente a tale data: 
a) non spetta:
a
gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS;  
- al personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo della Guardia di finanza, attesa la speciale disciplina regolatrice di tali settori. L’incentivo
b)  non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5.000 lordi annui.
Previsto un incentivo in favore dei lavoratori che, pur avendone i requisiti, rinunciano alla “quota 103” e restano in attività.

Plastic tax - differita la decorrenza - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 64 Differita al 01.01.2024 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati "MA.C.S.I.", che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari; i MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono:
- realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere piu' trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati;
- anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche;
- i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

Prestazioni occasionali - Modifiche alla disciplina - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c.  283 - 285   342-354

A decorrere dal 01.01.2023:
i limiti di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali, riferiti all’anno civile, sono pari a: 
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000 (articolo 54-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 50/2017);
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a €10.000;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a € 2.500 (articolo 54 bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 50/2017).
I suddetti limiti si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale, svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco2007 93.29.1.
Per le sole società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, per le attività lavorative indicate dal decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, è possibile erogare compensi per ciascun prestatore, per anno civile, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro (lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 54-biscitato). Per le stesse società, inoltre, permane la non applicazione del limite di compenso erogabile da ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, pari a 10.000 euro dal 1° gennaio 2023 (cfr. la circolare n. 95/2018).
La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- persone disoccupate;
- percettori di prestazioni integrative del salario, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito (cfr. l’articolo 54-bis, comma 8, del decreto-legge n. 50/2017).    

Prodotti per la protezione prodotti per l'infanzia e dell'igiene intima femminile - iva - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c.  73

Sono soggetti
all'aliquota del 5%:
- assorbenti e tamponi;
- latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);
- pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli;
all'aliquota del 10%
- estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, diversi dai prodotti per l'alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia indicati al numero 1-sexies) della parte II-bis della presente tabella, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50% in peso.

Redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c.  80 Estesa al 2023 l'esclusione dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Reddito alimentare - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 434 - 435 Istituito il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare destinato a finanziare, nelle città metropolitane, l'erogazione, a soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso un centro di distribuzione ovvero ricevere presso il proprio domicilio nel caso di soggetti appartenenti a categorie fragili. Entro 60 gg, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, saranno definite le modalità attuative, la platea dei beneficiari nonché le forme di coinvolgimento degli Enti del Terzo settore.
Regime contabile semplificato -  soglie per l'accesso - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c.  276   Aumentato di € 100.000 il limite dei ricavi per la contabilità semplificata; il regime è eprtanto riservato alle imprese minori che non hanno superato ricavi € 500.000 se aventi per oggetto prestazioni di servizi e di € 800.000 se aventi per oggetto altre attività. Per approfondimenti clicca qui.
Regime contabile -  forfettario - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 107 - 111  Innalzato a € 85.000 il limite dei ricavi/compensi (articoli 5457 e 85 del Tuir) per poter beneficiare del regime forfettario.  
Il regime cessa di avere applicazione:
- dall'anno successivo all'anno in cui viene superato tale limite ma non € 100.000;
- nel corso dell'anno se i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a € 100.000; in tal caso è dovuta l'i.v.a. a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
Per approfondimenti: clicca qui
Rivalutazione quote di partecipazione - terreni - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c.  107 - 111

Le persone fisiche, le società semplici ed altre a questa equiparate, gli enti non commerciali possono rivalutare, terreni e partecipazioni (comprese le quote e diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione), posseduti al 1° gennaio 2023.
Adempimenti:
Perizia: redatta e asseveta entro il 15.11.2023 redatta da un professionista abilitato:dottori commercialisti, esperti contabili, revisori legali dei conti,per lepartecipazioni societarie,  ingegneri, architetti,  geometri, dottori agronomi,  agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili per i terreni.
Importo dovuto: imposta sostitutiva del16% sull’intero valore di perizia (e non solo sul maggior valore riconosciuto sul bene) 
Pagamento: entro il 15.11. 2023 (in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con applicazione di interessi nella misura del 3% annuo) da versare utilizzando il modello F24, indicando 2023 come anno di riferimento e i codici tributo 8055 per le partecipazioni e 8056 per i terreni. Qualora il contribuente che intende avvalersi della rivalutazione lo abbia già fatto in passato, è possibile scomputare l’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni. 
Soggetti esclusi: titolari di reddito di impresa.
Dichiarazione dei redditi: l
e rivalutazioni devono essere indicate nel modello di dichiarazione dei redditi che verrà presentato nel 2024.
Per i terreni nel quadro RM, (indicando : 
valore rivalutato; imposta sostitutiva dovuta, imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti  rivalutazione dei medesimi beni che può essere scomputata dall’imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione, imposta residua da versare, eventuale scelta di pagamento rateale, se l’imposta dovuta è parte di un versamento cumulativo.
Per le  partecipazioni nel quadro RT (indicando: valore rivalutato, aliquota applicata, imposta sostitutiva dovuta, imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazione dei medesimi beni che può essere scomputata dall’imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rivalutazione, imposta da versare (qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato), eventuale scelta di pagamento rateale, se l’imposta dovuta è parte di un versamento cumulativo.
Il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva o il pagamento della prima rata determinano il perfezionamento della procedura di rivalutazione; una volta esercitata l’opzione non è più possibile ottenere il rimborso delle somme corrisposte; pertanto l’eventuale ritardo o omissione delle rate successiva non determina la decadenza dalla rivalutazione, ma ci si può avvalere del ravvedimento operoso. In caso di omissione, l’importo non versato è iscritto a ruolo. 

 

Sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile, contrasto ai cambiamenti climatici e valorizzazione biodiversità  - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c.  301. - 303

Per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto dell'Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con la dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023.
SIncrementata la dotazione finanziaria a sostegno dell'imprenditoria giovanile e femminile.

Studenti con disabilità - incremento dei fondi per le iniziative e i servizi delle AFAM - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. . 584 Al fine di consentire alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di garantire i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, degli studenti con invalidità superiore al 66 % nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento a decorrere dall'anno accademico 2023/2024,
Incrementati i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche  per favorire la partecipazione degli studenti:
-  con disabilità,  
-  con invalidità superiore al 66 %;
-  con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimentai
a corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.
Studenti universitari fuori sede  - Fondo alloggi - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. . 580 Il fondo è rifinanziato:
- € 4 milioni per l'anno 2023;
- € 6 milioni annui a decorrere dall'anno 2024.
Sugar tax - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c.  60 Differita al 01.01.2024 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative all'imposta sul consumo delle «bevande edulcorate » (prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata
dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume).
Pper edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.
Sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c.  301.  Per l'anno 2023  destinati € 20 milioni;.
Tasso di interesse legale - Dm Economia 13.12.2022
Dal 01.01.2023 il saggio di interesse legale passa dall'1,25% al 5%.
Under 36 - agevolazioni per l'acquisto prima casa  - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c.  74 - 75

Prorogato al 31.12.2023, la possibilità per i giovani con meno di 36 anni, e con un valore dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a  € 40.000 annui,  di:
- acquistare la prima casa beneficiando dell'esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale 
- usufruire del credito d’imposta di ammontare pari all'iva eventualmente corrisposta in relazione all’acquisto;
-  deneficiare dell'esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo. 

Vendita di beni tramite piattaforme digitali - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c.  151 Il soggetto i.v.a. che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell'i.v.a.è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.
Violazioni tributarie - Ravvedimento speciale  - Legge di Bilancio 2023  art. 1 - c. 174-178 E' possibile sanare, beneficiando della riduzione a 1/18 della sanzione minima, le  violazioni relative ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, non ancora contestate alla data del versamento, riferiti alle dichiarazioni fino all’anno d’imposta 2021 validamente presentate.
La procedura si perfeziona rimuovendo le irregolarità od omissioni e versando, entro il 31.03.2023, l’intero debito ovvero la prima di otto rate trimestrali di pari importo (quelle successive alla prima devono essere maggiorate di interessi al 2% annuo). Il mancato pagamento, anche solo in parte, di una rata entro il termine della successiva fa perdere il beneficio della dilazione e le somme residue sono iscritte a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria e degli interessi decorrenti dal 31.03 2023.

Autore: Giovanni e Felice Montanaro - studio Montanaro Trani - Commercialisti revisori legali consulenti di impresa - cronaca 

Pubblicato in Lettere Informative

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