Maggio 2022 - Studio Montanaro


Da ieri 16/05/2022 è possibile presentare domanda di ammissione al “Bonus Export Digitale” un nuovo contributo finalizzato a sviluppare l’attività di esportazione e di internazionalizzazione delle microimprese manifatturiere attraverso la creazione di soluzioni digitali. 


SOGGETTI BENEFICIARI

Possono richiedere il contributo le microimprese manifatturiere, le reti e i consorzi composti da almeno cinque microimprese.


REQUISITI OGGETTIVI

Le microimprese richiedenti, anche aderenti alle reti o ai consorzi, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
- meno di 10 dipendenti;
- fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00);
- avere avviato, da almeno un anno, la fatturazione di prodotti commerciali;
- sede legale o sede operativa e stabilimento produttivo in Italia;
- codice ATECO primario appartenente alla categoria C;
- essere in stato di attività e iscritte al Registro delle Imprese;


SPESE AMMISSIBILI

Sono agevolabili gli investimenti in:
- realizzazione di sistemi di e-commerce verso l’estero, siti e/o app mobile;
- realizzazione di sistemi di e-commerce che prevedono l’automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web;
- realizzazione di servizi accessori all’e-commerce;
- realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale dell’export digitale;
- digital marketing finalizzato a sviluppare attività di internazionalizzazione;
- servizi di CMS (Content Management System);
- iscrizione e/o abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della visibilità e spese di content marketing;
- servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano;
- upgrade delle dotazioni di hardware necessarie alla realizzazione dei servizi sopra elencati.


CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Il contributo erogabile ammonta a:
- € 4.000,00 (quattromila/00) per le microimprese con investimento minimo richiesto di euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- € 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00) per le reti soggetto e ai consorzi, con un investimento minimo richiesto di euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

Pubblicato in Lettere Informative


Per l'anno 2022 alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi che:
- hanno sede legale o stabile organizzazione in Italia,
- sono in possesso di mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti nonché, a seguito delle modifiche della legge di conversione, Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.
viene riconosciuto un credito di imposta utilizzabile in compensazione  pari al 15 % del costo di acquisto, al netto dell'IVA, del componente “AdBlue”  necessario per la trazione dei predetti mezzi. 

Il credito di imposta:
- non costituisce reddito imponibile;
- non è sottoposto ai limiti di utilizzo previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007,  e dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000,
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del DPR n. 917 del 1986 , che rispettivamente riguardano la determinazione della deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Irpef e delle spese generali, per tutti i soggetti che applicano le norme del Tuir per la determinazione del reddito d'impresa,
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi purché tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto, tenendo conto anche della non concorrenza al reddito e alla base imponibile IRAP.
Le disposizioni di cui sopra si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ed è necessario un decreto attuativo.

(1) articolo 6 commi 3 e 4, Legge n. 34 del 27 aprile 2022, di conversione del decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022, Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2022, n. 98.

Pubblicato in Lettere Informative


Con la pubblicaazione sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile, è da ieri in vigore il Decreto PNRR (D.L. 36/2022) che prevede importanti novità tra le quali:

Codice della crisi di impresa (art. 42) Differita al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019
Fattura elettronica per i forfettari (art. 18) Obbligatoria dal 01.01.2024.
Limitatamente ai soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000, l'obbligo entra in vigore dal 01.07.2022. Per approfondimenti clicca qui.
Sanzioni mancata accettazione di pagamenti elettronici (Art. 18) Dal 30 giugno 2022 entrano entrano in vigore le sanzioni a carico degli esercenti e dei  professionisti che non consentono ai propri clienti il pagamento tramite Pos. Per approfondimenti clicca qui.
Super sismabonus - obbligo invio dati all'Enea (art. 24)  resa obbligatoria, anche per gli interventi relativi al sismabonus, la comunicazione preventiva all'Enea. Per approfondimenti clicca qui.
 
 

 

Pubblicato in Lettere Informative

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