dal 1° luglio fattura elettronica obbligatoria anche per i forfettari (ma non per tutti)
Così come previsto dall'articolo 18 del Dl 36/2022, anche per i titolari di partita Iva:
- in regime forfettario,
- i soggetti in regime di vantaggio;
- le associazioni sportive dilettantistiche
sarà obbligatorio, a partire al 01.07.2022, l'obbligo di emissione di fattura elettronica se, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.
Dal 1° gennaio 2024 l'obbligo sarà esteso a tutti i contribuenti indipendentemente dall'ammontare complessivo dei ricavi o compensi percepiti.
nb.:
con il passaggio alla fatturazione elettronica:
non si deve:
- variare la numerazione progressiva dei documenti (Faq Entrate 33/2018)
- istituire separati registri sezionali;
si deve:
- configuratre, per le operazioni con operatori italiani, il regime fiscale adottato;
- applicarel’imposta di bollo “virtuale”, da pagare trimestralmente a seguito liquidazione da parte dell'agenzia dell'entrate;
- indicare il codice natura per le operazioni “interne” è «N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi».
- indicare, come per le fatture cartacee, il riferimento normativo al fine di documentare l’esonero dall’Iva e dalla ritenuta d’acconto;
- procedere alla conservazione elettronica delle stesse, secondo quanto previsto dall’articolo 39 del Dpr 633/72. In questo senso si ricorda che, i contribuenti tenuti al nuovo adempimento potrebbero avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dalle Entrate.
Firmato il decreto per l'adozione delle Linee guida in materia di raccolta fondi degli Enti del Terzo
Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, ha firmato il 13 giugno u.s. il tanto atteso decreto con cui sono adottate le Linee guida in materia di raccolta fondi degli Enti del Terzo settore (Ets) espressamente prevista dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore (CTS) " ... Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore ...”.
soggetti interessati | tutti gli ETS indicati nell'art. 4 c. 1 del CTS: Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le societa' di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. |
modalità di raccolta | La raccolta dei fondi può essere effettuata nei confronti di un singolo potenziale donatore o pubblicamente attraverso risorse proprie dell'ETS (personale dipendente o volontari) e/o soggetti terzi anche avvalendosi di soggetti specializzati in fundraising,attraverso le seguenti modalità. - l'erogazione liberale (di danaro o beni in natura); - il pagamento di un corrispettivo a fronte di una cessione da parte dell’ETS di beni o servizi di modico valore. Per visualizzare le più diffuse tecniche di raccolta e le regole da rispettare: clicca qui. |
principi |
Le raccolte fondi dovranno essere effettuate secondo i principi di: |
spese | le spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell’evento o della campagna devono tendere ad essere congruamente inferiori ai fondi raccolti, fatte salve cause non prevedibili che compromettono il buon esito dell’attività. |
rendiconto | entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, è obbligatoria la redazione di un rendiconto corredato di relazione illustrativa, dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, in occasione delle quali è stata effettuata la raccolta pubblica di fondi. Nel caso in cui i costi sostenuti per la realizzazione dell’evento siano superiori ai ricavi, nel rendiconto e nella relazione illustrativa dovranno essere inidicate le motivazioni. |
finalità | al soggetto erogatore dovrà essere chiaramente resa nota la destinazione dei fondi raccolti. L’ETS (attività di interesse generale dell’ente o specifici progetti. |
Note: | ved. Raccolta fondi - principi; Raccolta fondi - tecniche; Rendiconto della singola raccolta pubblica di fondi occasionale; |