Agenzia Entrate Riscossione - dal 1° gennaio 2025 pagamenti rateali più favorevoli

Lettere Informative

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Un'importante novità è stata introdotta dall'Articolo 13 del D.Lgs. 110/2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024), entrato in vigore a dal 1° gennaio 2025, e che riguarda direttamente la gestione dei pagamenti rateali dei debiti verso l'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Cosa Cambia per i contribuenti?

La riforma apporta significative migliorie volte a rendere più agevole e flessibile il processo di riscossione, con l’obiettivo di venire incontro alle esigenze di cittadini e imprese in difficoltà finanziaria. Tra le principali novità:

  1. Maggiore flessibilità nelle rateizzazioni:

    • Sarà possibile richiedere piani di pagamento su misura con durate più lunghe rispetto al limite attuale. (1)
    • La soglia del debito per accedere a procedure semplificate è stata elevata a €  50.000, riducendo la necessità di presentare garanzie aggiuntive.

  2. Ripresa delle rateizzazioni decadute:

    • Per chi ha perso il beneficio di piani rateali precedenti, sarà consentito richiedere una nuova rateizzazione senza obbligo di versare le rate scadute.

  3. Interessi di mora ridotti:

    • Gli interessi applicati sui debiti rateizzati sono stati ridotti dal 4% al 2,5% annuo, un risparmio significativo nel lungo periodo.

  4. Procedure digitali semplificate:

    • La richiesta di rateizzazione potrà essere effettuata interamente online, con tempi di approvazione notevolmente ridotti.

Perché è Importante Agire Subito?

Queste innovazioni rappresentano un'opportunità per chi desidera regolarizzare la propria posizione contributiva con maggiore serenità e senza il peso di vincoli stringenti. Tuttavia, alcune agevolazioni potrebbero essere soggette a scadenze precise o a condizioni specifiche.


Come possiamo aiutare i cittadini e le imprese?

Il nostro studio è a disposizione per:

  • Analizzare la situazione debitoria dei propri clienti e identificare la soluzione più vantaggiosa.
  • Supportare i clienti nella richiesta di rateizzazione e nella gestione delle procedure.
  • Garantirle il massimo risparmio in termini di interessi e condizioni.

Non esitate a contattarci per fissare un appuntamento o per ricevere ulteriori informazioni. Insieme possiamo trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze!

(1)  Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, di importo fino a € 120.000, su richiesta del contribuente che, invece, documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

  • da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 2026;
  • da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 2028;
  • da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Se le somme iscritte a ruolo della singola istanza di rateizzazione sono di importo superiore a € 120.000, su richiesta del contribuente e sulla base della documentazione presentata a corredo per la valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento, fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. 
Ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione, in base alle modalità di applicazione e documentazione previste daDecreto del 27 dicembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, i seguenti indicatori:

  • l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
  • l’indice di Liquidità e all’indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
  • l’indice Beta per i condomini

Il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, altresì, stabilito che nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosfericicalamità naturaliincendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.

Per le istanze di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2024, come previsto dall’art. 13, comma 3, del D. Lgs. n. 110/2024, si applicano, invece, le disposizioni dell’art. 19 del DPR n. 602/1973 nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo citato.

Situazioni particolari Viene identificato un unico caso in cui la situazione di difficoltà si presume oggettivamente sempre sussistente e riguarda l’ipotesi in cui l’unica unità immobiliare adibita ad abitazione, a studio o all’attività d’impresa è diventata inagibile per eventi eccezionali (calamità naturali o altro).  

I nostri professionisti sono a tua disposizione!

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Studio Montanaro
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