Emergenza sanitaria – IVA sui beni che si riferiscono esclusivamente all’emergenza sanitaria

Lettere Informative

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L’articolo 124 del Decreto rilancio (DL 34/2020) ha previsto l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) per le cessioni dei beni che si riferiscono esclusivamente all’emergenza sanitaria che stiamo affrontando, ovvero al Covid19.

Rientrano pertanto nell’esenzione i seguenti beni:

  • Ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub intensiva;  

  • monitor multiparametrico anche da trasporto;

  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;

  • tubi endotracheali;

  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua;

  • maschere per la ventilazione non invasiva;

  • sistemi di aspirazione;  

  • umidificatori;  

  • laringoscopi;

  • strumentazione per accesso vascolare;

  • aspiratore elettrico;

  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva;

  • ecotomografo portatile;

  • elettrocardiografo;

  • tomografo computerizzato;

  • mascherine chirurgiche;

  • mascherine Ffp2 e Ffp3;

  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe,  cuffie  copricapo,  camici  impermeabili,  camici chirurgici;

  • termometri;

  • detergenti disinfettanti per mani;

  • dispenser a muro per disinfettanti;

  • soluzione idroalcolica in litri;

  • perossido al 3 per cento in litri;

  • carrelli per emergenza;

  • estrattori RNA;

  • strumentazione per diagnostica per COVID-19;

  • tamponi per analisi cliniche;

  • provette sterili;

  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

il periodo di esenzione è limitato alle cessioni effettuate dal 19 maggio al 31 dicembre 2020, mentre dal 1° gennaio 2021 avranno l’Iva al 5%.

Per quanto riguarda le mascherine occorre fare una distinzione:

Per le mascherine ad uso della collettività senza marcatura CE (e senza particolare autorizzazione) l’Iva da applicare resta al 22%

Per le mascherine chirurgiche e le FFp2/FFp3 senza marcatura CE ma con specifica autorizzazione in deroga, rispettivamente dall’Iss e dall’Inail, viene applicata l’esenzione Iva.

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