L’articolo 124 del Decreto rilancio (DL 34/2020) ha previsto l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) per le cessioni dei beni che si riferiscono esclusivamente all’emergenza sanitaria che stiamo affrontando, ovvero al Covid19.
Rientrano pertanto nell’esenzione i seguenti beni:
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Ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub intensiva;
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monitor multiparametrico anche da trasporto;
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pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
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tubi endotracheali;
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caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
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maschere per la ventilazione non invasiva;
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sistemi di aspirazione;
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umidificatori;
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laringoscopi;
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strumentazione per accesso vascolare;
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aspiratore elettrico;
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centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
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ecotomografo portatile;
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elettrocardiografo;
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tomografo computerizzato;
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articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
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termometri;
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detergenti disinfettanti per mani;
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dispenser a muro per disinfettanti;
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soluzione idroalcolica in litri;
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perossido al 3 per cento in litri;
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carrelli per emergenza;
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estrattori RNA;
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strumentazione per diagnostica per COVID-19;
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tamponi per analisi cliniche;
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provette sterili;
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attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
il periodo di esenzione è limitato alle cessioni effettuate dal 19 maggio al 31 dicembre 2020, mentre dal 1° gennaio 2021 avranno l’Iva al 5%.
Per quanto riguarda le mascherine occorre fare una distinzione:
• Per le mascherine ad uso della collettività senza marcatura CE (e senza particolare autorizzazione) l’Iva da applicare resta al 22%
• Per le mascherine chirurgiche e le FFp2/FFp3 senza marcatura CE ma con specifica autorizzazione in deroga, rispettivamente dall’Iss e dall’Inail, viene applicata l’esenzione Iva.