Il prossimo 25 maggio entreranno in vigore le nuove regole europee sulla privacy a tutela il diritto delle persone fisiche alla protezione dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679, approvato il 14.4.2016 dal Parlamento europeo e poi pubblicato sulla G.U. europea del 4.5.2016).
Da tale data, pertanto, cesserà di avere validità la normativa nazionale sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 – cd. Codice della Privacy) abrogato dal Consiglio dei Ministri, nella riunione del 21.3.2018.
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Entrata in vigore |
25 maggio 2018 |
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Soggetti obbligati |
imprese, professionisti od enti ivi compreso quelli con sede al di fuori dell’Unione Europea che offrono servizi o prodotti all’interno del mercato Ue. |
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Titolare del trattamento - compiti |
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Responsabile della protezione dei dati – (D.P.O. o R.P.D.)
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Il titolare designa un responsabile del trattamento contenere l’attribuzione di specifici compiti. Il responsabile della protezione (che può essere un dipendente o un consulente esterno) è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti previsti dalla legge. La sua nomina è obbligatoria:
ed a reati. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all’autorità di controllo. E’ inoltre tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all’adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell’Unione o degli Stati membri. |
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Compiti del Responsabile della protezione dei dati
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Il responsabile della protezione deve, in totale autonomia,: a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dalla normativa vigente relativa alla protezione dei dati; b) sorvegliare l’osservanza; c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento; d) cooperare con l’autorità di controllo; e) fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. |
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Principio dell’accountability |
il titolare del trattamento (impresa, professionista o ente) deve essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali effettuato è conforme allo stesso Regolamento. A tal fine:
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Dati personali |
qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. |
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Dati personali - caratteristica |
I dati personali devono essere:
confronti dell’interessato
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Trattamento |
operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. |
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Registro dei trattamenti |
Il Garante privacy precisa che la tenuta del registro dei trattamenti non costituisce un adempimento formale ma fa parteintegrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali. Come prevede l’art. 30 del Regolamento Ue, tutti i titolari ed i responsabili di trattamento, esclusi gli organismi con meno di 250dipendenti ma solo se non effettuano trattamenti a rischio, dovranno tenere un registro delle operazioni di trattamento dove verrà trascritto:
personali;
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Notifica delle violazioni di dati personali
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Tutti i titolari devono, entro 72 ore, notificare all’autorità di controllo le violazioni di dati personali di cui vengono a conoscenza. |
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Informativa |
Il titolare del trattamento deve spiegare in maniera chiara e senza possibilità di equivoco, tutte le condizioni che regolano la raccolta e il trattamento dei dati al momento della sottoscrizione da parte dell’interessato dell’informativa e deve, obbligatoriamente, dichiarare all’interessato come verranno elaborati i suoi dati. L’informativa deve contenere le seguenti informazioni: a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante; b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento; d) nel caso di trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore, i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale; g) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; h) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; l) il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo; m) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati; Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. |
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Liceità del trattamento (rispetto delle norme generali e specifiche dell’ordinamento)
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Il trattamento è lecito se l’interessato ha espresso il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e se necessario per:
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Principio della minimizzazione dei dati |
I dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per la corretta esecuzione dell’incarico ricevuto. |
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Principio della limitazione della conservazione |
Il titolare deve conservare i dati per un arco di tempo non superiore al conseguimento della finalità per la quale sono trattati. |
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Trasferimento dei dati personali - deroghe |
E’ possibile se:
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Diritto di limitazione del trattamento
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Il diritto di limitazione del trattamento è esercitabile, oltre che in caso di violazione dei presupposti di Liceità del trattamento (in alternativa alla cancellazione dei dati stessi), anche se l’interessato chiede la rettifica dei dati o si oppone al loro trattamento. Il Garante privacy raccomanda ai titolari di prevedere nei propri sistemi informativi (elettronici o meno) misure idonee a tale scopo. |
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Diritto alla portabilità
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Il diritto alla portabilità, di nuova introduzione non si applica ai trattamenti non automatizzati (quindi non si applica agli archivi o registri cartacei) e vengono previste specifiche condizioni per il suo esercizio. In particolare, viene osservato dal Garante privacy che sono portabili solo i dati trattati con il consenso dell’interessato, o sulla base di un contratto stipulato con l’interessato. |
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Sanzioni amministrative |
le sanzioni che potranno essere comminate ai trasgressori ammontano al 4% del fatturato totale fino ad un massimo di 20 milioni di euro. |
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Trattamenti dati esclusi |
Sono esclusi dal regolamento i trattamenti di dati effettuati nei seguenti ambiti:
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attività non rientranti nell’ambito di applicazione del diritto UE;
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trattamenti effettuati da persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;
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trattamenti effettuati dalle autorità per fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento reati o esecuzione sanzioni penali.