Lettere Informative

30 settembre – scadenza rivalutazione valore d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni

30 settembre – scadenza rivalutazione valore d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni

Ago 10 2020
 
Il prossimo 30 settembre scade il termine per rivalutare il valore d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati (Dl 19 maggio 2020, n. 34 , dal titolo «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla G.U. (S.O.) n. 128 del 19 maggio 2020, meglio conosciuto come il decreto "Rilancio". 
 
beneficiari:
persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. 
requisito:
possesso al 1° luglio 2020 di:
- partecipazioni (qualificate o non) non negoziate in mercati regolamentati 
- terreni (edificabili o a destinazione agricola) al di fuori dell’ambito dell’attività imprenditoriale eventualmente esercitata.
beneficio:
riduzione o azzeramento totale delle imposte dovute a seguito della cessione dei beni oggetto della rivalutazione.
perizia:
entro il 30.09.2020 dovrà essere redatta la perizia di stima giurata (presso la cancelleria del Tribunale o gli uffici dei giudici di pace o notai) da parte di un soggetto iscritto ad uno dei seguenti albi/elenchi professionali:
 - per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (articolo 5, comma 1, della L. n. 448/2001): dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori legali 
 - per lterreni edificabili e con destinazione agricola (articolo 7, comma 1, legge 448/2001): ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti industriali edili, nonché da periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del testo unico di cui al Rd 2011/1934,
imposte dovute:
Imposta sostitutiva unica dell’11% sul maggior valore attribuito al bene rivalutato.
scadenza pagamento:
- unica soluzione: 30.09.2020   
- rateale: fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, la prima con scadenza 30.09.2020  (le successive rate dovranno essere comprensive degli  interessi nella    misura del 3%)
Modalità di pagamento:
Modello F24 con modalità telematiche, 
Codici Tributo:
- “8055 Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati”, per le partecipazioni, 
- “8056 Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola”, per i terreni.
Efficacia della rivalutazione:
Con il pagamento, nei termini, dell’intero importo o della prima rata entro il 30.09.2020.
In caso di pagamento entro detto termine la rivalutazione non sarà considerata perfezionata ma sarà comunque possibile, entro 48 mesi, il rimborso della somma versata.
Nel caso di prima rata versata tempestivamente, ma di mancato o parziale pagamento delle successive, gli importi omessi saranno iscritti a ruolo
È comunque possibile regolarizzare la violazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (arti.13, Dlgs n. 472/1997).
Versamento eseguito oltre la scadenza:
Rende inefficace la rivalutazione con possibilità di richiedere il rimborso dell’imposta versata.
Esibizione della documentazione:
La perizia e le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

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