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Assegno unico e universale per i figli

Assegno unico e universale per i figli

Mar 31 2021


Il Senato ha approvato definitivamente la legge delega che istituisce lassegno unico e universale per i figli.

benefici                               
 € 250,00 a figlio
L'importo è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.
L'assegno spetta: 
a) per ciascun figlio minorenne a carico (per i figli successivi al secondo, l'importo è maggiorato);
b) in misura ridotta, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21°anno,  ma solo se frequentante un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, se sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale. Su richiesta, l'importo può essere corrisposto direttamente al figlio al fine di favorirne l'autonomia;
c) per un importo maggiorato rispetto agli importi di cui alla lettera a) a favore delle madri di età inferiore a quella indicata alla lettera b);
d) per importo maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità; riconoscimento dell'assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del 21°anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico;
e) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a) e b);
f) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
  1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
  3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
 4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale;
g) in presenza di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, possono essere concesse specifiche deroghe ai criteri previsti alla lettera f) da una commissione nazionale, istituita con decreto del Ministro con delega per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Dall'istituzione e dal funzionamento della predetta commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
h) graduale superamento/soppressione di misure esistenti (ved. "finalità").                        
ulteriori benefici L'assegno non è considerato per la richiesta e per il calcolo di prestazioni sociali agevolate, di trattamenti assistenziali e di altri benefìci e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Le borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso all'assegno e per il calcolo dello stesso. 
 finalità  - sostituire tutte forme di sostegno di diversa natura oggi riconosciute, dalle detrazioni Irpef per carichi familiari relative ai figli agli assegni al nucleo, dal bonus bebè a quello per la natalità o l’adozione, dal bonus mamme all’assegno per il terzo figlio;

- sopprimere:

1) assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, (art.  65 L. 23.12.1998, n. 448);
2) assegno di natalità (art. 1, comma 125, L. 23.12.2014, n. 190, art. 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23.10.2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2018, n. 136, e all'art. 1, comma 340, della legge 27.12.2019, n. 160);
3) premio alla nascita, (art. 1, comma 353, della L.11.12.2016, n. 232);
4) fondo di sostegno alla natalità (art. 1, commi 348 e 349, L.11.12.2016, n. 232);


- superare  o sopprimere, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, le seguenti misure:

1) detrazioni fiscali (art. 12, commi 1, lett. c), e 1-bis,  Testo Unico Imposte sui Redditi);
2) assegno per il nucleo familiare (art. 2 d.l. 13.03.988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 13.05.1988, n. 153, nonché assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al D.P.R. 30.05.1955, n. 797).
decorrenza dal 01.07.2021.
beneficiari Tutti i contribuenti, in possesso dei requisiti, indipendentemente dall'attività lavorativa svolta (lavoratori dipendenti o autonomi), compreso i percettori del redddito di cittadinanza, (in questo caso sarà necessario tenere conto della quota di quest'ultimo relativa ai componenti minorenni nel nucleo familiare).
Il beneficio è ripartito in uguale misura tra i genitori; in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.
modalità di erogazione  credito d'imposta o erogazione in denaro
periodicità  mensile
note al momento della registrazione della nascita, l'ufficiale dello stato civile informa le famiglie sul beneficio