Lettere Informative

Assegno temporaneo per i figli minori [dal 1° luglio 2021  fino al 31 dicembre 2021]

Assegno temporaneo per i figli minori [dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021]

Giu 12 2021

 

L’assegno temporaneo per i figli minori (“cd. “assegno ponte”), è stato introdotto dal D.L. n. 79/2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 135 del 08.06.2021) ed è destinato alle famiglie con figli minori che non hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare (1).

Requisiti (al momento
della presentazione
della  domanda
e per tutta la durata
del beneficio):           
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Hanno diritto anche i percettori del reddito di cittadinanza e i soggetti che beneficiano di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Presentazione
domanda

Entro il 30 giugno 2021, in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla L. n. 152/2001. Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa.
Modalità di erogazione
 Mensile
 Importo
 Varia in base alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE e al numero di figli; spetta:
- massimo € 167,50 per ciascun figlio minore in caso di nuclei fino a due figli minori (€ 217,8  in caso di nuclei con almeno tre figli minori) per un ISEE fino a € 7.000,00;
- minimo € 30 in caso di nuclei fino a due figli minori (€ 40,00 per nuclei con almeno tre figli minori) con ISEE da € 49.900,01 a € 50.000,00.
 Decorrenza  luglio 2021 (le domande presentate entro il 30 settembre 2021,consentono di ricevere le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021).
 Erogazione  Mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull'IBAN di ciascun genitore.
 Normativa Decreto legge 8 giugno 2021, n. 79 (Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2021, n. 135)


(1)
possono percepire l’attuale assegno per il nucleo familiare erogato dall’INPS i seguenti soggetti:

- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori dipendenti agricoli;
- lavoratori domestici e somministrati;
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
- lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
- titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
- titolari di prestazioni previdenziali;
- lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
Per questi soggetti il decreto legge aumenta, per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili di:
- € 37,50 per ciascun figlio, in caso di nuclei familiari fino a due figli;
- € 55,00 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

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