L’assegno temporaneo per i figli minori (“cd. “assegno ponte”), è stato introdotto dal D.L. n. 79/2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 135 del 08.06.2021) ed è destinato alle famiglie con figli minori che non hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare (1).
Requisiti (al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio): |
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; - essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; - essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età; - essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. Hanno diritto anche i percettori del reddito di cittadinanza e i soggetti che beneficiano di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. |
Presentazione |
Entro il 30 giugno 2021, in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla L. n. 152/2001. Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. |
Modalità di erogazione |
Mensile |
Importo |
Varia in base alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE e al numero di figli; spetta: - massimo € 167,50 per ciascun figlio minore in caso di nuclei fino a due figli minori (€ 217,8 in caso di nuclei con almeno tre figli minori) per un ISEE fino a € 7.000,00; - minimo € 30 in caso di nuclei fino a due figli minori (€ 40,00 per nuclei con almeno tre figli minori) con ISEE da € 49.900,01 a € 50.000,00. |
Decorrenza | luglio 2021 (le domande presentate entro il 30 settembre 2021,consentono di ricevere le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021). |
Erogazione | Mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull'IBAN di ciascun genitore. |
Normativa | Decreto legge 8 giugno 2021, n. 79 (Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2021, n. 135) |
(1) possono percepire l’attuale assegno per il nucleo familiare erogato dall’INPS i seguenti soggetti:
- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori dipendenti agricoli;
- lavoratori domestici e somministrati;
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
- lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
- titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
- titolari di prestazioni previdenziali;
- lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
Per questi soggetti il decreto legge aumenta, per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili di:
- € 37,50 per ciascun figlio, in caso di nuclei familiari fino a due figli;
- € 55,00 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.