Per l'anno 2022 alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi che:
- hanno sede legale o stabile organizzazione in Italia,
- sono in possesso di mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti nonché, a seguito delle modifiche della legge di conversione, Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.
viene riconosciuto un credito di imposta utilizzabile in compensazione pari al 15 % del costo di acquisto, al netto dell'IVA, del componente “AdBlue” necessario per la trazione dei predetti mezzi.
Il credito di imposta:
- non costituisce reddito imponibile;
- non è sottoposto ai limiti di utilizzo previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000,
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del DPR n. 917 del 1986 , che rispettivamente riguardano la determinazione della deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Irpef e delle spese generali, per tutti i soggetti che applicano le norme del Tuir per la determinazione del reddito d'impresa,
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi purché tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto, tenendo conto anche della non concorrenza al reddito e alla base imponibile IRAP.
Le disposizioni di cui sopra si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ed è necessario un decreto attuativo.
(1) articolo 6 commi 3 e 4, Legge n. 34 del 27 aprile 2022, di conversione del decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022, Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2022, n. 98.