Scade il prossimo 11 dicembre 2023 (1) il termine per la comunicazione telematica dei dati del Titolare effettivo.
Soggetti obbligati alla comunicazione
Sono obbligati a tale adempimento:
a) gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica:
- società per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società in accomandita per azioni;
- società cooperative (nonché di mutuo soccorso, e le varie tipologie di società consortili);
b) il fondatore o i soggetti con la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel registro di cui al dpr 361/2000 (associazioni riconosciute e fondazioni che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro nazionale delle persone giuridiche).
c) il fiduciario dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali (residenti o meno in Italia) e gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia.
Chi potrà consultare il registro del Titolare Effettivo
La consultazione delle due sezioni presenti presso il Registro delle Imprese (una definita “autonoma”, contenente i dati su imprese e PGP, l’altra “speciale” dedicata ai trust e istituti affini), sarà riservata, secondo diverse modalità e ampiezza dai soggetti individuati dalla normativa, a:
- Autorità (Ministero dell’Economia e Finanze, Autorità di vigilanza di settore, UIF, Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza, Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, Autorità giudiziaria, Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale);
- Soggetti obbligati all'adeguata verifica (ad esempio istituti bancari e assicurativi, liberi professionisti, ecc.) previo accreditamento presso la Camera di commercio competente;
- Altri soggetti privati per i quali la conoscenza della titolarità effettiva si rende necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.
SANZIONI
L’omessa comunicazione della titolarità effettiva è sanzionata in base all’articolo 2630 c.c. come da seguente prospetto:
Società, persone giuridiche private, trust e istituti affini |
Importo sanzione |
Pagamento in |
Denunce e comunicazioni presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenza |
minimo: € 34,33 |
€ 68,66 |
Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza |
minimo: € 103,00 massimo: € 1.032,00 |
€ 206,00 |
(1) per le società costituite dopo il 09.10.2023 il termine scade 30 gg. dopo la data di iscrizione nel Registro.
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