Lettere Informative

Antiriciclaggio: entro l'11 dicembre 2023 si deve procedere alla comunicazione del Titolare Effettivo

Antiriciclaggio: entro l'11 dicembre 2023 si deve procedere alla comunicazione del Titolare Effettivo

Ott 30 2023

                                                                                
Scade il prossimo 11 dicembre 2023 (1)  il termine per la comunicazione telematica dei dati del Titolare effettivo.

Soggetti obbligati alla comunicazione 
Sono obbligati a tale adempimento:
a) gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica:
- società per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società in accomandita per azioni;
- società cooperative (nonché di mutuo soccorso, e le varie tipologie di società consortili); 
b) il fondatore o i soggetti con la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel registro di cui al dpr 361/2000  (associazioni riconosciute e fondazioni che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro nazionale delle persone giuridiche).
c) il fiduciario dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali (residenti o meno in Italia) e gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia.


Chi potrà consultare il registro del Titolare Effettivo 
La consultazione delle due sezioni presenti presso il Registro delle Imprese (una definita “autonoma”, contenente i dati su imprese e PGP, l’altra “speciale” dedicata ai trust e istituti affini), sarà riservata, secondo diverse modalità e ampiezza dai soggetti individuati dalla normativa, a:
- Autorità (Ministero dell’Economia e Finanze, Autorità di vigilanza di settore, UIF, Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza, Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, Autorità giudiziaria, Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale);
- Soggetti obbligati all'adeguata verifica (ad esempio istituti bancari e assicurativi, liberi professionisti, ecc.) previo accreditamento presso la Camera di commercio competente;
- Altri soggetti privati per i quali la conoscenza della titolarità effettiva si rende necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.


SANZIONI
L’omessa comunicazione della titolarità effettiva è sanzionata in base all’articolo 2630 c.c.  come da seguente prospetto:

Società, persone giuridiche private, trust e istituti affini

Importo   sanzione

Pagamento in
misura  ridotta
(entro 60 gg dalla notifica)

Denunce e comunicazioni presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenza

minimo: € 34,33
massimo: € 344,00

€ 68,66

Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza

minimo: € 103,00

massimo: € 1.032,00

€ 206,00


(1) per le società costituite dopo il 09.10.2023 il termine scade 30 gg. dopo la data di iscrizione nel Registro.

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