Con la firma dell'apposito decreto attuativo da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, sono stati resi noti i requisiti per accedere al credito d'imposta della “ZES Unica” previsto dall’articolo 16 del Decreto Legge n. 124/2023.
Soggetti beneficiari | Le imprese, (indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato), limitatamente agli acquisti di beni strumentali, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella “ZES Unica” del Mezzogiorno (regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e della regione Abruzzo). |
Soggetti esclusi | Imprese in difficoltà o che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento. |
Periodo investimenti | Tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024. |
Modalità di presentazione della richiesta | Dal 12 giugno al 12 luglio 2024 mediante l'apposito modello che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da inviare alla stessa Agenzia delle Entrate. Nella richiesta dovrà essere indicato l'ammontare delle spese ammissibili già sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che si prevede di sostenere entro il 15 novembre 2024. |
Modifica - rinuncia richiesta | Tra il 12 giugno e il 12 luglio 2024 sarà possibile sostiruire integralmente la precedente richiesta ovvero rinunciare al credito d'imposta. |
Ulteriori adempimenti | Certificazione sottoscritta da un revisore legale dei conti, attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile dell'impresa. Il credito d'imposta deve essere indicato nelle dichiarazioni dei redditi relative: - al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso viene riconosciuto; - ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale si conclude l'utilizzo. |
Acquisti agevolabili | Gli acquisti, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di: - macchinari, impianti e attrezzature varie nuovi; - terreni e l'acquisizione, e la realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il 50% dell'investimento agevolato. |
Acquisti esclusi dall'agevolazione | Sono esclusi: - le acquisizioni da fornitori con i quali sussistono rapporti di controllo o di collegamento; - i beni destinati alla rivendita; - i beni trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla rivendita; - i materiali di consumo. |
Limite investimento agevolabile | Ciascun progetto non deve essere inferiore ad € 200.000,00 e superiore a € 100 milioni. Per la parte di investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, il costo da considerare è quello sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni (al netto di eventuali spese di manutenzione). |
Beneficio | Credito d'imposta che varia in base alla regione in cui è ubicata la struttura produttiva: - 40% nelle regioni Calabria, Campania e Puglia e Sicilia; - 30% nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna; - 15% in Abruzzo. Per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna, la misura massima, è rispettivamente del 50% e del 40%, (ved. vigente Carta degli aiuti a finalità regionale). Le percentuali inoltre variano in base all'investimento. Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a € 50 milioni, i massimali sono aumentati di: - 10 punti percentuali per le medie imprese; - di 20 punti percentuali per le piccole imprese. Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a € 50 milioni, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese. Oltre i 50 milioni di euro, l'incentivo deve essere calcolato secondo la metodologia dell' “importo di aiuto corretto”. |
Beneficio massimo | L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale, ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti, resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti, risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%. |
Utilizzo credito di imposta | Esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. |
Settori esclusi dall'agevolazione | Industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, e nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. |
Stanziamento iniziale | 1,8 miliardi di euro. |
Decadenza dal beneficio | Se: - entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione; - entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento, l'inosservanza di tale obbligo determina la decadenza dai benefici goduti. |