Elenco |
L'attività di guida turistica è riservata a tutti gli iscritti nell'apposito elenco nazionale che verrà istituito e tenuto presso il Ministero del turismo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L'elenco contiene apposite sezioni in cui sono riportate la specializzazione tematica e territoriale acquisita. A seguito dell'iscrizione, il Ministero del turismo rilascia un tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimentodella professione. |
Requisiti per l'iscrizione |
Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge sono iscritte previa presentazione di apposita domanda e, comunque, fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, continueranno a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.
Previo possesso dei seguenti requisiti: a) maggiore età; b) cittadinanza italiana o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia; c) godimento dei diritti civili e politici; d) non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto; e) non avere riportato condanne, anche con sentenze non definitive o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale; f) aver conseguito laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento; g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito e, per icittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito una certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito, fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione;
è necessario aver superato l'esame di abilitazione ovvero essere in possesso del riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero (in Paesi sia Ue che extra Ue). L'esame non si rende necessario nel caso di: - esercizio della professione su base temporanea e occasionale; - aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del Terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre trenta giorni prima, di un'istanza da parte dell'interessato.
|
Attività svolta |
Illustrazione e interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.
La visita guidata, oggetto dell'attività ha il fine di:
a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, anche attraverso percorsi esperienziali multisensoriali, che permettano di approfondire la conoscenza delle tradizioni, del patrimonio e degli ulteriori elementi di identità locali;
b) valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata, di tale patrimonio, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;
c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità, nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore.
|
Obblighi della guida |
a. copertura assicurativa (Responsabilità Civile professionale); b. continuo e costante aggiornamento (con cadenza almeno triennale) delle proprie competenze e conoscenze mediante corsi a contenuto teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo; c. esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale, delle autorità di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato; d. fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.
|
Diritti |
Le guide turistiche hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione, siano essi di proprietàdello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi.
|
Divieti - sanzioni |
E' vietato: -ad agenzie di viaggio, a tour operator e a ogni altro intermediario di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, é fatto obbligo di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attività. -a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attivita' in tutti gli istituti e i luoghi della cultura di cuiall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, dicui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione di cui sopra si applica la sanzione amministrativa: - da € 3.000 a € 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale; - da € 5.000 a € 15.000 agli altri soggetti e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati. In caso di violazione degli obblighi: - riportati ai punti c. e d. degli "obblighi della guida" si applica la sanzione amministrativa da € 500 a € 1.500; - di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da €1.500 a € 6.000.
|
Attività di controllo |
L'atttività di controllo è demandata ai comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Il comune nel cui territorio e' commessa la violazione e' l'autorita' competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi. |
note |
E' prevista l'istituzione di uno specifico codice ATECO. |
|
|