Articolo 1769 - Responsabilità del depositario incapace
Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti
Capo XII - Del deposito
Sezione I - Del deposito in generale
Articolo 1769 - Responsabilità del depositario incapace
In vigore dal 21.04.1942
Il depositario incapace è responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti (1). In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione (3) della cosa finché questa si trova presso il depositario; altrimenti può pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a vantaggio (2) di quest'ultimo.
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Note:
(1) Ved. codice civile:
ved. codice civile: (Delle obbligazioni - Dei fatti illeciti)
Articolo 2043 - Risarcimento per fatto illecito
Articolo 2046 - Imputabilità del fatto dannoso
Articolo 2047 - Danno cagionato dall'incapace
(2) Ved. codice civile:
Articolo 948 -Azione di rivendicazione
Articolo 1443 - Ripetizione contro il contraente incapace
(3) Ved. codice civile
Articolo 2039 - Indebito ricevuto da un incapace
Articolo 2041 - Azione generale di arricchimento
Articolo 1768 - Diligenza nella custodia
Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti
Capo XII - Del deposito
Sezione I - Del deposito in generale
Articolo 1768 - Diligenza nella custodia
In vigore dal 21.04.1942
Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia.
Se il deposito è gratuito (1), la responsabilità (2) per colpa è valutata con minor rigore.
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Note:
(1) Ved. codice civile: Articolo 1767 - Presunzione di gratuità
(2) Ved. codice civile: Articolo 1781 - Diritti del depositario
Articolo 1767 - Presunzione di gratuità
Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti
Capo XII - Del deposito
Sezione I - Del deposito in generale
Articolo 1767 - Presunzione di gratuità
In vigore dal 21.04.1942
Il deposito si presume gratuito (1), salvo che dalla qualità professionale del depositario (2) o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti.
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Note:
(1) Ved. codice civile: Articolo 1768 - Diligenza nella custodia
(2) Ved. codice civile: Articolo 1781 - Diritti del depositario
Articolo 1783 - Responsabilità per le cose portate in albergo
Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti
Capo XII - Del deposito
Sezione II - Del deposito in albergo
Articolo 1783 - Responsabilità per le cose portate in albergo
Testo in vigore dal 18.07.1978
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia (2) fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.
(1)
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Note:
(1) Articolo sostituito con decorrenza dal 18.07.1978 (ved. art. 3 L. 10.06.1978, n. 316).
Testo in vigore sino al 17.07.1978:
"(Responsabilita' per le cose consegnate). Gli albergatori sono obbligati come depositari per le cose che i clienti hanno consegnate loro in custodia."
(2) Ved. codice civile: (Libro IV - Delle obbligazioni - Titolo III - Dei singoli contratti - Capo XII - Del deposito - Sezione I - Del deposito in generale):
Articolo 1766 - Nozione
Articolo 1768 - Diligenza nella custosia
Articolo 1766 - Nozione
Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti
Capo XII - Del deposito
Sezione I - Del deposito in generale
Articolo 1766 - Nozione
In vigore dal 21.04.1942
Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
Contenuto quadro RR
Il Quadro RR deve essere compilato da:
- iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (sezione I);
- liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all’Inps (sezione II).
SEZIONE I – Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti
La sezione deve essere compilata da:
- titolari di imprese artigiane e commerciali;
- soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori).
- soci delle S.r.l. iscritti alla gestione esercenti attività commerciali o alla gestione degli artigiani la base imponibile è costituita, altresì, dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ancorché non distribuiti ai soci; a tale reddito va eventualmente aggiunto l’ulteriore reddito d’impresa (al riguardo si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare INPS n. 84 del 10/06/2021).
Nel caso in cui il titolare dell’impresa familiare abbia adottato il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111)” o il “regime forfettario, determinato ai sensi dell’art. 1, commi dal 54 a 89 previsto dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190”, il reddito prodotto nell’ambito di tali regimi concorre alla determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali. I soci di cooperativa artigiana iscritti alla gestione autonoma degli Artigiani (circolare INPS n. 29 del 17/02/2021), devono riportare nel presente quadro, oltre ad altri eventuali redditi d’impresa, quanto dichiarato nella sezione I del quadro RC ai righi RC1, RC2 e RC3 col. 3 se indicato nella col. 4 dello stesso rigo il codice 3.
Sono esonerati dalla compilazione della sezione i soggetti che non hanno ancora ricevuto comunicazione dell’avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del “codice azienda”. La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d’impresa posseduti nel periodo di imposta.
SEZIONE II – Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Inps
La sezione deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335. SI precisa, al riguardo, che non sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata istituita presso l’INPS e, quindi, alla compilazione del presente quadro e al calcolo dei relativi contributi, i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (cd contributo soggettivo) presso le Casse di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96 e chi, pur producendo redditi da lavoro autonomo, sia assoggettato, per l’attività professionale, ad altre forme assicurative. Sono invece obbligati al versamento alla Gestione separata coloro, che pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza, ovvero hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento e/o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti. Sono tenuti altresì alla compilazione della presente sezione i magistrati onorari -giudici onorari di pace e vice procuratori onorari – così come previsto dall’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 13 luglio 2017, n.116.
Articolo 81- Applicazione dell'imposta nell'anno 1973
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Titolo VII - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 81- Applicazione dell'imposta nell'anno 1973
Testo in vigore dal 01.01.1973
1. I contribuenti che hanno intrapreso l'esercizio della impresa, arte o professione o hanno istituito una stabile organizzazione nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 35 in allegato alla prima dichiarazione da presentare a norma degli articolo 27 e seguenti, sotto pena delle sanzioni stabilite nel quinto comma dello articolo 43 (1).
2. Ai fini dell'applicazione, nell'anno 1973, degli articoli 31 (1), 32 terzo comma, 33 (1) secondo comma e 34 quarto comma il volume d'affari dell'anno 1972 è costituito:
a) per le attività già soggette all'imposta generale sull'entrata nei modi e termini normali, compresi i trasporti di cose, dall'ammontare risultante dalla fatture emesse;
b) per le attività di commercio al minuto e artigianali e per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, ad eccezione dei ristoranti, trattorie e simili, dall'ammontare degli acquisti e delle importazioni risultante dalle fatture ricevute e dalle bollette doganali, maggiorato del 50%;
c) per l'esercizio di arti e professioni, dall'ammontare dei proventi assoggettati alle ritenute d'acconto di cui al secondo comma e alla lettera b) del terzo comma dell'art. 128 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette e successive modificazioni;
d) per i trasporti di persone con servizi di linea, le operazioni di credito e di assicurazione, i servizi alberghieri e i servizi di riscossione di entrate non tributarie, dall'ammontare risultante dalle denunce presentate a norma delle lettere l), p), q), r), e t) dell'articolo 8 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni;
e) per le somministrazioni di alimenti e bevande in ristoranti, trattorie e simili, per i trasporti di persone e per i servizi al dettaglio di cui alla lettera g) del primo comma dell'articolo 5 e al primo comma dello articolo 6 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, e per ogni altra attivita` non contemplata espressamente nel presente articolo, dall'ammontare desumibile dalle risultanze contabili e da ogni altro elemento probatorio.
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Note:
(1) Articolo abrogato
Articolo 80 - Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Titolo VII - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 80 - Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi
Testo in vigore dal 01.01.1974
1. Fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'art. 9, n. 6) o del sesto comma dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi dell'imposta generale sull'entrata, o anche di essa, previsti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972. (1)
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Note:
(1) Dal 01.01.1974 l'art. 80 cessa di avere applicazione in base al disposto dell'art. 42 del D.P.R. 29.09.1973, n. 601.
Articolo 79 - Applicazione dell'imposta nel settore edilizio [abrogato]
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Titolo VII - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 79 - Applicazione dell'imposta nel settore edilizio [abrogato] (1)
Testo in vigore sino al 01.02.1980
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Note:
(1) Articolo è soppresso dall'art. 1, D.P.R. 29.01.1979, n. 24. In base all'art. 2 del D.P.R. 29 .01.1979, n. 24, la materia disciplinata dall'art. 79, è stata trasferita al numero 77 della Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633/72.
Testo in vigore sino al 31.01.1980:
Per le cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricazione di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni effettuate dalla imprese costruttrici, e per le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta al sei per cento fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'art. 9, n. 6) o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.
Articolo 78 - Applicazione graduale dell'imposta per generi alimentari di prima necessità e prodotti tessili
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Titolo VII - Disposizioni transitorie e finali
Testo in vigore dal 02.03.1989
1. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e dall'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del Regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2. convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta al due %. (1)
2. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l'imposta generale sull'entrata e la parallela imposta sull'importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l'aliquota dell'I.V.A. si applica nella misura del due %. (3)
3. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sono ridotte al 9%. (2)
[Ai fini dell'applicazione delle disposizione di cui al quarto comma dell'art. 27 e al n. 2) dell'art. 31, la percentuale di diminuzione e` stabilita nella misura dell'1 per cento per le operazioni soggette all'aliquota dell'uno per cento, del 2,90 per cento per quelle soggette all'aliquota del tre per cento, del 5,65 % per quelle soggette all'aliquota del sei % e dell'8,25 % per quelle soggette all'aliquota del nove %]. (4)
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Note:
(1) Ai sensi dell' art. 34 del D.L. 02.03.1989, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27.04.1989, n. 154 l'aliquota IVA è stata elevata al 4%, con effetto dal 01.01.1989.
(2) Ai sensi dell' art. 10 del D.L. 23.02.1995, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22.03.1995, n. 85 l'aliquota IVA è stata elevata al 10%, con effetto dal 24.02.1995.
(3) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 23.12.1972, n. 821 (G.U. 29.12.1972, n. 336).
(4) Comma soppresso dall'art. 11, L. 22.12.1980, n. 889.