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Lettere Informative

Novembre 2023 - Studio Montanaro



Attenzione alle false mail dell'Agenzia Entrate Riscossione dove il contribuente è invitato a cliccare su un link, "www. agenziaentrateriscossione .gov .it/it/ ", che, sebbene sia apparentemente riferibile all'Agenzia delle Entrate Riscossione, nulla ha a che fare con detta Agenzia

Da: AgenziaEntrate Riscossione <riscossione agenziaentrate.it>
Data: 16 novembre 2023, 23:37:04 CET
A: ............@ ..........................
Oggetto: Avviso Raccomandata  #AR205BX6LZ6

Gentile contribuente,
Agenzia delle Entrate-Riscossione La informa che è disponibile una nuova notifica per ...........@ ..........................con le seguenti informazioni:

  • Ente emittente: Agenzia delle Entrate
  • Titolare: ...........@ ..........................
  • Soggetto: Notifica amministrativa
  • Protocollo n.: AR205BX6LZ6

Può accedere alla notifica su https://www . agenziaentrateriscossione . gov .it/it/, disponibile per 24 ore.
Le forniamo il link diretto alla notifica.
Questa notifica è fornita elettronicamente in conformità con il decreto legge n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, all’art. 7-quater è intervenuto in materia di notifica, modificando il secondo comma dell’art. 26 del DPR n. 602/1973 e aggiungendo un nuovo comma, che prevede che la notifica degli atti e degli avvisi possa essere eseguita telematicamente anche nei confronti dei soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di PEC nell’indice INI-PEC.
La comunicazione sarà comunque spedita in forma cartacea inviando una raccomandata semplice.
Nella speranza di averle fornito un servizio utile, Le auguriamo una buona giornata.

Continuano inoltre a circolare le false comunicazioni anche ad apparente firma dell’Agenzia delle Entrate riguardanti incongruenze nelle liquidazioni periodiche dell’Iva con oggetto:
- “Commissione di supervisione del registro tributario”
- “Comitato per l’osservanza dell’anagrafe tributaria
- “Gruppo di vigilanza sul registro tributario”
- “Gruppo di controllo del registro tributario” 




Pubblicato in Lettere Informative

iva titolo codice iva
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Titolo II - Obblighi dei contribuenti [Artt. 21 - 40] 

Articolo 32 bis - Contribuenti minimi in franchigia [abrogato] (1)

 

Articolo abrogato dal 01.01.2008

 

(1)

-----

Note:
Articolo abrogato dall'art. 1, c. 116, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008.
Testo in vigore sino al 31.12.2007:

1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta e i soggetti non residenti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8), del presente decreto e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53 comma 1, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto direttoriale di cui al comma 15, l'ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.
6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35.
7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca è comunicata con le stesse modalità dell'opzione ed ha effetto dall'anno in corso.
8. L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19- bis2. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19 bis2 è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall'anno nel quale è intervenuta la modifica. [La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006.] Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.  
9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.
10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo 30, l'eccedenza detraibile emergente dall'ultima dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 è utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente articolo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.
14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il contribuente è assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:
a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;
b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità da osservare in occasione dell'opzione per il regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del presente articolo. 

Giovedì, 16 Novembre 2023 17:22

Articolo 2772 - Crediti per tributi indiretti

aaacodice civile 2023 03
Codice Civile

LIBRO VI - Della tutela dei diritti
TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
Capo II - Dei privilegi
Sezione III - Dei privilegi sopra gli immobili
Articolo 2772 - Crediti per tributi indiretti

 

Testo in vigore dal 19.09.1975

Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce.
I crediti dello Stato, derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità solidale (1) del cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato.
Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.
Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.
Per le imposte suppletive il privilegio non si può neppure esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.
Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto a danno dei creditori del defunto che hanno iscritto (2) la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, né ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione (3) dei beni del defunto da quelli dell'erede.
(1)
-----
Note:
(1) Ved. codice civile:
Articolo 1292 - Nozione della solidarietà
Articolo 1294 - Solidarietà tra condebitori
(2) Ved. codice civile:
(Della tutela dei diritti - Delle ipoteche) Articolo 2808 - Costituzione ed effetti dell'ipoteca
Articolo 2829 - Iscrizione sui beni del defunto
(3) Ved. codice civile: Articolo 512 - Oggetto della separazione
(4) Articolo  sostituito dall' art. 8 L. 29.07.1975, n. 426. 

aaacodice civile 2023 03
Codice Civile

LIBRO VI - Della tutela dei diritti
TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale

Capo II - Dei privilegi

Sezione III - Dei privilegi sopra gli immobili
Articolo 2771 - Crediti per le imposte sui redd
iti immobiliari [abrogato]

 

Testo in vigore dal 21.04.1942 al 05.07.2011

(2)
-----
Note:
(1) Articolo sostituito dall'art. 7, L. 29 .07.1975 n. 426 e abrogato dall'art. 23, D.L. 06.07.2011, n. 98, (G.U. 06.07.2011, n. 155), con decorrenza dal 06.07.2011.
Testo abrogato:
I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.
Il privilegio previsto nel primo comma è limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.  
Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi.

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Codice Civile

LIBRO VI - Della tutela dei diritti
TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale

Capo II - Dei privilegi

Sezione III - Dei privilegi sopra gli immobili
Articolo 2770 - Crediti per atti conservativi o di espropriazione

 

In vigore dal 21.04.1942

I crediti per le spese di giustizia (1) fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili (2) nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.
Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile dalle ipoteche.
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Note:
(1) Ved. codice civile: Articolo 2777 - Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
(2) Ved. codcie di procedura civile: Articolo 555 - Forma del pignoramento  

Giovedì, 16 Novembre 2023 15:09

Articolo 2758 - Crediti per tributi indiretti


aaacodice civile 2023 03
Codice Civile

Libro VI - Della tutela dei diritti
Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale

Capo II - Dei privilegi

Sezione II - Dei privilegi su mobili
Paragrafo II -  Dei privilegi sopra determinati mobili Dei privilegi sopra determinati mobili

Articolo 2758 - Crediti per tributi indiretti

 

 

In vigore dal 01.01.1994

I crediti dello Stato per i tributi indiretti (1) hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito.
Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.
Il privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.
(2)
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Note:
(1) Ved. codice civile: Articolo 2778 - Ordine degli altri privilegi sui mobili
(2) Articolo  sostituito con decorrenza 01.01.1994 (ved. art. 5, L. 29.07.1975, n. 426). 


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Codice Civile

Libro VI - Della tutela dei diritti
Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale

Capo II - Dei privilegi

Sezione II - Dei privilegi su mobili
Paragrafo II -  Dei privilegi sopra determinati mobili Dei privilegi sopra determinati mobili

Articolo 2757 - Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola

 

 

In vigore dal 21.04.1942

I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola hanno privilegio sui frutti (1) , alla cui produzione abbiano concorso.
Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano (2) nel fondo o nelle sue dipendenze.
Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2756.
---
Note:
(1) Ved. Codice civile:
articolo 820 -  Frutti naturali e frutti civili
articolo 821 -  Acquistod ei frutti
(1) Ved. Codice civile: articolo 2769 - Sequestro della cosa soggetta a privilegio



aaacodice civile 2023 03
Codice Civile

Libro VI - Della tutela dei diritti
Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale

Capo II - Dei privilegi

Sezione II - Dei privilegi su mobili
Paragrafo II -  Dei privilegi sopra determinati mobili Dei privilegi sopra determinati mobili

Articolo 2756 - Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento 

 

In vigore dal 21.04.1942

I crediti per le prestazioni (1) e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.
Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno (2).
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Note:
(1) Ved. Codice civile: Articolo 2778 - Ordine degli altri privilegi sui mobili
(1) Ved. Codice civile: Articolo 2797 - Forme della vendita



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Codice Civile

Libro VI - Della tutela dei diritti
Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale

Capo II - Dei privilegi

Sezione II - Dei privilegi su mobili
Paragrafo II -  Dei privilegi sopra determinati mobili Dei privilegi sopra determinati mobili

Articolo 2766 - Crediti degli istituti di credito agrario [abrogato] (1)

 

 

Articolo abrogato dal 01.01.1994

---
Note:
(1) Articolo abrogato con decorrenza dal 01.01.1994 (ved.  art. 161 D.lgs. 01.09.1993 n. 385).
Testo in vigore sino al 31.12.1993:
Gli istituti che esercitano il credito agrario hanno privilegio sui frutti del fondo per i mutui concessi per la conduzione dell'azienda agraria e per l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti.

Per i mutui concessi per acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzi agricoli essi hanno eguale privilegio sulle cose acquistate con il danaro preso a mutuo.
A garanzia dei crediti indicati dai commi precedenti, nonché dei mutui per opere di miglioramento del fondo può essere inoltre costituito un privilegio sui frutti del fondo e sopra tutto ciò che serve a coltivare o a fornire il fondo stesso, limitatamente alla parte di valore che eccede l'ammontare dei crediti assistiti dal privilegio indicato dai due commi anzidetti.
I privilegi previsti da questo articolo sono regolati dalle leggi speciali. 

Lo Studio Montanaro opera su tutto il territorio nazionale nel settore della consulenza Tributaria, Societaria, Aziendale, Contabile e del Lavoro.

Forniamo servizi professionali qualificati alla piccole/medie aziende, ai grandi gruppi societari ed alle persone fisiche.

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