Articolo 2755 - Spese per atti conservativi o di espropriazione
Libro VI - Della tutela dei diritti
Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
Sezione II - Dei privilegi su mobili
Paragrafo II - Dei privilegi sopra determinati mobili Dei privilegi sopra determinati mobili
Articolo 2755 - Spese per atti conservativi o di espropriazione
In vigore dal 21.04.1942
I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.
Articolo 21 bis - Fattura semplificata
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Titolo II - Obblighi dei contribuenti [Artt. 21 - 40]
Articolo 21 bis - Fattura semplificata
Testo in vigore dal 11.12.2012
1. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonché la fattura rettificativa di cui all'Articolo 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'Articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
h) per le fatture emesse ai sensi dell'Articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
2. La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:
a) cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
b) operazioni di cui all'Articolo 21, comma 6-bis, lettera a).
3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze può innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli Articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.
(1)
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Note:
(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 325, L. 24.12.2012, n. 228.
Articolo 2483 - Emissione di titoli di debito
Codice Civile
Libro V - Del lavoro
Titolo V - Delle società
Capo VII - Della società a responsabilità limitata
Sezione V - Delle modificazioni all'atto costitutivo
Articolo 2483 - Emissione di titoli di debito
Testo in vigore dal 27.03.2024
Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.
I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.
Il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione di cui al quarto comma, senza facoltà di modifica. (3)
La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.".
(1) (2)
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Note:
(1) Articolo sostituito con decorrenza dal 01.01.2004 (ved. art. 3 D.Lgs 17.01.2003, n. 6).
(2) Le disposizioni del presente articolo erano contenute nel testo dell'art. 2448 in vigore prima della novella del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
(3) Comma inserito con decorrenza dal 27.03.2024 (ved. art. 7, comma 1, lett. b), L. 05.03.2024, n. 21).
Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi - MA NON PER TUTTI!
Limitatamente alla prossima scadenza del 30 novembre 2023, le persone fisiche titolari di partita iva che, nell'anno 2022, hanno conseguito ricavi o compensi per un importo non superiore a € 170.000, possono pagare la seconda rata di acconto dovuto sulla base della dichiarazione dei redditi entro il prossimo 16 gennaio 2024 ovvero in cinque rate mensili consecutive con scadenza a partire dal 16 gennaio 2024.
Sulle rate successive alla prima saranno dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo.
Sono esclusi dalla proroga:
- gli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL;
- le persone fisiche che pur svolgendo attività di impresa o professionale non sono titolari di partita IVA (esempio i soci di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza);
- le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’annod’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), hanno dichiariato ricavi o compensi di ammontare superiore a € 170.000 euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (es. società di capitali e gli enti non commerciali).
- per le imprese familiari, i collaboratori e il coniuge del titolare d’impresa
Casi particolari
Nel caso in cui la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.
Le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera), fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari direddito d’impresa; in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA2023). Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022.
Nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.
IRES
Presupposto dell'imposta sul reddito delle società è il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6 del T.u.i.r.
L'articolo 2752 del codice civile prevede che le imposte dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle società, hanno privilegio generale sui mobili del debitore
Tra la società di capitali ed i soci non appare configurabile un rapporto di solidarietà in ordine al pagamento dei debiti tributari. Soltanto a seguito dell’estinzione della società i creditori, tra cui il Fisco, possono agire nei confronti dei soci per far valere i loro crediti non soddisfatti “fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”. Corte di Cassazione Ordinanza n. 28817 del 17/10/2023
Articolo 2752 - Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali
Libro VI - della tutela dei diritti
Sezione II - Dei privilegi su mobili
Paragrafo I - Dei privilegi generali sui mobili
In vigore dal 06.07.2011
Hanno privilegio generale (3) sui mobili del debitore i crediti dello Stato (3) (4), per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi. (1)
[Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono]. (2)
Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all' imposta sul valore aggiunto.
Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.
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Note:
(1) Comma:
- sostituito dall'art. 33, D.Lgs. 26.02.1999, n. 46;
- modificato:
dall'art. 39 D.L. 01.10.2007, n. 159, con decorrenza dal 03.10.2007;
dall'art. 23, D.L. 06.07.2011, n. 98, (G.U. 06.07.2011, n. 155), con decorrenza dal 06.07.2011.
Testo in vigore sino al 05.07.2011:
"Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche , per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.".
(2) Comma soppresso dall'art. 33, D.Lgs. 26.02.1999, n. 46 (G.U. 05.03.1999, n. 53, S.O. n. 45/L), con decorrenza 01.07.1999.
(3) Ved. codice civile:
Articolo 2746 - Distinzione dei privilegi
Articolo 2776 - Collocazione sussidiaria sugli immobili
Articolo 2778 - Ordine degli altri privilegi sui mobili
(4) Ved. codice civile:
Articolo 2778 - Ordine degli altri privilegi sui mobili
Articolo 2783 bis - Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'accaio
(5) Ved. codice civile:
Articolo 2778 - Ordine degli altri privilegi sui mobili
Articolo 2751 - Crediti per spese funebri, d'infermità, alimenti
Libro VI - della tutela dei diritti
Sezione II - Dei privilegi su mobili
Paragrafo I - Dei privilegi generali sui mobili
Articolo 2751 - Crediti per spese funebri, d'infermità, alimenti
In vigore dal 14.09.1975
Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:
1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;
2) le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge.
(1)
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Nero:
(1) Articolo sostituito con decorrenza 14.09.1975 - ved. art. 1, L. 29.07.1975, n. 426.
Locazione finanziaria beni mobili
Il leasing è il contratto con il quale l’utilizzatore del bene ottiene la detenzione dello stesso per un dato periodo di tempo verso un determinato corrispettivo, che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto, con diritto alla scadenza di acquistarne la proprietà a un prezzo prestabilito. Legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza.)
Articolo 1248 - Inopponibilità della compensazione
Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo I - Delle obbligazioni in genere
CAPO IV - Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento
Sezione III - Della compensazione
Articolo 1248 - Inopponibilità della compensazione
Testo in vigore dal 21.04.1942
Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione (1) che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario (2) la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.
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Note:
(1) ved. codice civile:
Articolo 1260 – Cedibilità dei crediti
Articolo 1264 - Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
Articolo 1265 - Efficacia della cessione riguardo ai terzi
(2)
Ved. codice civile:
Articolo 1272 - Espromissione
Articolo 2805 - Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno
Articolo 38 - Mantenimento e assistenza sociale
Costituzione della Repubblica italiana
Parte I - Diritti e doveri dei cittadini
Titolo III - Rapporti economici
Articolo 38 - Mantenimento e assistenza sociale
In vigore dal 01.01.1948
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita` e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata e` libera.