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Lettere Informative

Ottobre 2024 - Studio Montanaro


iva titolo codice iva
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Titolo IV - accertamento e riscossione [Artt. 51 - 66 bis]
Articolo 58 - Irrogazione delle sanzioni
 [Abrogato]
(1) 


Testo in vigore dal 1 maggio 1990 al 31 marzo 1998

---
Note:
Articolo abrogato dal 16, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471.
Testo in vigore sino al 31.03.1998:
1. In caso di violazioni degli obblighi stabiliti dal presente decreto l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel titolo terzo.

2. Per le violazioni che danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta la irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso avviso di rettifica o di accertamento.
3. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta l'ufficio può provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi da notificare a norma del primo comma dell'art. 56, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. 


iva titolo codice iva
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Titolo IV - accertamento e riscossione [Artt. 51 - 66 bis]
Articolo 61 - Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse
[Abrogato] (1) 


Testo in vigore dal 1 aprile 1998 al 8 giugno 2001 (con effetto dal 1 aprile 1979)


---
Note:
Articolo abrogato dall' art. 37, D.Lgs. 26.02.1999, n. 46, come modificato dall' art. 2, D.Lgs. 27.04.2001, n. 193, con decorrenza dal 09.06.2001.
Testo in vigore sino al 08.06.2001:
Le pene pecuniarie e le sopratasse irrogate dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto devono essere pagate nei modi indicati nel quarto comma dell'art. 38, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di rettifica o di accertamento con il quale sono state irrogate irrogate.  


iva titolo codice iva
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Titolo IV - accertamento e riscossione [Artt. 51 - 66 bis]
Articolo 60 - Pagamento delle imposte accertate


Testo in vigore dal 20.06.1996

1. L'imposta o la maggiore imposta accertata dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica.
[Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito:
1) per un terzo dell'ammontare accertato dall'ufficio, nel termine stabilito nel primo comma (2);
2) fino alla concorrenza della metà dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di primo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione, a norma del primo comma dell'Articolo 56, della liquidazione fatta dall'ufficio (2);
3) fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di secondo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio (2);
4) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della commissione centrale o alla sentenza della corte d'appello, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio.] (6)
[Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'Articolo 38 bis , con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 5 marzo dell'anno solare cui si riferisce l'accertamento o la rettifica. Gli interessi sono liquidati dall'ufficio e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.] (3) (4) (6)
[Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei numeri 2), 3) o 4) del secondo comma è inferiore a quella gia` pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell' art. 38 bis , con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente.] (6)
[I pagamenti previsti nel presente articolo devono essere fatti all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nei modi indicati nel quarto comma dell' art. 38 .] (6)
L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla sopratassa di cui all'Articolo 44 . La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60% della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalita` di cui all'Articolo 38, quarto comma. (5)
Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione. (7)
(1)
-----
Note:
(1) Articolo sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29.01.1979, n. 24.
(2) In base all'art. 5 omma 7, del D.L. 27.04.90, n. 90, la misura dell'imposta o della maggiore imposta sul valore aggiunto prevista dai numeri 1), 2) e 3) è rispettivamente elevata alla metà dell'ammontare accertato dall'ufficio; a due terzi dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quello accertato dalla commissione tributaria di secondo grado.
(3) Le disposizioni si applicano con cdecorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 08.12.93.
(4) Comma modificato dall'art. 1, D.L. 31.05.1994, n. 330. In base all'art. 5, comma 9, del D.L. 27.04.90, n. 90, devono essere iscritti a ruolo oltre le somme indicate nel comma 1, n. 1, anche i relativi interessi.
(5) Comma  aggiunto dall' art. 10, D.L. 20.06.1996, n. 323.
(6) Comma abrogato dall' art. 37, D.Lgs. 26.02.1999, n. 46, come modificato dall' art. 2, D.Lgs. 27.04.2001, n. 193, con decorrenza dal 09.06.2001.
(7) Comma modificato con decorrenza dal 24.01.2012 (ved. art. 68 D.L. 24.01.2012, n. 1).
Testo in vigore sino al 23.01.2012
"Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.".

Lunedì, 28 Ottobre 2024 18:55

Banca dati strutture ricettive

CIN locazione immobili

 

La Banca dati nazionale degli immobili oggetto di locazione è stata istituita al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, oltre che la sicurezza del territorio ed il contrasto a forme irregolari di ospitalità.
Il cd. “Decreto Anticipi”, al fine di favorire la trasparenza del mercato in materia di locazioni, ha previsto l’obbligo di un nuovo Codice identificativo nazionale (CIN), uniformando quelli già rilasciati a livello locale.

soggetti obbligati I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere (2) definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
decorrenza  1° gennaio 2025 (1)
soggetti esonerati attività di ospitalità sia svolta a titolo meramente gratuito. Le libere donazioni corrisposte dagli ospiti non fanno venir meno la gratuità della prestazione offerta.
modalità di richiesta tramite apposita proceduta automatizzata gestita telematicamente dal Portale del Ministero del Turismo in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome: https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ (3)
 requisiti  E' necessario fornire le autocertificazioni attestanti il possesso dei seguenti requisiti:
sicurezza degli impianti come previsto dalla normativa statale e regionale;
dotazione i dotazione di:
 - dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti:
 - estintori portatili
obblighi successivi ll CIN dovrà essere reso noto ai terzi mediante:
• esposizione all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura;
• indicazione in tutti gli annunci con qualsiasi mezzo pubblicari (volantini, pubblicazioni, siti web, portali OTA come Airbnb, Booking e d Expedia, giornali o riviste cartacee).
sanzioni ln caso di unità immobiliare priva di CIN offerta in locazione è applicabile la sanzione pecuniaria da € 800 a € 8.000 determinata in base alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
La 
mancata esposizione del CIN prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 500 a € 5.000 (ed obbligo di immediata rimozione annuncio irregolare).

(1) Le disposizioni dell’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 erano inizialmente applicabili a partire dal 2 novembre 2024 (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2024, dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della piattaforma per l’assegnazione del CIN).  
(2) Affittacamere in forma imprenditoriale, Agriturismo, B&B, campeggi, ostelli, residence,  residenze turistico alberghiere, villaggi turistici.
(3) Bdsr acronimo di Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive.
(4) aventi i requisiti previsti dal punto 4.4 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021 (GU n. 259 del 29 ottobre 2021
da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Pubblicato in Varie

 

Concessa la proroga del termine per la richiesta del Codice identificativo nazionale (Cin) per gli affitti brevi: gli obblighi slittano al primo gennaio del 2025.
Il Ministero del Turismo, con proprio comunicato ha reso noto che, «Con riferimento alla procedura per la richiesta e l’attribuzione del codice identificativo nazionale (Cin) è emersa l’opportunità di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del Cin che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma».  

ved. Banca dati strutture ricettive

Pubblicato in Lettere Informative
Domenica, 27 Ottobre 2024 19:00

Articolo 648 ter.1 - Autoriciclaggio


001 Codice penale
Codice penale
Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo XIII - 
Dei delitti contro il patrimonio
Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode
Articolo 648 ter.1 - Autoriciclaggio

Testo in vigore dal 15.12.2021

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000 a e 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. (2)
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500 a € 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. (3)
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. (4)
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1. (5)
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'Articolo 648.
(1)
-----
Note:
(1) Articoloinserito con decorrenza dal 01.01.2015 (ved.art. 3, comma 3, L. 15.12.2014, n. 186)
(2) Comma modificato con decorrenza dal 15.12.2021 (ved. art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 08.11.2021, n. 195).
Testo in vigore sino al 14.12.2021:
"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa."
(3) Comma aggiunto con decorrenza dal 15.12.2021 (ved. art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 08.11.2021, n. 195).
(4) Comma sostituito con decorrenza dal 15.12.2021 (ved. art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 08.11.2021, n. 195).
Testo in vigore sino al 14.12.2021:
"Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.".
(5) Comma modificato con decorrenza dal 15.12.2021 (ved. art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 08.11.2021, n. 195).
Testo in vigore sino al 14.12.2021:
"Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.".

Procedibilitàd’ufficio
Competenza: Tm (ud. prel.)
Arrestofacolt.
Fermo: 
Custodia cautelare in carcere: 
Altre misure cautelari personali: 
Termine di prescrizione: 8 anni


001 Codice penale
Codice penale
Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo XIII - 
Dei delitti contro il patrimonio
Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode
Articolo 648 ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Testo in vigore dal 15.12.2021

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000. (2)
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. (3)
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'Articolo 648(4)
Si applica l'ultimo comma dell'dell'Articolo 648.
(1)
-----
Note:
(1) Articolo:
- aggiunto dall'art. 24, L. 19.03.1990, n. 55;
- sostituito dall'art. 5, L. 09.08.1993, n. 328. 
Testo precedente:
"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".
(2) Comma modificato con decorrenza dal 01.01.2015 (ved. art. 3, comma 2, L. 15.12.2014, n. 186).
Testo in vigore sino al 31.12.2014:
"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.".
(3) Comma  aggiunto con decorrenza dal 15.12.2021 (ved. art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 08.11.2021, n. 195).
(4) Comma modificato con decorrenza dal 15.12.2021 (ved. art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 08.11.2021, n. 195).
Testo in vigore sino al 14.12.2021:
"La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.".

Procedibilità: d'ufficio (v., peraltro, art. 649)
Competenza: Tribunale collegiale
Arresto: facoltativo
Fermo: si
Custodia cautelare in carcere: si
Altre misure cautelari personali: si
Termine di prescrizione: 12 anni 

Domenica, 27 Ottobre 2024 18:18

Articolo 648 - Ricettazione


001 Codice penale
Codice penale
Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo XIII - 
Dei delitti contro il patrimonio
Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode
Articolo 648 - Ricettazione

Testo in vigore dal 15.12.2021

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’Articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’Articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’Articolo 625, primo comma, n. 7-bis). (3)
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 300 a € 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. (4)
La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. (4)
Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a € 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. (5)
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato. (2)
(1)
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Note:
(1) Articolo sostituito dall'art. 15, L. 22.05.1975, n. 152.
(2) Comma modificato:
 dall'art. 3, L. 09.08.1993, n. 328;
 dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 08.11.2021, n. 195 con decorrenza dal 15.12.2021.
Testo in vigore sino al 14.12.2021:
"Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.".
(3) Comma modificato dall'art. 8, D.L. 14.08.2013, n. 93, con decorrenza dal 17.08.2013.
(4) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 08.11.2021, n. 195 con decorrenza dal 15.12.2021.
(5) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 08.11.2021, n. 195 con decorrenza dal 15.12.2021.
Testo in vigore sino al 14.12.2021:
"La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516, se il fatto è di particolare tenuità.".

Procedibilità: d'ufficio (v., peraltro, art. 649)
Competenza: Tribunale monocratico (cit. dir.)
Arresto: facoltativo, obbl. (art. 6481,ult.periodo)
Fermo: si (1° comma)
Custodia cautelare in carcere: si
Altre misure cautelari personali: si
Termine di prescrizione: 8 anni (1° comma); 6 anni (2° comma)

Domenica, 27 Ottobre 2024 17:49

Articolo 648 bis - Riciclaggio


001 Codice penale
Codice penale
Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo XIII - 
Dei delitti contro il patrimonio
Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode
Articolo 648 bis - Riciclaggio

Testo in vigore dal 15.12.2021

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000. (2)
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. (3)
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'Articolo 648.
(1)
-----
Note:
(1) Articolo:
aggiunto dall'art. 3, D.L. 21.03.1978, n. 59;
• sostituito:
- dall'art. 23, L. 19.03.1990, n. 55;
- dall'art. 4, L. 09.08.1993, n. 328.
Testo in vigore sino al 08.08.1993:
«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».
(2) Comma modificato:
• dall'art. 3, comma 1, L. 15.12.2014, n. 186, con decorrenza dal 01.01.2015;
• dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 08.11.2021, n. 195 con decorrenza dal 15.12.2021.
Testo in vigore sino al 14.12.2021:
"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.".
(3) Comma aggiunto con decorrenza dal 15.12.2021 (ved. art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 08.11.2021, n. 195).

Procedibilità: d'ufficio (v. art. 649)
Competenza: Tribunale collegiale
Arresto: facoltativo
Fermo: si
Custodia cautelare in carcere: si
Altre misure cautelari personali: si
Termine di prescrizione: 12 anni

Domenica, 27 Ottobre 2024 10:23

Articolo 619 - Nullità

aaacodice civile 2023 03
Codice Civile
Libro II - Delle successioni
Titolo III - Delle successioni testamentarie  
Capo IV -  Della forma dei testamenti
Sezione II - Dei testamenti speciali
Articolo 619 - Nullità

Testo in vigore dal 21.04.1942

I testamenti previsti in questa sezione (1) sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.
Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell'Articolo 606.
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Note:  
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1) Ved. codice civile:
Articolo 609 -
Articolo 611 -
Articolo 616 -
Articolo 617 -

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