Articolo 320 - Rappresentanza e amministrazione
Libro I – Della persona e della famiglia
Titolo IX - Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio(2)
Capo I - Dei diritti e doveri del figlio (4)
Articolo 320 - Rappresentanza e amministrazione
in vigore dal 18.10.022, con effetto dal 28.02.2023
I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. (5)
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316.
I genitori non possono alienare , ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni , procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare .
I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.
L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del giudice tutelare. (7)
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore. (6)
(1) (3)
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Note:
(1) Articolo sostituito dall' art. 143 L. 19.05.1975, n. 151.
(2) La rubrica del Titolo IX è stata così sostituita:
- dall'art. 1, comma 6, L. 10.11.2012, n. 219 con decorrenza dal 01.01.2013;
- dall'art. 7, comma 10, D.Lgs. 28.12.2013, n. 154 con decorrenza dal 07.02.2014.
Testo in vigore sino al 06.02.2014: "Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio".
(3) Con decorrenza 01.01.2013 le parole "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrono nel codice civile, sono sostituite da "figli (ved. art. 1, comma 11, L. 10.12.2012, n. 219).
(4) Il Capo I inserito con decorrenza dal 07.02.2014 (ved. art. 7, comma 11, D.Lgs. 28.12.2013, n. 154).
(5) Comma modificato con decorrenza dal 07.02.2014 (ved. art. 44 D.Lgs. 28.12.2013, n. 154).
(6) La parola “potestà” del presente comma è stata sostituita dalle seguenti “responsabilità genitoriale” dall'art. 44 D.Lgs. 28.12.2013, n. 154 con decorrenza dal 07.02.2014.
(7) Comma sostituito con decorrenza dal 18.10.2022, efficacia a decorrere dal 28 febbraio 2023 ed applicazione ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, (ved. art. 1, comma 4, lett. c), D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 c.)
Articolo 121 - Diritto di querela esercitato da un curatore speciale
Codice penale
Libro I - Dei reati in generale
Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato
Capo IV - Della persona offesa dal reato
Articolo 121 - Diritto di querela esercitato da un curatore speciale
In vigore dal 01.07.1931
Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la rappresentanza (1), ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.
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Note:
(1) ved. codice civile:
(Dei ditirri e dei doveri del figlio) Articolo 320 - Rappresentanza e amministrazione
(Della tutela dei minori) Articolo 357 – Funzioni del tutore
Articolo 1812 - Danni al comodatario per vizi della cosa
Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni [Artt. 1173 - 2052]
Titolo III - Dei singoli contratti [Artt. 1470 - 1986]
Capo XIV - Del comodato [Artt. 1803-1812]
Articolo 1812 - Danni al comodatario per vizi della cosa
Testo in vigore dal 21.04.1942
Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento(1) qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario. , può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa.
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Note:
(1) Ved. codice civile:
(Delle obbligazioni - Del mutuo) - Articolo 1821 - Danni al mutuatario per vizi delle cose
(Delle obbligazioni) Articolo 1223 - Risarcimento del danno
Articolo 1811 - Morte del comodatario
Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni [Artt. 1173 - 2052]
Titolo III - Dei singoli contratti [Artt. 1470 - 1986]
Capo XIV - Del comodato [Artt. 1803-1812]
Articolo 1811 - Morte del comodatario
Testo in vigore dal 21.04.1942
In caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine (1), può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa.
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Note:
(1) Ved. codice civile: (Delle obbligazioni - Del Comodato)
Articolo 1803 - Nozione
Articolo 1809 – Restituzione
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Articolo 1810 - Comodato senza determinazione di durata
Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni [Artt. 1173 - 2052]
Titolo III - Dei singoli contratti [Artt. 1470 - 1986]
Capo XIV - Del comodato [Artt. 1803-1812]
Articolo 1810 - Comodato senza determinazione di durata
Testo in vigore dal 21.04.1942
Se non è stato convenuto un termine (1) né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla (2) non appena il comodante la richiede
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Note:
(1) Ved. codice civile: (Delle obbligazioni - Del Comodato) Articolo 1803 - Nozione
(2) Ved. codice civile: (Delle obbligazioni - Del Comodato) Articolo 1809 – Restituzione
Articolo 1809 – Restituzione
Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni [Artt. 1173 - 2052]
Titolo III - Dei singoli contratti [Artt. 1470 - 1986]
Capo XIV - Del comodato [Artt. 1803-1812]
Articolo 1809 – Restituzione
Testo in vigore dal 21.04.1942
Il comodatario è obbligato a restituire (1) la cosa alla scadenza del termine (2) convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
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Note:
(1) Ved. codice civile:
(Delle obbligazioni - Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento) Articolo 1246 - Casi in cui la compensazione non si verifica
(Delle obbligazioni - Del Comodato)
Articolo 1803 - Nozione
Articolo 1810 - Comodato senza determinazione di durata
Articolo 1808 - Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie
Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni [Artt. 1173 - 2052]
Titolo III - Dei singoli contratti [Artt. 1470 - 1986]
Capo XIV - Del comodato [Artt. 1803-1812]
Articolo 1808 - Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie
Testo in vigore dal 21.04.1942
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.
Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.
Articolo 1807 - Deterioramento per effetto dell'uso
Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni [Artt. 1173 - 2052]
Titolo III - Dei singoli contratti [Artt. 1470 - 1986]
Capo XIV - Del comodato [Artt. 1803-1812]
Articolo 1807 - Deterioramento per effetto dell'uso
Testo in vigore dal 21.04.1942
Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa (1) del comodatario, questi non risponde del deterioramento.
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Note:
(1) ved. codice civile:
(Delle obbligazioni) Articolo 1218 Responsabilità del debitore
(Delle obbligazioni - Del Comodato) Articolo 1805 - Perimento della cosa
Articolo 1806 - Stima
Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni [Artt. 1173 - 2052]
Titolo III - Dei singoli contratti [Artt. 1470 - 1986]
Capo XIV - Del comodato [Artt. 1803-1812]
Articolo 1806 - Stima
Testo in vigore dal 21.04.1942
Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento (1) è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
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Note:
(1) ved. codice civile: (Delle obbligazioni - Del Comodato) Articolo 1805 - Perimento della cosa
autore: giovanni e felice montanarro - studio Montanaro - commercialisti - revisori legali Trani - novità fiscali
Articolo 1805 - Perimento della cosa
Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni [Artt. 1173 - 2052]
Titolo III - Dei singoli contratti [Artt. 1470 - 1986]
Capo XIV - Del comodato [Artt. 1803-1812]
Articolo 1805 - Perimento della cosa
Testo in vigore dal 21.04.1942
Il comodatario (1) è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile (2), qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito.
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Note:
(1) ved. codice civile: (Delle obbligazioni - Del Comodato) Articolo 1804 - Obbligazioni del comodatario
(2) ved. codice civile: (Delle obbligazioni)
Articolo 1218 Responsabilità del debitore
Articolo 1221 - Effetti della mora sul rischio
autore: giovanni e felice montanarro - studio Montanaro - commercialisti - revisori legali Trani - novità fiscali