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Lettere Informative

Agosto 2024 - Studio Montanaro
Venerdì, 02 Agosto 2024 11:15

Prestiti a dipendenti

Il datore di lavoro può concedere il prestito direttamente al lavoratore o tramite un soggetto terzo con il quale il datore abbia stipulato un accordo o convenzione.
Il valore del fringe benefit è determinato prendendo a riferimento il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) alla data di scadenza di ciascuna rata (per i prestiti a tasso variabile) ovvero alla data di concessione del prestito (per i prestiti a tasso fisso) e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Nel caso prospettato nel quesito, dunque, il primo prestito non costituisce un fringe benefit in quanto il datore di lavoro ha concesso la somma con un tasso di interesse pari a zero e il TUR era pari a zero al momento della concessione del prestito, se si tratta di prestito a tasso fisso.
Il secondo prestito, invece, costituirà fringe benefit per un valore pari al 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento applicato al momento della concessione del prestito (se il prestito è concesso a tasso fisso), pari al 2,50%, e l'importo degli interessi calcolati al tasso applicato dall'azienda, pari allo 0%.

 

Piano dei conti  
Principi contabili   O.i.c. 19 – Debiti
Codice civile   Articolo 2423 - Redazione del bilancio
  Articolo 2423 bis - Principi di redazione del bilancio
  Articolo 2423 Ter - struttura dello stato patrimoniale e del conto economico
  
Articolo 2424 - Contenuto dello stato patrimoniale
  Articolo 2427 - Contenuto della nota integrativa
  Articolo 2435 Bis - Bilancio in forma abbreviata
  Articolo 2435 Ter - Bilancio delle micro-imprese

Bilancio cee   Stato Patrimoniale
   Attivo
    C) Attivo circolante
        II - Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
Imposte dirette Con la concessione di prestiti ai dipendenti si realizza un fringe benefit in capo a quest'ultimi.  
Così come previsto dall'Articolo 51 - Determinazione del reddito di lavoro dipendente  c. 4 lett. b), del TUIR , in caso di concessione di prestiti si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 07.03.1996, n. 108 o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni, dalla legge 18.02.1992, n. 172;
I.v.a.  -
I.r.a.p.  -
Agenzia delle Entrate  -
Agenzia delle
Dogane Monopoli
 -
Note:  Ved. limiti uso contanti

 

 

Pubblicato in 5-quater) verso altri

 

Il Governo ha reso ufficiale lo slittamento al 15 settembre 2024 della quinta rata della rottamazione quater (scadenza il 31 luglio 2024).

Saranno tuttavia considerati validi i versamenti effettuati entro il 23 settembre.

Ciò in quanto, 
- il 15 settembre è domenica e, quindi, slitta automaticamente a lunedì 16 settembre;
- per effetto dei noti cinque giorni di tolleranza saranno validi i versamenti effettuati entro il 21 settembre ma, essendo il 21 un sabato 21, si potrà pagare entro lunedì 23 settembre 2024.

Si ricorda che, solo in caso di rigoroso rispetto delle scadenze, si potranno mantenere i benefici della Rottamazione-quater.
Tuttavia,  a differenza delle precedenti rottamazioni, coloro che decadono dalla rottamazione quater potranno dilazionare il debito senza, però, usufruire della riduzione prevista dalla rottamazione.

Pubblicato in Lettere Informative

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