In data 24.11.2020, l’INPS, con la Circolare n. 133, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione degli incentivi previsti dagli articoli 6 e 7 del DL n. 104/2020 (esonero totale dei contributi dovuti all’INPS dal datore di lavoro per un periodo non superiore a 6 mesi, ovvero massimo 3 per le assunzioni a temine, e nel limite massimo di € 8.060).
| beneficio | esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. |
| beneficiari |
datori di lavoro, (ad eccezione del settore agricolo), quali
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| oggetto dell’agevolazione | assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020) e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso il medesimo datore di lavoro.
Rientrano nell’agevolazione anche:
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| limiti agevolazione | limite massimo di € 8.060 su base annua (pari a € 671,66 mese= € 8.060,00/12) per ogni lavoratore assunto e per una durata pari a:
Nel caso di assunzione a tempo parziale la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro Il periodo di godimento dell’esonero può essere sospeso esclusivamente in caso di assenza obbligatoria per maternità. In tal caso, la fruizione dell’esonero sarà differita per un periodo pari a quello dell’assenza. |
| contributi esclusi dall’agevolazione |
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL,; - il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”; - il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015; - il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 07.04.2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015; il citato decreto interministeriale all’articolo 6, comma 4, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l’articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015 (esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi); - il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23.12.2000, n. 388 |
| assunzioni non agevolabili | assunzioni con contratto di:
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| durata | sei mesi decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato. |
| cumulabilità | è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. |
| riferimenti | INPS, Circolare n. 133 pubblicata il 24.11.2020 |