Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato il decreto legge che proroga
dal 31 marzo al 21 aprile 2017 i termini per presentare l’istanza di rottamazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione.
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Soggetti beneficiari |
Tutti coloro che hanno debiti iscritti nei ruoli affidati agli agenti della riscossione (Equitalia ecc.) compreso debitori sottoposti a procedure concorsuali |
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Oggetto della definizione |
Tutti i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo 2000- 2016 (compreso quindi le cartelle non ancora notificate). Entro il 28.02.2017 l’Agente della riscossione ha comunicato ai contribuenti la presenza di carichi per i quali non sono state ancora notificate cartelle di pagamento ovvero inviata informazione agli accertamenti esecutivi o notificato l’avviso di addebito da parte dell’Inps |
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Agevolazione |
Non si pagano: - Sanzioni; - Interessi di mora; - Somme aggiuntive; - Maggiorazione Legge 689/81 (per le sanzioni relative al codice della strada) I compensi dovuti all’agente della riscossione vengono rideterminati in base al nuovo debito. |
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Ruoli esclusi dall’agevolazione |
I.v.a. all’importazione riserve comunitarie (dazi accise) recupero aiuti di Stato crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie relative a provvedimenti e/o sentenze penali di condanna; sanzioni diverse da quelle erogate per violazioni tributarie sanzioni amministrative codice della strada |
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Presentazione istanza |
Entro il 31 marzo 2017 è possibile presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (modello DA1) - direttamente presso gli Sportelli di Equitalia Servizi di riscossione SpA; - a mezzo mail-pec alla casella PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione SpA di riferimento (1). Non è obbligatorio presentare l’istanza per tutte le cartelle/ruoli. |
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Giudizi pendenti |
Per i debiti per i quali ci sono giudizi pendenti è necessario assumere formale impegno alla rinuncia degli stessi. |
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Rateizzazioni in corso |
In caso di presentazione dell’istanza relativa a ruoli inclusi in precedenti rateizzazioni, è sospeso il pagamento di tutte le rate aventi scadenza successiva al 31.12.2016. Dopo il versamento della prima o unica rata della definizione l’agente della riscossione revoca la dilazione precedentemente accordata. |
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Comunicazione importo dovuto |
Entro il 31.05.2017 l’Agente della riscossione comunica l’ammontare complessivo delle somme dovute e quello delle singole rate |
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Pagamento |
Il pagamento può avvenire in unica soluzione (31.07.2017) oppure in massimo 5 rate aventi scadenza: - 31.07.2017 - 30.07.2017 - 30.11.2017 - 30.04.2018 - 30.09.2018 In tal caso il 70 % del dovuto dovrà essere versato entro il 2017 e la restante parte nel 2018. Gli interessi applicati sulla rateazione sono pari al 4,5 %. |
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Decadenza dall’agevolazione |
Nel caso di omesso (in tutto o in parte) o tardivo versamento si decade dai benefici ed i versamenti eventualmente effettuati vengonon considerati in conto al debito originario. |
(1) Elenco indirizzi pec
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Direzione Regionale |
PEC |
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Abruzzo |
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Basilicata |
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Calabria |
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Campania |
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Emilia Romagna |
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Friuli Venezia Giulia |
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Lazio |
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Liguria |
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Lombardia |
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Marche |
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Molise |
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Piemonte/Val d’Aosta |
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Puglia |
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Sardegna |
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Trentino Alto Adige |
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Toscana |
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Umbria |
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Veneto |
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