Da oggi, e fino al 30 aprile 2025, è possibile presentare la domanda di riammissione alla Definizione agevolata: Rottamazione-quater.
Questa opportunità è riservata ai contribuenti che, al 31 dicembre 2024, hanno perso il beneficio per mancato, insufficiente o tardivo versamento di una o più rate previste.
Modalità di pagamento delle rate scadute
È possibile scegliere tra:
-
Pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025;
-
Piano di rateizzazione fino a 10 rate consecutive, con scadenze così distribuite:
-
1^ rata: 31 luglio 2025
-
2^ rata: 30 novembre 2025
-
3^ rata: 28 febbraio 2026
-
4^ rata: 31 maggio 2026
-
5^ rata: 31 luglio 2026
-
6^ rata: 30 novembre 2026
-
7^ rata: 28 febbraio 2027
-
8^ rata: 31 maggio 2027
-
9^ rata: 31 luglio 2027
-
10^ rata: 30 novembre 2027
-
Le rate includeranno un interesse annuo del 2%, a partire dal 1° novembre 2023.
Comunicazione delle somme dovute
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30 giugno 2025, invierà ai richiedenti una nuova “Comunicazione delle somme dovute”, specificando l’importo complessivo e il piano di pagamento.
Effetti della domanda di riammissione
Dopo la presentazione della domanda, e limitatamente ai debiti ammessi alla riammissione:
✔️ Non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive;
✔️ Non verranno proseguite le procedure esecutive già in corso (salvo aste già concluse con esito positivo);
✔️ Resteranno in vigore eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti;
✔️ Il contribuente non sarà considerato inadempiente per rimborsi e pagamenti della Pubblica Amministrazione;
✔️ Sarà possibile ottenere il DURC regolare.
Per presentare la domanda è necessario accedere esclusivamente online sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.