Con decorrenza 1° gennaio 2026, il tasso di interesse legale passa dal 2% all’1,60%, come stabilito dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell’art. 1284 del Codice Civile.
La riduzione incide sul calcolo degli interessi applicabili, tra l’altro, a:
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pagamenti effettuati in ritardo;
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crediti e debiti tra privati;
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rimborsi e regolarizzazioni fiscali;
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altre situazioni in cui la legge richiama espressamente il tasso legale.
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