verifiche fiscali - prescrizioni

Lettere Informative

Condividi

Prescrizioni termini verifiche fiscali

 

 

Anno

d’imposta

Termine di prescrizione

ordinaria

 

Soggetto che non ha presentato domanda di condono (legge 27/12/2002 n. 289)

Redditi  j

Iva  k

Redditi  j

Iva  k

2000

prescritto

31.12.2007

2001

prescritto

31.12.2008

2002

31.12.2007

31.12.2009

2003

31.12.2008

31.12.2010

2004

31.12.2009

 

2005

31.12.2010

2006

31.12.2011

         

 

 

L’art. 43 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 stabilisce i seguenti obblighi per la “tenuta e conservazione delle scritture contabili”.
Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi spe-ciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti  articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta   di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni .                                                                                                                                      Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'articolo 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'articolo 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.                                                                                                               Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.                                                                                                                                Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività                                                 

L’art. 2220 del codice civile prevede i termini civilistici per la “conservazione delle scritture contabili”:              

1. Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.    

2. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture,  delle lettere e dei telegrammi spediti.                            

Inoltre l’art. 10 del Decreto legislativo del 10 marzo 2000, n. 74 “ Occultamento o distruzione di documenti contabili” prevede che “ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”                                     

j Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 – art. 43
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del Titolo I, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.                                                                                                                   

k Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 – art. 57
Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di docum

I nostri professionisti sono a tua disposizione!

Contattaci per ricevere supporto e consulenza su misura per le tue esigenze.

Studio Montanaro
lun, mer, gio: 9:00/12:30 16:00/19:30
mar, ven: 9:00/12:30

Iscriviti alla Newsletter

Inserisci la tua email e sottoscrivi l'iscirizione alla nostra newsletter per ricevere informazioni sulle nostre attività.