Compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi

Contabilità

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Definizione

Questa voce comprende i compensi corrisposti dal libero professionista a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente.

Deducibilità

Sono interamente deducibili secondo il principio di cassa (nell'anno in cui sono sostenute), in quanto si tratta di beni di consumo strumentale all’attività. 

Esempi di costi deducibili

  • A titolo meramente indicativo e non esaustivo compensi corrisposti a: 
    - avvocati;
    - centro elaborazione dati (tenuta scritture contabili);
    - commercialisti;
    - consulenti del lavoro;
    - consulenti finanziari;
    - medici del lavoro;
    - notai;
    - colleghi del contribuente;
    - ecc. 

limite alla deducibilità

  • Non sono ammessi in deduzione i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.
  • Non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni e dei servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività che configurano condotte delittuose non colpose (art. 8 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16).

Dichiarazione dei redditi

Quadro RE - (utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell’art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico).
Nel rigo RE12 - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale o artistica 

I.V.A.

  • Articolo 19 - Detrazione: disciplina la determinazione del reddito per i lavoratori autonomi → “È ammessa in detrazione l’imposta relativa ai beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’attività professionale.”; 

Giurisprudenza - prassi

  • -

Note

  • In caso di lavoro occasionale non è previsto l'obbligo di comunicazione preventiva all'ispettorato del lavoro territorialmente competente.

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