Definizione

Le spese di rappresentanza, per il libero professionista, sono quelle spese sostenute per offrire gratuitamente beni o servizi a clienti o potenziali tali, con finalità promozionali o di relazione, purché siano “inerenti” e coerenti con la propria attività professionale. La caratteristica essenziale è la gratuità e la finalità di promozione dell’immagine o delle relazioni, non la pubblicità diretta di beni o servizi.
Includono anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di:
-  oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione;
-  beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. 

Deducibilità

Secondo il principio di cassa (nell'anno in cui la spesa è stata effettivamente pagata).
Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.
Dal 18.06.2025 la deducibilità è subordinata al pagamento eseguito con strumenti tracciabili.
Non esistono limiti percentuali di deducibilità come per le imprese, che sono soggette a limiti crescenti in base ai ricavi.
Articolo 54 septies -comma 2 T.U.I.R.

Esempi di costi deducibili

  • prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande ;
  • beni o servizi donati a clienti attuali o potenziali per diffondere l’immagine o l’attività professionale;
  • contributi per convegni, seminari e manifestazioni simili: erogazioni per eventi di settore o scientifici con coerenza all’attività e finalità promozionale.
  • feste, ricevimenti ed eventi di intrattenimento collegati all’attività: ad esempio, per ricorrenze di studio, inaugurazioni di sedi, eventi in cui si presentano servizi o risultati professionali;
  • buffet o cocktail organizzati per presentare servizi, progetti o novità professionali;
  • regali in natalizi o omaggi di cortesia a clienti (entro i limiti fiscali);
  • sponsorizzazioni con finalità promozionale dell’attività.

Dichiarazione dei redditi

Quadro RE - (utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell’art. 53 del TUIR, rientranti nel regime analitico)
Nel rigo RE16 - spese di rappresentanza:
- colonna 1: 75 % delle spese di rappresentanza;
- colonna 2: le altre spese di rappresentanza effettivamente sostenute ed idoneamente documentate (sono comprese anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito).
- colonna 3: importo deducibile, corrispondente alla somma di colonna 1 e colonna 2. L’importo deducibile di colonna 3 non può essere superiore all’1% dell’ammontare dei compensi percepiti (risultanti dalla differenza tra l’importo indicato al rigo RE6 e l’importo indicato al rigo RE4).

I.V.A.

Acquisto di beni (omaggi)
Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad € 50,00 (1);
Gli omaggi destinati ai propri dipendenti subiscono un trattamento fiscale diverso (2).
Nel caso di acquisto di cesto natalizio, se i beni nello stesso contenuto sono soggetti ad aliquote iva diverse, i beni devono essere indicati distintamente secondo l’aliquota applicabile.
Articolo 2 - c.2 -punto 4 – D.P.R. 633/1972 (IVA)
Articolo 19 bis 1 c. 1 lett. H – D.P.R. 633/1972 (IVA)

Giurisprudenza

  • Sono indeducibili le spese di rappresentanza per il commercialista se non dimostra la diretta riconducibilità all’attività professionale: non è sufficiente la dimostrazione dell’astratta possibilità di ricomprendere un bene acquistato tra le spese di rappresentanza in considerazione della sua natura, ma è necessario provare che l’acquisto sia stato effettivamente destinato a finalità promozionali dell’attività professionale (e non personale) e che pertanto rispetti il requisito dell’inerenza. (Corte di cassazione - ordinanza n. 26553 depositata il 02.10.2025).

Note

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(1) In caso di omaggio composto da più beni (es. cesto natalizio), il limite di € 50,00 è riferito al valore complessivo e non a quello dei singoli beni che lo compongono (circolare 34/E/2009).
(2) per gli omaggi destinati ai propri dipendenti non interamente deducibili, il costo di acquisto va classificato nella voce spese per prestazioni di lavoro dipendente. Ai fini Iva l’imposta è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva.
Giurisprudenza:
Relativamente alle spese per omaggi e regalie (acquisto giocattoli, omaggiati ai figli dei dipendenti dello Studio in occasione delle festività natalizie; per acquisto di n. 120 binocoli e n. 18 cornici, gadget omaggiati agli alunni di una scuola pubblica), possono essere considerati costi deducibili dall'attività professionale, rientrando essi nell'ambito delle spese di rappresentanza, idonee ad assicurare al soggetto erogante benefici in termini di promozione e di pubbliche relazioni ricomprendibile nella categoria sub e) del citato DM, ossia in ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza con l'obiettivo, nel caso in esame, di mantenere la buona immagine dello Studio mediante elargizioni nell'ambito della comunità in cui è noto il titolare della Studio (cfr. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sent. n. 234/2023 del 22/05/2023). (Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado PIEMONTE - Sezione 2 - Sentenza  n. 163).

 

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