Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali sono tenuti per legge alla redazione dell’inventario e del bilancio, strumenti fondamentali per rappresentare in modo corretto la situazione economica e patrimoniale dell’attività.
L’Inventario
L’inventario deve essere redatto:
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all’inizio dell’attività d’impresa;
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successivamente ogni anno.
Deve contenere:
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l’indicazione e la valutazione delle attività e passività dell’impresa;
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l’indicazione delle attività e passività personali dell’imprenditore, se presenti;
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la suddivisione dei beni in categorie omogenee per natura e valore;
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il valore attribuito a ciascun gruppo di beni.
Qualora dall’inventario non risultino in modo analitico i beni e la loro ubicazione, devono essere conservate le distinte di dettaglio utilizzate per la sua redazione, da esibire in caso di controlli.
Il Bilancio e il Conto Economico
L’inventario si chiude con:
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il bilancio;
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il conto dei profitti e delle perdite (conto economico).
Il bilancio deve:
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rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica dell’impresa;
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evidenziare chiaramente utili o perdite;
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essere redatto secondo i principi della tecnica contabile;
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rispettare, ove applicabili, i criteri previsti per le società di capitali.
Imprenditori individuali
Per gli imprenditori individuali:
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le attività e passività dell’impresa devono essere indicate separatamente rispetto a quelle personali;
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l’inventario mantiene pieno valore fiscale e civilistico.
Termine di sottoscrizione
L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Riferimenti normativi
Articolo 3 - Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche- D.P.R. 29.09.1973, n. 600
Articolo 15 - Inventario e bilancio - D.P.R. 29.09.1973, n. 600
Articolo 2217 - Redazione dell'inventario - codice civile