Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione indicando:
- per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo;;
- per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario;
- per tutti gli altri beni le informazioni possono essere fornite con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.
Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'articolo 68 del D.P.R. 29.09.1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.
I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione.
I soggetti in regime di contabilità semplificata (all'articolo 18 del D.P.R. 29.09. 1973, n. 600) possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall'articolo 16 del D.P.R. 29.09. 1973, n. 600.
Riferimenti normativi:
- Articolo 16 – Registro beni ammortizzabili D.P.R. 29.09. 1973, n. 600;
- Articolo 18 – Disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata per le imprese minori D.P.R. 29.09. 1973, n. 600;
- Articolo 68 - Plusvalenze D.P.R. 29.09. 1973, n. 600;
- Articolo 68 D.P.R. 29.09.1973, n. 597;