Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - annotazione cumulativa

Contabilità

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Imprese e professionisti possonoavvalersi della possibilità, prevista dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1996, n. 695 art. 6 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge12 luglio 2011, n. 106), di annotare, entro il giorno 15, nei registri IVA, un documento riepilogativo di tutte le fatture emesse e/o ricevute nel mese precedente il cui importo totale non superi € 300,00.

 

Modalità Registrazione   documento
Oggetto   dell’adempimento

Registrare in un unico documento riepilogativo tutte le fatture emesse e/o, nel mese precedente, di importo inferiore a Euro 300,00.

Nel documento riepilogativo devono essere indicati:

-     i numeri delle fatture cui si riferisce;

-     l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni   e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Soggetti obbligati (non   è obbligatorio ma è data facoltà) Titolari di partita i.v.a. (imprese ed esercenti arti e professioni)
Soggetti  sonerati --
Importo dovuto --
Codice tributo --
Sanzioni --
Riferimento normativo DPR 9 dicembre 1996, n. 695 art. 6
DL 13 maggio 2011, n. 70 art. 7 lett. q;
Risoluzione Agenzia Entrate 24 luglio 2012, n. 80.
note i versamenti e gli adempimenti, anche se solo   telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione   economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono   sempre rinviati al primo giorno   lavorativo successivo (DL 13 maggio 2011, n. 70 art. 7)



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