
Sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA):
- Imprese individuali;
- Società semplici agricole;
- Società cooperative;
- Consorzi;
- Enti economici pubblici e privati;
- Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000
- GEIE – gruppo europeo d’interesse economico
- Società semplici non agricole
- Società di persone (SNC – SAS)
- Società tra avvocati D.Lgs. 96/2001
- Imprese estere (per le unità locali e le sedi secondarie in Italia)
- Società a responsabilità limitata
- Società a responsabilità limitata unipersonale
- Società per azioni
- Società in accomandita per azioni
- Società consortili a responsabilità limitata
- Società consortili per azioni
Per le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA, il versamento é in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.
L’impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un’altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio.
Scadenza pagamento:
Quando versare: Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Modalità di pagamento:
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 alla sezione: "Imu ed altri tributi locali"
-> codice ente: sigla provincia dela camera di commercio
-> codice tributo: 3850 Diritto camerale;
-> anno di riferimento: 202...
E’ possibile di differire il pagamento di trenta giorni applicando la maggiorazione dello 0,4% all’importo dovuto.
Esonero
La start-up è esonerata dal pagamento del diritto fisso annuale per i primi cinque anni di iscrizione (art. 4 c. 11 ter lett. b DL 3/2015 convertito in legge 33/2015)
Sanzioni
Le sanzioni previste sono:
- 10% dell’ammontare dovuto in caso di tardivo versamento
- 30% in caso di omesso/insufficiente versamento.
E’ possibile usufruire del ravvedimento operoso maggiorando l’imposta da versare degli interessi legali e delle sanzioni ridotte.Il pagamento può essere effettuato utilizzando il "Modello di pagamento unificato - F24 esclusivamente con modalità telematiche utilizzando il codice tributo:
- 3850: Diritto camerale;
- 3851: Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale;
- 3852: Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale
In caso di mancato o insufficiente versamento del diritto annuale non è possibile ottenere dalla CCIAA il rilascio del certificato di iscrizione dell’impresa.
vedi anche registrazioni contabili