Ritenute di acconto subite

Contabilità

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Sono soggetti alla ritenuta i compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti, a qualunque titolo, ad artisti e professionisti.
In particolare si tratta dei compensi corrisposti:

  • per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale, ed anche sotto forma di partecipazione agli utili;
  • per prestazioni rese a terzi o nell'interesse di terzi;
  • per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
  • sugli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto dell'associato è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
  • sugli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
  • sui redditi derivanti dalla cessione di diritti d’autore da parte dello stesso autore;
  • sui diritti per opere d’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.     

Sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i compensi di importo inferiore a € 25,82 (sempre che non si tratti di acconti relativi a prestazioni di importo complessivo superiore a tale limite), corrisposti dagli enti pubblici e privati, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Limitatamente alle prestazioni professionali nei confronti dei condomìni o altri sostituti d’imposta che beneficiano dei bonus edili (super bonus del 110%, ecobonus, sismabonus, bonus casa, mobili o giardini, eccetera) il pagamento deve essere sempre effettuato con bonifico «parlante» e, pertanto, gli istituti finanziari (banche-poste)  applicano la ritenuta d’acconto dell’8%.
Per rale motivo le fatture relative relative ai lavori edili sulle parti comuni condominiali e le prestazioni professionali verso condomìni non devono essere  assoggettate alle ritenute di acconto ordinarie (rispettivamente alle ritenute d’acconto del 4%  e del 20%).
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, poiché la banca o la posta, che operano la prescritta ritenuta dell'8%, non conoscono l’importo dell’Iva compresa nel bonifico, la base imponibile, su cui operare la ritenuta, è determinata scorporando dal totale della fattura il 22% anche se il documento è stato emesso da contribuenti minimi o forfetari senza appliczione dell'i.v.a..

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