Il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) è la piattaforma gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che consente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
A partire dal 2016, tutte le strutture e i professionisti che erogano prestazioni sanitarie sono obbligati a inviare al Sistema TS i dati delle fatture emesse nei confronti dei propri pazienti.
L’obiettivo è mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle spese sanitarie sostenute dai cittadini nel corso dell’anno, così da consentire la predisposizione automatica della dichiarazione dei redditi precompilata.
I dati trasmessi sono resi disponibili anche ai cittadini, che possono:
- consultare le spese sostenute;
- verificare i dati inviati dai professionisti sanitari e veterinari.
Nel mese di febbraio, prima dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, i cittadini possono inoltre esercitare il diritto di opposizione, scegliendo di non rendere disponibili uno o più documenti fiscali all’Agenzia delle Entrate.
Divieto di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie
Come previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 12.06.2025, n. 81, gli operatori sanitari:
- non possono emettere fatture elettroniche per prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (consumatori finali);
- devono emettere fatture cartacee.
Questa disposizione è confermata anche per il 2026 e per gli anni successivi, salvo eventuali modifiche legislative.
Motivazione del divieto
Il legislatore ha introdotto tale misura per:
- garantire una maggiore tutela della privacy dei pazienti;
- evitare investimenti complessi per sistemi alternativi allo SdI;
- ridurre i costi di adeguamento per gli operatori sanitari.
Invio dati al Sistema TS: nuova scadenza
L’art. 5 del D.Lgs. 81/2025 ha modificato la periodicità dell’adempimento:
- a partire dai dati relativi all'anno 2025 invio annuale (non più semestrale);
- scadenza: 31 gennaio dell’anno successivo.
Quali sono gli adempimenti
Per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche:
- Fattura cartacea
- Trasmissione dei dati al Sistema TS
Chiarimenti recenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la Risoluzione n. 9/E del 24.02.2026 dell’Agenzia delle Entrate sono stati forniti importanti chiarimenti.
Professioni NON riconosciute ai fini Sistema TS ed esenzione IVA
Le seguenti figure:
- chiropratico
- osteopata
- chinesiologo
in quanto non rientrano tra le professioni sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 1265/1934)
Di conseguenza:
- non possono trasmettere dati al Sistema TS;
- non beneficiano dell’esenzione IVA (art. 10, c.1, n.18 DPR 633/1972);
- devono emettere fattura elettronica.