•   info@studiomontanaro.com
  •   Tel: (+39) 0883 491900 - 0883 491001

 

Risorse

Reddito lavoro dipendente

Cerca termini di glossario (le espressioni regolari sono consentite)
Inizia con Contiene Termine esattoSomiglia a

Glossari

Termine Definizione
Reddito lavoro dipendente

Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da:

- rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro;

- le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;

- le somme che il giudice, in occasione della pronuncia della sentenza nelle controversie individuali di lavoro, determina per il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito.

Sono invece assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

c bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente;

d) le remunerazioni dei sacerdoti;

e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;

f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione;

g) le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità;

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (Isvap) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;

h bis) le prestazioni pensionistiche;

i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro;

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;

Riferimenti normativi

articolo 49 – T.U.I.R.

articolo 50 – T.U.I.R.

articolo 429ultimo comma, codice di procedura civile

Lo Studio Montanaro opera su tutto il territorio nazionale nel settore della consulenza Tributaria, Societaria, Aziendale, Contabile e del Lavoro.

Forniamo servizi professionali qualificati alla piccole/medie aziende, ai grandi gruppi societari ed alle persone fisiche.

Area Privata Clienti

Contatti

Studio Montanaro
Via Prof. Francesco Milano, 1
76125 Trani (BT)
0883 491900
0883 491001
0883 491900
0883 491001
info@studiomontanaro.com
lun, mer, gio: 9:00/12:30 16:00/19:30
mar, ven: 9:00/12:30
P.IVA 07645650727