Articolo 17 bis - Prestazioni pensionistiche soggette ad imposta, iter e calcolo [Abrogato]
T.U.I.R. – D.P.R. 917/1986
Titolo I - Imposta sul reddito delle persone fisiche [Artt. 1 - 71]
Capo I - Disposizioni generali [Artt. 1 - 24 ter]
Articolo 17 bis - Prestazioni pensionistiche soggette ad imposta, iter e calcolo [Abrogato] (1)
Articolo abrogato dal 01.01.2004
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Note:
(1) L’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il presente articolo non è stato riproposto nella nuova versione.
Articolo 13 ter - Detrazioni per canoni di locazione [abrogato]
T.U.I.R. – D.P.R. 917/1986
Titolo I - Imposta sul reddito delle persone fisiche [Artt. 1 - 71]
Capo I - Disposizioni generali [Artt. 1 - 24 ter]
Articolo 13 ter - Detrazioni per canoni di locazione [abrogato](1)
Articolo abrogato con decorrenza dal 01.01.2004
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Note:
(1) Articolo abrogato con decorrenza dal 01.01.2004
Articolo 13 bis - Detrazioni per oneri [abrogato]
T.U.I.R. – D.P.R. 917/1986
Titolo I - Imposta sul reddito delle persone fisiche [Artt. 1 - 71]
Capo I - Disposizioni generali [Artt. 1 - 24 ter]
Articolo 13 bis - Detrazioni per oneri [abrogato](1)
Articolo abrogato con decorrenza dal 01.01.2004
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Note:
(1) Articolo abrogato con decorrenza dal 01.01.2004
Articolo 10 bis - Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione [abrogato]
T.U.I.R. – D.P.R. 917/1986
Titolo I - Imposta sul reddito delle persone fisiche [Artt. 1 - 71]
Capo I - Disposizioni generali [Artt. 1 - 24 ter]
Articolo 10 bis - Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione [abrogato](1)
Abrogato con decorrenza dal 01.01.2004
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Note:
(1) Articolo:
- inserito dall'art. 2, L. 27.12.2002, n. 289, con decorrenza dal 01.01.2003;
- modificato dall’art 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, il presente articolo non è stato riproposto nella nuova versione.
Testo in vigore sino al 31.12.2003
1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c bis), d), h bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.
4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.
5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'art. 14, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.
Articolo 170 - Trasformazione della società
Titolo III - Disposizioni comuni [Artt. 162 - 184] (2)
Capo III - Operazioni straordinarie [Artt. 170 - 177] (3)
Articolo 170 - Trasformazione della società
In vigore dal 01.01.2004
1. La trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
2. In caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta di cui al Titolo II in società non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico.
3. Nel caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta di cui al Titolo II in società soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell'Articolo 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione del comma 6 dell'Articolo 47 .
4. Nel caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta di cui al titolo II in società non soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell'Articolo 47, sono imputate ai soci, a norma dell'Articolo 5:
a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione.
5. Le riserve di cui al comma 4 sono assoggettate ad imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle società di cui all'Articolo 73.
(1) (2) (3)
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Note:
(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall'articolo 122 prima modificato dall'art. 2 , D.Lgs. 18.12.1997, n. 467 .
(2) Il titolo è stato rinumerato in virtù dell'art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.
(3) Il capo è stato aggiunto in virtù dell'art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.
Articolo 176 - Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario
Titolo III - Disposizioni comuni [Artt. 162 - 184] (2)
Capo III - Operazioni straordinarie [Artt. 170 - 177] (3)
Articolo 176 - Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario
In vigore dal 31.12.2024
1. I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, compreso il valore dell'avviamento, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. (3)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato. (4)
2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli Articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita. (5)
2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota, rispettivamente, del 18 e del 3 %, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui al medesimo articolo 16, comma 1. In caso di realizzo dei beni anteriormente al terzo periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è corrispondentemente scomputata dalle relative imposte. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione. L'importo dell'imposta sostitutiva deve essere versato in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione. (8)
3. Non rileva ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il conferimento dell'azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione di cui all'Articolo 87, o di quella di cui agli Articoli 58 e 68, comma 3. (2)
4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all'Articolo 178, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis, l'eccedenza in sospensione di imposta, ai sensi dell'Articolo 109, comma 4, lettera b), relativa all'azienda conferita non concorre alla formazione del reddito del soggetto conferente e si trasferisce al soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il vincolo di sospensione d'imposta previsto dalla norma predetta. (6)
[6. Quando il conferimento abbia ad oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale si applica l'ultimo comma dell'Articolo 175.] (7)
(1)
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Note:
(1) Articolo inserito dall'art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004 .
(2) Comma modificato:
- dall'art. 12, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247;
- dall'art. 1, c. 46, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007;
- dall'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13.12.2024, n. 192 con decorrenza dal 31.12.2024 ed applicazione ai conferimenti di azienda e di partecipazioni effettuati dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.
(3) Comma modificato prima dall'art. 1, c. 46, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, e poi dall'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13.12.2024, n. 192 con decorrenza dal 31.12.2024 ed applicazione ai conferimenti di azienda e di partecipazioni effettuati dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.
(4) Comma sostituito dall'art. 1, c. 46, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
(5) Comma aggiunto dall'art. 1, c. 46, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
(6) Comma modificato dall'art. 1, c. 46, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
(7) Comma abrogato dall'art. 1, c. 46, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
(8) Comma:
- aggiunto dall'art. 1, c. 46, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007;
- sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 13.12.2024, n. 192 con decorrenza dal 31.12.2024.
Articolo 2 bis - Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Titolo I - Disposizioni generali [Artt. 1 - 40]
Articolo 2 bis - Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche (1)
Testo in vigore dal 01.07.2021
1. Le seguenti cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi:
a) le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all'articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea;
b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all'articolo 38-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150.
2. Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni di cui al comma 1 si considera cessionario e rivenditore di detti beni.
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Note:
(1) Articolo inserito con decorrenza dal 30.06.2021 ed applicazione alle operazioni, disciplinate dal suddetto decreto modificante, effettuate a partire dal 01.07.2021 (ved. art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25.05.2021, n. 83).
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - parte non richiamata
Definizione
I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - parte richiamata rappresentano rappresenta gli importi sottoscritti dai soci ma non ancora richiesti formalmente per il versamento. Questi importi costituiscono un diritto potenziale dell'azienda, attivabile secondo le necessità e le delibere societarie.
Collocazione nel Bilancio Cee
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Stato Patrimoniale:
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Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti: voce A dell'attivo.
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Riferimenti Normativi
-
Codice Civile:
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Articolo 2464 - Conferimenti: Regola il versamento del capitale sociale nelle società a responsabilità limitata (SRL).
-
Articolo 2342 - Conferimenti: Stabilisce le modalità di conferimento del capitale sociale nelle società per azioni (SPA).
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Principi Contabili OIC:
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OIC 28: Tratta la gestione contabile della parte non richiamata dei crediti verso soci.
-
Modalità di Valutazione
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Valore Nominale:
-
La parte non richiamata è iscritta al valore nominale come credito potenziale, non ancora esigibile.
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Tempistiche del richiamo:
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Sono decise in base alle esigenze societarie e alle delibere degli organi competenti.
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Aspetti Contabili e Fiscali
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Contabilità Ordinaria:
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I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti sono iscritti tra i crediti dell'attivo patrimoniale.
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Impatto Fiscale:
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Nessun impatto fiscale diretto fino al richiamo.
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Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - parte richiamata
Definizione
I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - parte richiamata rappresentano gli importi sottoscritti dai soci e richiesti formalmente dall’azienda per il versamento. Tali somme costituiscono un diritto immediato e legalmente esigibile.
Collocazione nel Bilancio Cee
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Stato Patrimoniale:
-
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti: voce A dell'attivo.
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Riferimenti Normativi
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Codice Civile:
-
Articolo 2464: Regola il versamento del capitale sociale nelle società a responsabilità limitata (SRL).
-
Articolo 2342: Stabilisce le modalità di conferimento del capitale sociale nelle società per azioni (SPA).
-
-
Principi Contabili OIC:
-
OIC 28: Fornisce indicazioni sulla contabilizzazione dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti richiamati.
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Modalità di Valutazione
-
Valore Nominale:
-
La parte richiamata è iscritta al valore nominale delle somme richieste e non ancora versate.
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Valutazione e Riscossione:
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L'importo è legalmente esigibile secondo le tempistiche stabilite dallo statuto.
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Aspetti Contabili e Fiscali
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Contabilità Ordinaria:
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I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti sono iscritti tra i crediti dell'attivo patrimoniale.
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Impatto Fiscale:
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La mancata riscossione entro i termini può compromettere l'integrità del capitale sociale.
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5) Acconti
Definizione
- Pagamenti ricevuti in anticipo dai clienti per la fornitura di beni o servizi non ancora eseguiti o consegnati
Collocazione nel Bilancio Cee
I costi di ampliamento sono classificati nel bilancio CEE come segue:
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Stato Patrimoniale:
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Attivo Circolante
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Classificate tra le rimanenze (voce C.I.5).
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Conto Economico:
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Riferimenti Normativi
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TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi):
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Articolo 92 - Variazione delle rimanenze: Regola la valutazione delle rimanenze, inclusi i prodotti finiti e le merci, ai fini fiscali.
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Articolo 110 - Norme generali sulle valutazioni: Stabilisce i criteri per la valorizzazione dei beni al valore normale.
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IVA (Imposta sul Valore Aggiunto):
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Articolo 6 - Effettuazione delle operazioni: Disciplina il momento impositivo degli acconti i.v.a.
Articolo 13 - Base imponibile Base imponibile per le merci e i prodotti finiti.
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Codice Civile:
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Articolo 2424 - Contenuto dello stato patrimoniale: Inserisce gli acconti tra le passività correnti nello stato patrimoniale (in caso di acconti ricevuti) o tra le attività correnti (in caso di acconti versati).
Articolo 2426 - Criteri di valutazione: Stabilisce i principi di valutazione per i crediti e debiti derivanti dagli acconti.
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Principi Contabili OIC:
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OIC 15 - Crediti: Contabilizzazione dei crediti e dei debiti, inclusi gli acconti.
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OIC 19 - Debiti: Trattamento contabile dei ricavi e degli anticipi ricevuti.
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Modalità di Valutazione
- Acconti Versati: Registrati tra i crediti verso fornitori.
- Acconti Ricevuti: Registrati tra i debiti verso clienti.
- Aspetti IVA: Applicazione dell’imposta al momento della ricezione del pagamento, se prevista.
Aspetti Contabili e Fiscali
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Contabilità Ordinaria:
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Gli acconti versati sono registrati come anticipi su beni o servizi futuri.
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Gli acconti ricevuti rappresentano passività da riclassificare al momento della consegna del bene o della prestazione del servizio.
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Impatto Fiscale:
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Gli acconti ricevuti concorrono alla determinazione del reddito imponibile al momento dell’imponibilità fiscale.
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Eventuali rettifiche per servizi o beni non consegnati devono essere evidenziate.
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I.v.a.:
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