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Febbraio 2025 - Studio Montanaro



Con l’obiettivo di rendere più agile e inclusiva la partecipazione alle assemblee fino al 31 dicembre 2025, sarà possibile beneficiare delle modalità di svolgimento delle assemblee adottate durante l’epidemia da Covid-19, grazie all’emendamento inserito nel Milleproroghe 2025 (Dl 202/2024), che riprende la disciplina prevista dall’articolo106 del Dl 18/2020.

Le principali disposizioni dell’articolo 106 sono le seguenti:

  • Assemblee delle società quotate:
    I soci non potranno intervenire personalmente né mediante strumenti di telecomunicazione, dovendo esprimere il proprio voto esclusivamente attraverso il “rappresentante designato”. Questa prassi, pur avendo suscitato alcune critiche tra gli investitori internazionali, garantisce un iter decisionale strutturato e sicuro.

  • Assemblee delle società non quotate:
    È possibile, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, convocare le assemblee consentendo o imponendo la partecipazione tramite strumenti di telecomunicazione. Ciò favorisce una maggiore flessibilità e accessibilità per tutti i partecipanti.

  • Modalità di voto semplificate:
    Nell’avviso di convocazione si potrà indicare la possibilità per le società di capitali e le cooperative di esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza. Analogamente, per le assemblee delle Srl sarà possibile optare per la “consultazione scritta” o il “consenso espresso per iscritto”.

Inoltre, l’articolo 106 stabilisce che:

  • La partecipazione all’assemblea può avvenire esclusivamente mediante strumenti di telecomunicazione, eliminando la necessità di una presenza fisica.
  • Le società quotate, anche se diversamente previsto dallo statuto, possono nominare il “rappresentante designato”.
  • Tale modalità si applica in deroga a norme e clausole statutarie per Spa ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali, Spa con azioni diffuse, banche popolari, banche di credito cooperativo, cooperative e mutue assicuratrici.

Queste innovazioni rappresentano un passo importante verso una gestione più dinamica e moderna delle assemblee, garantendo decisioni rapide ed efficaci, in linea con le esigenze di un mercato sempre più internazionale e competitivo.

Pubblicato in Lettere Informative

Con la presente desideriamo informarvi che, in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di regolarità contributiva, è obbligatorio l'utilizzo del badge identificativo per tutti i lavoratori operanti nei cantieri edili.

Finalità dell'Obbligo

L'introduzione del badge risponde all'esigenza di:

  • Verificare la regolare presenza dei lavoratori in cantiere;

  • Garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza e prevenzione;

  • Contrastare il lavoro irregolare e il fenomeno del sommerso;

  • Facilitare eventuali controlli da parte degli enti preposti.

Contenuto del Badge

Il badge identificativo dovrà contenere le seguenti informazioni:

  • Nome e cognome del lavoratore;

  • Fotografia recente;

  • Denominazione dell'impresa di appartenenza;

  • Codice fiscale del lavoratore;

  • Eventuale qualifica professionale.

Obblighi per le Imprese

Le imprese edili sono tenute a:

  1. Fornire il badge a ciascun lavoratore prima dell’accesso al cantiere;

  2. Garantire l’uso costante del badge durante l’orario di lavoro;

  3. Effettuare controlli periodici per verificare il rispetto dell’obbligo;

  4. Sanzionare eventuali inadempienze in accordo con la normativa vigente.

Sanzioni

Il mancato rispetto dell'obbligo di utilizzo del badge può comportare sanzioni amministrative per le imprese e per i lavoratori, con possibili ripercussioni sulla prosecuzione delle attività di cantiere:
azienda: da  € 111,68 a € 558,41 per ciascun lavoratore;
lavoratore: da € 55,84 a  € 335,05. 

Decorrenza dell’Obbligo

L’obbligo di utilizzo del badge è già in vigore e si applica a tutti i cantieri edili, indipendentemente dalla dimensione dell’opera.

ved. nota Ispettorato del Lavoro n. 656 del 23/01/2025

Pubblicato in Lettere Informative

 

Con la conversione in legge del Decreto-Legge n. 202/2024 (Milleproroghe 2025), viene riaperta la possibilità di accedere alla Rottamazione-Quater per tutti coloro che erano decaduti a causa di irregolarità nei pagamenti.

Questa è un’occasione imperdibile per rimettersi in regola con il Fisco e beneficiare delle agevolazioni previste!

  • Come fare per aderire?

    Per usufruire di questa opportunità, è necessario:

    ✅ Effettuare il pagamento della rata in scadenza il 28 febbraio 2025 (con una tolleranza di cinque giorni: fino al 5 marzo 2025);
    ✅ Presentare, entro il 30 aprile 2025, l’apposita domanda telematica sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader);

    Ulteriore beneficio

    ✅ Sospensione dei ruoli e delle azioni di recupero grazie alla riammissione alla rottamazione.

    Quali sono le modalità di pagamento?

    Una volta riammessi, si potrà scegliere tra due opzioni:

    - Pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025;
    - Pagamento dilazionato in 10 rate, con la seguente scadenza:

    • 1^ rata entro 31 luglio 2025;

    • 2^ rata entro 30 novembre 2025;

    • Rate successive: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

    Questa è una straordinaria opportunità per regolarizzare la posizione fiscale in modo semplice e vantaggioso.

    Non bisogna perdere tempo! Assicuratevi di rispettare le scadenze per non perdere i benefici previsti.

    Lo studio resta a disposizione per qualsiasi informazione o supporto.

     

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Oggi entra ufficialmente in vigore il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), il nuovo sistema su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.


Cosa significa per i soggetti obbligati?

✅ Digitalizzazione completa della gestione dei rifiuti;
✅ Maggiore trasparenza e controllo sui flussi di smaltimento;
✅ Obbligo di iscrizione per produttori, trasportatori e impianti di smaltimento;
✅ Nuove modalità di registrazione e conservazione dei dati.


Soggetti obbligati all'iscrizione
:  sono quelli indicati dall'articolo 188 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022:

  • Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • Produttori di rifiuti pericolosi;
  • Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

 Inoltre, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, il decreto rimanda all’articolo 189 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.:

  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, c. 3, lettere c), d) e g) con più di 10 dipendenti.
  • Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti non pericolosi a titolo professionale, esclusi coloro che trasportano i propri rifiuti non pericolosi.
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti non pericolosi

Non sono, invece, tenuti ad iscriversi:

  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, c. 3, lettere c), d) e g) che hanno fino a 10 dipendenti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all'art. 184, c. 3, lettere c), d) e g);
  • Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

L'adeguamento al RENTRI è un passaggio fondamentale per garantire conformità normativa e semplificare le operazioni aziendali. Tuttavia, è essenziale conoscere le scadenze, le procedure e le eventuali sanzioni per evitare criticità; suggeriamo pertanto di consultare il sito: RENTRI

 

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La Camera di Commercio di Bari mette a disposizione € 750.000€ contributi a fondo perduto per supportare le micro, piccole e medie imprese (MPMI) nell’accesso ai mercati internazionali, attraverso strumenti innovativi e strategie mirate.


Ambiti di intervento finanziabili: ✔ Realizzazione e traduzione di cataloghi in lingua estera ✔ Ottenimento di certificazioni per l’export ✔ Protezione del marchio a livello internazionale ✔ Partecipazione a fiere internazionali e virtuali ✔ Potenziamento del business online su marketplace globali ✔ Formazione specialistica e supporto da Temporary Export Manager (TEM) ✔ Organizzazione di eventi B2B con buyer internazionali


Dettagli del contributo:

  • Voucher fino a 5.000€, con un’intensità di agevolazione pari al 70% delle spese ammissibili;
  • Investimento minimo richiesto: 2.000€ al netto di IVA;
  • Premialità aggiuntiva fino a 500€ per le imprese con Rating di Legalità.


✅ Scadenza termine presentazione delle domande:
 31 dicembre 2025 ore 12:00.

Questa è un’opportunità strategica per rafforzare la presenza della tua impresa sui mercati esteri. Per ricevere supporto nella predisposizione della domanda, contattaci oggi stesso!  

 

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Con due distinti provvedimenti, sono stati ufficialmente approvati i modelli e le modalità di invio per la richiesta del Credito d’Imposta ZES 2025 (per gli investimenti dal 1°gennaio 2025 al 15 novembre 2025.), riservato ale imprese che operano nelle Zone Economiche Speciali.

Perché è un’opportunità da non perdere?

Il Credito d’Imposta ZES 2025 è un importante strumento di agevolazione fiscale destinato alle imprese che effettuano investimenti produttivi in queste aree strategiche, consentendo di ottenere un importante risparmio sulle imposte e migliorare la competitività aziendale.

Novità principali:

Approvazione dei modelli ufficiali per la presentazione delle domande;
Chiarite le modalità di trasmissione delle richieste per accedere ai benefici;
Scadenze da rispettare per massimizzare il vantaggio fiscale.

Come presentare la domanda?

Le imprese interessate dovranno compilare e inviare i moduli attraverso la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, rispettando leseguenti scadenze:
- dal 31 marzo al 30 maggio 2025: comunicazione di prenotazione del credito;
- dal 18 novembre al 2 dicembre 2025: comunicazione integrativa per attestare gli investimenti effettivamente effettuati.

Agevolazione

Il Credito d’Imposta ZES 2025 prevede una copertura fino al 50% a fondo perduto, a seconda della dimensione dell’impresa e della localizzazione geografica.
  

Investimenti ammissibili

Beni strumentali destinati - purché nell’ambito di “progetti d’investimento iniziali” - a strutture produttive nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania,Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia eAbruzzo. Sono compresi l’acquisto di immobili e terreni, nel limite del 50% del valore complessivo dell’investimento. 

 

Ti serve supporto?

Il nostro team di esperti è pronto ad assisterti nella predisposizione e nell’invio della richiesta, assicurandoti di sfruttare al massimo i vantaggi previsti dal Credito d’Imposta ZES 2025.

 

Pubblicato in Lettere Informative

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