Il rimborso IVA consente al contribuente di recuperare l’eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale o dalle liquidazioni trimestrali, in presenza di specifici requisiti previsti dalla normativa IVA.
1. Rimborso IVA annuale superiore a € 30.000
Requisiti formali
Per richiedere il rimborso di importo superiore a € 30.000 è necessario che dichiarazione annuale iva:
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contenga il visto di conformità, oppure la sottoscrizione dell’organo di revisione legale;
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sia prodotta:
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una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sui requisiti patrimoniali;
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una garanzia patrimoniale, solo nei casi di rischio previsti dall’art. 38-bis, comma 4, DPR 633/1972.
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Dichiarazione correttiva
Se il rimborso non è ancora stato erogato, è possibile presentare:
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una dichiarazione correttiva o integrativa (entro il 2 maggio), modificando la scelta tra rimborso e compensazione del credito.
2. Rimborso IVA infrannuale (trimestrale)
Il contribuente può richiedere il rimborso infrannuale entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre se ricorre almeno una delle seguenti condizioni.
Termini di presentazione
| Trimestre | Scadenza |
|---|---|
| 1° | 30 aprile |
| 2° | 31 luglio |
| 3° | 31 ottobre |
Modalità: esclusivamente telematica.
3. Limiti e requisiti
Limite minimo
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Credito IVA trimestrale superiore a € 2.582,28
Requisiti alternativi (ne basta uno)
Il rimborso o la compensazione spetta se ricorre almeno una delle seguenti situazioni:
a) Aliquota media (art. 30, c.3, lett. a)
L’aliquota media sugli acquisti supera di oltre il 10% quella sulle vendite.
b) Operazioni non imponibili (art. 30, c.3, lett. b)
Operazioni non imponibili oltre il 25% del totale:
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esportazioni;
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operazioni assimilate;
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servizi internazionali.
c) Beni ammortizzabili (art. 30, c.3, lett. c)
Acquisti di beni strumentali superiori ai 2/3 degli acquisti imponibili.
d) Operazioni verso soggetti esteri (art. 30, c.3, lett. d)
Prestazioni rese a soggetti non residenti oltre il 50% del volume d’affari.
e) Soggetti non residenti (art. 30, c.3, lett. e)
Soggetti esteri identificati in Italia o con rappresentante fiscale.
4. Diritto di erogazione prioritaria
Hanno priorità nel rimborso i contribuenti che:
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svolgono attività da almeno 3 anni;
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presentano credito ≥ € 3.000 o ≥ 10% dell’IVA sugli acquisti;
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operano in:
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subappalto edilizio;
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riciclo metalli;
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produzione alluminio, piombo, zinco, stagno.
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5. Utilizzo in compensazione
In alternativa al rimborso, il credito può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 con i seguenti codici tributo:
| Trimestre | Codice |
|---|---|
| 1° | 6036 |
| 2° | 6037 |
| 3° | 6038 |
6. Operazioni rilevanti (principali)
Rientrano tra le operazioni che generano diritto al rimborso:
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esportazioni e operazioni assimilate;
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servizi internazionali;
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subappalti edilizi;
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cessioni di oro, gas, energia elettrica;
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reverse charge;
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operazioni con split payment;
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quote di emissione gas serra;
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prestazioni consortili;
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cessioni immobiliari strumentali in reverse.
Riferimenti normativi
DPR 633/1972:
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Art. 8 – Esportazioni
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Art. 8-bis – Operazioni assimilate
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Art. 9 – Servizi internazionali
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Art. 17 – Debitore d’imposta
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Art. 17-ter – Split payment
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Art. 30 – Rimborso IVA
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Art. 38-bis – Garanzie e controlli
Conclusione
Il rimborso IVA è uno strumento fondamentale di liquidità finanziaria, ma richiede:
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corretta verifica dei requisiti;
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rispetto delle scadenze;
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attenzione ai limiti e ai controlli preventivi.
Un’impostazione errata può comportare blocco del rimborso, richiesta di garanzia o rigetto della domanda.
Giurisprudenza
- Cassazione n. 1967 del 29 gennaio 2026, il rimborso dell’IVA é ammesso anche in favore delle società di comodo qualora le stesse abbiano effettivamente esercitato un’attività economica, impiegando i beni e i servizi acquistati per la realizzazione di operazioni soggette a imposta, purché tali operazioni non siano riconducibili a ipotesi di frode o abuso del diritto.