Il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è concesso, per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle « strade del vino » di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268.
| Beneficiari | Reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle strade del vino. |
| Beneficio | Credito di imposta del 40 % |
| Limite di spesa | ved. voce riferimento normativo (nel limite dello stanziamento massimo di spesa complessivo di € 5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).) |
| Documentazione richiesta | ved. voce riferimento normativo |
| Utilizzo del credito di imposta | ved. voce riferimento normativo |
| Termine | Spese sostenute dal 2021 al 2023 |
| Tipologia di spesa | Realizzazione o ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi di cui al presente periodo, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni. |
| Riferimento normativo: | Legge di Bilancio 2021 art. 1 commi da 131 Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 gennaio, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. |
| Note: |