Spese di istruzione (non universitaria)

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quadro: RP - righi da RP8 a RP13, codice 12 (varia per i titolari di reddito complessivo superiore a € 120.000).
limite di spesa: € 1.000  ad anno per alunno / studente. Lo sconto massimo ottenibile è quindi di € 190,00 (€ 1.000,00x 19%). (1) (2) 

Note:

Spetta la detrazione del 19% (dall'imposta dovuta) delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione  e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62. (3)

La detrazione spetta al contribuente stesso ovvero al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa e che nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50 % per ciascuno. Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta effettivamente da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50%, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della stessa.

(1) limite in vigore dall'anno di imposta 2025
     negli anni precedenti:
       dal 2019  €  800,00 ad anno per alunno/studente -  sconto massimo ottenibile: € 152,00 (800,00x 19%);
       2018  €  786,00 ad anno per alunno/studente -  sconto massimo ottenibile: € 149,00 (786,00x 19%);
       2017  €  717,00 ad anno per alunno/studente- sconto massimo ottenibile: € 136,00 (717,00x 19%);
       2016  € 564,00 ad anno per alunno/studente - sconto massimo ottenibile: € 107,00 (564,00x 19%).

(2) Il contribuente con un reddito complessivo superiore a €75.000, ma non superiore a € 120.000, determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione e beneficia delle detrazioni per l’intero importo. Qualora, invece, il reddito complessivo percepito nell’anno di riferimento sia superiore a € 120.000, il contribuente, dopo aver determinato l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, beneficia delle detrazioni (vedere la tabella “Spese per le quali la detrazione varia per i titolari di reddito complessivo superiore a € 120.000” nella sezione I del quadro RP) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 240.000, diminuito del reddito complessivo, e € 120.000.

(3) L'importo comprende:
- le spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola;
- le spese per le gite scolastiche e per l’assicurazione della scuola;
- le spese per il servizio di trasporto scolastico;
- i contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa deliberati dagli organi d’istituto (ad esempio corsi di lingua e di teatro, svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).


    
   

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