Il volontario negli Enti del Terzo Settore
Gli Enti del Terzo Settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che operano in modo non occasionale.
Chi è il volontario
È volontario la persona che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche tramite un Ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze in modo:
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personale;
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spontaneo;
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gratuito;
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senza fini di lucro, neanche indiretti;
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esclusivamente per finalità di solidarietà.
Divieto di retribuzione
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
È ammesso esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, entro limiti e condizioni stabilite preventivamente dall’ente (statuto - regolamento).
Sono sempre vietati i rimborsi forfetari.
Rimborso tramite autocertificazione
Le spese possono essere rimborsate anche sulla base di autocertificazione, purché:
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non superino € 10 euro al giorno e € 150 al mese;
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siano previste da apposita delibera dell’organo sociale competente.
Tale modalità non si applica alla donazione di sangue e organi.
Incompatibilità
La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) con l’ente presso cui si svolge l’attività.
Casi esclusi
Non è considerato volontario:
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l’associato che occasionalmente coadiuva gli organi sociali;
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il personale del servizio civile universale;
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i volontari della cooperazione internazionale;
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gli operatori di cui alla legge n. 74/2001 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico).
Tutela dei lavoratori
I lavoratori subordinati che svolgono volontariato hanno diritto alle forme di flessibilità oraria previste dai contratti collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
Assicurazione obbligatoria dei volontari
In presenza di volontari, gli Enti del Terzo Settore sono obbligati a stipulare apposite polizze assicurative a tutela degli stessi, che coprano:
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infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato;
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responsabilità civile verso terzi per i danni eventualmente arrecati nello svolgimento dell’attività.
La copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni stipulate tra gli Enti del Terzo Settore e le Pubbliche Amministrazioni.
I relativi oneri assicurativi sono a carico dell’amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.
Registro dei volontari
Nel caso di presenza di volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, si rende obbligatoria la tenuta del registro i volontari
La normativa non prevede l’obbligo di bollatura del registro, ma richiede lo stesso sia:
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tenuto in modo ordinato;
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aggiornato;
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idoneo a garantire la tracciabilità e l’inalterabilità dei dati.
Le soluzioni accettate in prassi (anche in caso di controlli) sono queste:
- Numerazione progressiva di tutte le pagine
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firma (o sigla) del presidente su ogni pagina
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firma di ogni volontario in corrispondenza del proprio nome;
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per ogni nominativo il riferimento alla polizza assicurativa (consente la data certa).
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Riferimenti normativi:
art. 17 - Volontario e attività di volontariato D.Lgs 117/2017
art. 18 - assicurazione obbligatoria D.Lgs 117/2017
legge n. 74/2001 - Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.