Somme soggette a ritenuta di acconto
Sono soggetti alla ritenuta i compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti, a qualunque titolo, ad artisti e professionisti.
In particolare si tratta dei compensi corrisposti:
- per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale, ed anche sotto forma di partecipazione agli utili;
- per prestazioni rese a terzi o nell'interesse di terzi;
- per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- sugli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto dell'associato è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- sugli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- sui redditi derivanti dalla cessione di diritti d’autore da parte dello stesso autore;
- sui diritti per opere d’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.
Sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i compensi di importo inferiore a Euro 25,82 (sempre che non si tratti di acconti relativi a prestazioni di importo complessivo superiore a tale limite), corrisposti dagli enti pubblici e privati, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Base imponibile
La determinazione della base imponibile soggetta a ritenuta segue determinate regole.
In particolare, rientrano nella base imponibile oltre ai compensi professionali anche i rimborsi a piè di lista per le spese di viaggio, vitto ed alloggio e tutte le spese documentate anticipate dal professionista e rimborsate dal committente, anche se le fatture risultino intestate oltre che al professionista anche al committente nell'interesse del quale sono state sostenute tali spese.
Inoltre, è soggetto a ritenuta il contributo INPS addebitato al cliente (4%) da parte di lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS.
Non concorrono, invece, alla formazione della base imponibile:
- i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- l'eventuale addebito in via di rivalsa del contributo per la cassa nazionale dell'ordine professionale (ad esempio, 4% per i dottori commercialisti);
- le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate in nome e per conto del cliente a condizione che non costituiscano spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e che siano debitamente e analiticamente documentate.
Riguardo ai redditi derivanti dalla cessione di diritti d’autore e ai diritti per opere d’ingegno, il reddito imponibile è dato dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta ridotto del 25% a titolo di deduzione forfetaria delle spese sostenute (importo elevato al 40% se i compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni).
Aliquote
Come accennato, per i redditi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti, la ritenuta, effettuata a titolo d’acconto, è pari al 20%.
Se, invece, i compensi sono corrisposti a soggetti non residenti per prestazioni svolte sul territorio dello Stato, si applica una ritenuta a titolo di imposta in misura del 30% dell'ammontare corrisposto.
La medesima aliquota del 30% a titolo d’imposta si applica sui compensi e le somme corrisposti a non residenti per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, brevetti, invenzioni industriali e simili, di cui al TUIR. art. 23 - Ritenuta sui redditi dilavoro dipendente comma 2, lett. c).
Se i predetti compensi per prestazioni di lavoro autonomo ed assimilati sono corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti si applica la ritenuta a titolo di acconto in misura del 20%.
Termine e modalità di versamento
Le ritenute vanno versate dai sostituti entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento.
Se il predetto termine cade di sabato o di giorno festivo il versamento è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente con modalità telematiche per i sostituti titolari di partita IVA, utilizzando il codice tributo 1040.
E' data facolta al sostituto di imposta di cumulare e rinviare i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo di importo non superiore ad € 100 fino a quando l'importo complessivamente dovuto supererà tale limite e, comunque, non oltre il 16 dicembre dello stesso anno.
Non potranno comunque essere rinviati i pagamenti delle ritenute operate nel mese di dicembre.(1)
Certificazione ritenute
Le ritenute corrisposte devono essere certificate da parte dei soggetti obbligati ad operarle.
La certificazione, che va consegnata all’interessato entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, deve attestare:
- l'ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti;
- l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali;
- eventuali altri dati.
Con Risoluzione 19.03.2009 n. 68/E Agenzia dell'Entrate è stato chiarito che i liberi professionisti possono tuttavia scomputare le ritenute subite dall’Irpef - imposta sul reddito persone fisiche dovuta anche se non ricevono la suddetta certificazione.
In tal caso dovrà comunque esibire la documentazione comprovante l’effettivo assoggettamento del compenso incassato alla ritenuta di acconto tramite esibizione congiunta della copia della fattura e del documento comprovante l’incasso.
Se la documentazione è esibita in sede di controllo dovrà produrre anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento è riferita esclusivamente ad una fattura regolarmente contabilizzata.
L’art. 35 - Solidarietà del sostituto di imposta del D.P.R. 602/1973 limita la responsabilità del sostituito verso il fisco.
(1) limite introdotto a partire dai compensi corrisposti dal 01.01.2024 (decreto legislativo sugli adempimenti emanato nell’ambito della riforma fiscale, che modifica anche le scadenze delle ritenute d’importi ridotti per i condomìni.)