Pagamento eseguito entro i quattordici giorni successivi alla scadenza (ravvedimento sprint). |
- sanzione ridotta allo 0,10 % per ogni giorno di ritardo. (sino al 31/12/2015 la sanzione ridotta era del 0,20 %) |
Pagamento eseguito oltre i quattordici giorni successivi alla scadenza ma, comunque, entro i trenta giorni (ravvedimento breve). |
- sanzione ridotta al 1,50 % (sino al 31/12/2015 la sanzione ridotta era del 3,00 % %); |
Pagamento eseguito oltre i trenta giorni successivi alla scadenza ma, comunque, entro i novanta giorni (ravvedimento intermedio). |
- sanzione ridotta al 1,67 pari ad 1/9 del minimo (15,00%) oltre interessi legali |
Pagamento eseguito oltre i novanta giorni successivi alla scadenza ma, comunque, entro due anni ovvero entro la seconda dichiarazione di riferimento successiva (ravvedimento lungo). |
- sanzione ridotta al 4,20, pari ad 1/7 della sanzione ordinaria (30,00%) oltre interessi legali |
Pagamento eseguito oltre i due anni successivi alla scadenza ma, comunque, prima della richiesta da parte dell’ufficio finanziario (ravvedimento lunghissimo). |
- sanzione ridotta al 5,00, pari ad 1/6 della sanzione ordinaria (30,00%) oltre interessi legali |
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Mancato pagamento imposta | 30% dell'importo non versato (D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 13) |
Indebita compensazione utilizzo di crediti |
del 30 % del credito utilizzato per l’utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistente in misura superiore |
Dal 100 al 200 % dei crediti inesistenti utilizzati (credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo o la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli) |