Regime forfettario

                                                   regime forfettario 2023                                                                            


Introdotto a partire dal 1° gennaio 2015,(commi da 54 a 89 art. 1 della L. 190/2014),è riservato alle persone fisiche esercenti:
- attività di impresa;
- arti o professioni;
ed è applicabile direttamente da coloro che sono in possesso dei requisiti di legge, senza dover esercitare una specifica opzione in quanto è il regime naturale per chi inizia l'attività.

 REQUISITI

ricavi - compensi Il regigme è riservato ai contribuenti con ricavi/compensi entro € 85.000 di cui agli articoli 54, 57 e 85 del Tuir(1).
Tra i ricavi imponibili ai fini del calcolo della determinazione forfettaria del reddito, rientra l'importo dell'imposta di bollo addebitato in fattura dall'emittente (Risposta n. 422 del 12 agosto 2022 Agenzia delle Entrate
).
Non si considerano gli ulteriori componenti positivi derivanti: - dall’adeguamento alle risultanze dell'ISA;
- i compensi di natura occasionale qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67 del Tuir;
- l'indennità di maternità.
I redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione devono essere prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi  assimilati a quelli di lavoro dipendente; requisito, questo, non rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non supera € 30.000 (escluso redditi soggetti a tassazione separata).

spese non aver corrisposto nell'anno precedente più di € 20.000 per:
- lavoro dipendente, per collaboratori (articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir);
- compensi ad associati in partecipazione, per prestazioni di lavoro di familiari ai sensi dell’articolo 60 del Tuir;
- lavoro accessorio.
beni strumentali

valore irrilevante (2)

 

reddito imponibile Il reddito viene determinato forfettariamente applicando, all’ammontare dei ricavi/compensi conseguiti nell’anno, un coefficiente di redditività, differenziato in base al tipo di attività svolta (allegato 4 alla legge 190/2014):
• industrie alimentari e delle bevande, 40% (codice ateco:10 - 11);
commercio all’ingrosso e al dettaglio, 40% (codice ateco: 45 - da 46.2 a 46.9 - da 47.1 a 47.7 - 47.9;
• commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande, 40% (codice ateco: 47.81);
• commercio ambulante di altri prodotti, 54%  (codice ateco: 47.82 - 47.89);
• costruzioni e attività immobiliari, 86% (codice ateco:  (41 - 42 - 43 - 68);
• intermediari del commercio, 62% (codice ateco: 46.10);
• attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, 40% (codice ateco: 55 - 56);
• attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi, 78% (codice ateco:  64 - 65 - 66 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 -  85 - 86 - 87 - 88));
• altre attività economiche, 67% (codice ateco:  01 - 02 - 03  - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39  -  49 - 50 - 51 - 52 - 53 -  58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82  -  84  -  90 - 91 - 92 - 93  - 94 - 95 - 96  -  97 - 98  - 99). 
Gli unici costi rivelanti sono i contributi previdenziali dovuti per legge (compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, o, se non fiscalmente a carico, se il titolare non ha esercitato la rivalsa sui collaboratori stessi), che sono deducibili dal reddito d'impresa/professione; eventuali eccedenze sono deducibili dal reddito complessivo.
fattura elettronica L'obbligo di emissione della fattura elettronica, inizialmente limitato alle sole fatture emesse nei confronti della PA, è stato esteso a tutti i contribuenti a far data dal 01.01.2024 (4).
Per coloro che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000, l'obbligo entra in vigore dal 01.07.2022; limitatamente al periodo luglio-settembre 2022 non sono previste sanzioni a carico dei nuovi soggetti obbligati se la fattura elettronica se la stessa viene emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
imposta sostitutiva

Al reddito imponibile si applica l’imposta sostitutiva del 15% che, nel caso di nuove attività, è ridotta al 5% per i primi 5 anni.
Non è considerata nuova attività la mera prosecuzione di altra esercitata, anche se svolta sotto forma di lavoro dipendente, nello stesso luogo e/o nei confronti degli stessi clienti e/o utilizzando gli stessi beni dell’attività precedente (Agenzia delle entrate circolare n. 17/E/2012, circolare n. 10/E/2016 e risposta a istanza di interpello n. 161/E/2020). Secondo l’Agenzia delle entrate la prosecuzione deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale, rendendo necessario valutare se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative.

ritenute di acconto I ricavi non sono soggetti a ritenute d'acconto; le ritenute erroneamente applicate possono essere chieste a rimborso o scomputate in dichiarazione (Circ. AE 4 aprile 2016 n. 10/E).
semplificazioni • ai compensi / ricavi non si applica l'i.v.a.;
• non si applicano gli I.s.a.;
• esonero dagli adempimenti Iva (compreso gli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili). Resta solo obbligatoria la certificazione dei corrispettivi e il versamento dell’Iva nel caso di alcune operazioni comunitarie.
- le ritenute alla fonte devono essere applicate solo sui pagamenti di redditi di lavoro dipendente e assimilati;
contributi previdenziali Gli iscritti nella gestione commercianti e artigiani possono richiedere, entro  il 28 febbraio, di poter beneficiare della contribuzione ridotta del 35% di quanto docuto all'Inps sia per la parte sul reddito entro il minimale, sia su quella sul reddito eventualmente eccedente (comma 77 della legge 190/2014  Legge di stabilità 2015).
La domanda non deve essere presentata dai contribuenti che hanno già beneficiato del regime agevolato fiscale e previdenziale nell'anno precedente in quanto continueranno ad applicare la riduzione a condizione  del possesso dei requisiti richiesti e che non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

Per coloro che avviano nuove attività la domanda deve essere trasmessa  con massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.(5)
La riduzione potrebbe incidere negativamente ai fini pensionistici in quanto " ... nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato. Ai fini dell’accredito di 12 mesi di contribuzione, dunque, dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale. Ove venga effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario ma inferiore rispetto al dovuto, si procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65% ... " (Inps circolare n°35 del 2016).
soggetti esclusi

Non possono avvalersi del regime forfettario:
• i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito: ad esempio,
- vendita sali e tabacchi, agriturismo (articolo 5, comma 2, legge 413/91);
- editoria;
- agricoltura e attività connesse e pesca o agriturismo; (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. 633/1972);
- editoria (articolo 74, primo comma D.P.R. N. 633/72); 
- agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-Ter, D.P.R.  633/72);
- intrattenimenti, giochi e altre attività simili di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 640/72 (articolo 74, sesto comma D.P.R. N. 633/72); 
- rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 D.L. n. 41/95),
- agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d'antiquariato o da collezione (articolo 40-Bis D.L. n. 41/95);
- vendita sali e tabacchi o commercio di fiammiferi (Articolo 74, primo comma  D.P.R.  633/72);
- gestione di servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta; (articolo 74, primo comma D.P.R. N. 633/72); 
- vendite a domicilio (articolo 25-BIS, comma 6, D.P.R. n. 600/73);
• i soggetti non residenti in Italia, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione:
- di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili:
- intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi; 
gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni a esse assimilate (articolo 5 del Tuir), ovvero a società a responsabilità limitata trasparenti.
• le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori;
• le persone fisiche che controllano direttamente o indirettamente una s.r.l. o un'associazione in partecipazioneche esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
• le persone fisiche che, nell’anno precedente, hanno conseguito reddito di lavoro dipendente o assimilato (pensioni incluse) di ammontare superiore a € 30.000.
• nel caso di più attività anche se una sola rientra nel regime speciale il forfettario è precluso per tutte (vedi eccezione specifica per il regime speciale IVA agricolo)

decorrenza uscita dal regime

Se nel corso dell'anno
- i ricavi/compensi superano € 85.000 ma non € 100.000: il regime forfettario cessa a partire dall’anno successivo;
- ricavi/compensi superano € 100.000 il regime forfettario cessa immediatamente e l'imposta sul valore aggiunto si applica a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite (6).
Il regime forfetario cessa comunque di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso o si verifica una delle cause di esclusione.

uscita volontaria dal regime Trattandosi di regime naturale, è possibile entrare o uscire dal regime a seconda degli anni.
Una volta uscito dal regime però non si potrà più beneficiare dell’aliquota sostitutiva ridotta al 5 % e si dovrà, quindi, applicare l’aliquota del 15 %.
conseguenza uscita dal regime

I.v.a.:
Operando poi una rettifica a favore nella prima dichiarazione Iva può essere recuperata l'Iva non detratta nel periodo di utilizzo di tale regime per merci in rimanenza e beni strumentali non ancora dismessi. Questo credito può essere utilizzato già nel primo versamento periodico successivo alla fuoriuscita (in assenza di specifiche indicazioni normative ci si rifà attualmente alla Circolare Agenzia delle Entrate 17/2012), .
Beni strumentali:
Tutti i beni strumentali acquistati nel periodo di permanenza nel regime forfettario non hanno rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi in contabilità semplificata o ordinaria, e, quindi, le eventuali quote residue sono perse, non potendo essere ammortizzati.

note:
(1) sino al  2022 il limite era di € 65.000,00 ragguagliato all'anno.

(2) a partire dal 01.01.2019 non sono più previsti gli ulteriori requisiti richiesti per l'accesso/ permanenza al regime forfetario (comma 9 della Legge 145/2018):
presenza di beni strumentali di valore complessivo, al lordo degli ammortamenti, non superiore ad € 20.000. 
Nell'importo:
a) sono inclusi i beni:
1) in locazione finanziaria (rileva il  costo sostenuto dal concedente);

2) in locazione, noleggio e comodato (rileva il valore normale degli stessi);
3) detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati   promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, nella misura del 50 %;
a) non vengono considerati i beni:
- di costo unitario non è superiore a  € 516,46;

- immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.
(3) Il controllo sussiste se l'imprenditore, alternativamente (art. 2359 c. 1 e 2 c.c. e Circ. AE 10 aprile 2019 n. 9/E):

- dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (es. se possiede una partecipazione del 51%);
- dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (es. se possiede una partecipazione del 50% o anche del 49% - Risp. AE 23 aprile 2019 n. 126);
- esercita un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali (es. se è l'unico o il principale fornitore della società - Risp. AE 8 ottobre 2019 n. 398) (c.d. controllo di fatto).
Nei primi due casi, si computano anche i voti spettanti a società controllate, fiduciarie e a persona interposta (tra cui sono compresi i familiari: coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo), mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
(4) art. 18 DL 36/2022 (Decreto PNRR).
(5) 
Con la circolare n. 35 del 19.02.2016, l'INPS ha fornito chiarimenti relativamente al trattamento previdenziale riservato ad artigiani e commercianti che aderiscono al regime forfettario, originariamente introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cosiddetta legge di stabilità per il 2015) e recentemente modificato dalla legge di stabilità per il 2016.

Prima di affrontare il risvolto contributivo, appare utile innanzitutto fornire un quadro generale di riferimento relativamente al regime forfettario.

Ai fini Inps i soggetti già esercenti attività d’impresa devono:

          -       in caso di impresa già esistente

compilare il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.

Il termine del 28 febbraio di cui sopra vale anche per coloro che, pur esercitando attività d’impresa prima dell’entrata in vigore della novella, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. In tali casi andrà compilato il modello cartaceo – specificando l’attività esercitata attraverso l’indicazione del codice REA – reperibile nel sito INPS e da consegnare in sede.

-       in caso di nuova attività di impresa

presentare apposita dichiarazione di adesione - attraverso la citata procedura telematizzata - al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Ove la dichiarazione di adesione pervenga all’Istituto entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ordinaria o infra-anno, ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modelli F24 precompilati con i Codici Inps e le scadenze relative al nuovo regime, da utilizzare per i versamenti.

Ove, invece, la dichiarazione di adesione al regime agevolato pervenga in una data in cui la posizione del richiedente sia stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione medesima verrà trasferita per l’istruttoria alla sede di competenza.

(6) Il limite di  € 100.000 per la fuoriuscita immediata dal regime forfettario è applicabile dal 2023.
(7)   Il limite di € 85.000 sarà operativo sino al 31.12.2024 (Consiglio UE Dec. 2023/664)


Autore: Giovanni e Felice Montanaro - studio Montanaro commercialisti revisori legali consulenti di Impresa - Trani - imposte sul reddito - cronaca 

Lo Studio Montanaro opera su tutto il territorio nazionale nel settore della consulenza Tributaria, Societaria, Aziendale, Contabile e del Lavoro.

Forniamo servizi professionali qualificati alla piccole/medie aziende, ai grandi gruppi societari ed alle persone fisiche.

Area Privata Clienti

Contatti

Studio Montanaro
Via Prof. Francesco Milano, 1
76125 Trani (BT)
0883 491900
0883 491001
0883 491900
0883 491001
lun, mer, gio: 9:00/12:30 16:00/19:30
mar, ven: 9:00/12:30
P.IVA 07645650727