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Liquidazione periodica iva

 

 

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, i contribuenti devono procedere alla liquidazione periodica dell’i.v.a. (1) ed effettuare, utilizzando il modello F24, il versamento, con modalità esclusivamente telematica, di quanto eventualmente dovuto (arrotondato al centesimo di euro seguendo le ordinarie regole).

Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo (articolo 27, D.P.R. 26/10/1972 n. 633).

Tuttavia, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari:
- non superiore a € 400.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni;
- non superiore a € 700.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività e per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi;
è possibile optare, per l'effettuazione delle liquidazioni con periodicità trimestrale (3) versando le somme eventualmente dovute maggiorate degli interessi nella misura dell'1% (articolo 31, co. 3, L. 388/2000) che non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

Trattandosi di una facoltà, se il contribuente non manifesta espressamente una volontà in tal senso, si applica la periodicità mensile.

Ai fini della scelta, assume rilevanza decisiva il comportamento concludente del contribuente. Infatti, la compilazione del quadro VO, all’interno della dichiarazione Iva annuale, ha valore di mera comunicazione.

L’eventuale omissione non inficia la validità dell’opzione, se il contribuente ha chiaramente, con fatti concludenti, manifestato la volontà di liquidare l’Iva trimestralmente. L’opzione, vincolante per almeno un anno solare, resta valida fino a quando non è revocata, sempreché permangano i suindicati presupposti.

periodo

di

contribuenti

mensili

contribuenti trimestrali

riferimento

scadenza

codice

tributo

scadenza

codice

tributo

gennaio

16 febbraio

6001

febbraio

16 marzo

6002

16 maggio

6031

marzo

16 aprile

6003

aprile

16 maggio

6004

maggio

16 giugno

6005

16 agosto

6032

giugno

16 luglio

6006

luglio

16 agosto

6007

agosto

16 settembre

6008

16 novembre

6033

settembre

16 ottobre

6009

ottobre

16 novembre

6010

novembre

16 dicembre

6011

16 marzo (1) (2)

6034

dicembre

16 gennaio

6012

(1) per i soggetti trimestrali particolari (benzinai, autotrasportatori c/terzi) la scadenza è 16 febbraio.
(2) è possibile effettuare il versamento entro il termine previsto per il pagamento delle imposte sui redditi e Irap dovute in base al modello Unico, con maggiorazione, a titolo di interesse, dello 0,40% per ogni mese o frazione successivi alla data del 16 marzo
(3) A partire dal 2021 è possibile annotare le fatture nel registro entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa. (articolo 32-bis Dl 83/2012)
A partire dall’anno di imposta 2012, in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari e committenti che esercitano imprese, arti e professioni, è possibile optare, se il volume d'affari non è superiore a 2 milioni di euro) per la liquidazione del debito iva al momento degli incassi del corrispettivo se nella fattura è riportata la dicitura "Operazione con Iva ad esigibilità differita ex art. 7, D.L. 185/2008".
L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
L’i.v.a. per cassa non si applica:
- alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta,
- a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile.
L’opzione vincola il contribuente all’applicazione dell’Iva per cassa almeno per un triennio, salvo il caso di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari, che comporta l’uscita dal regime a partire dal mese o dal trimestre successivo a quello in cui la soglia è superata.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca, che può essere esercitata in sede di presentazione della dichiarazione i.v.a. barrando la casella 2 del rigo VO15 (istituita a partire dalla dichiarazione relativa all’anno di imposta 2015).
Sono escluse dall’Iva per cassa tutte le operazioni effettuate in reverse charge, il cui ambito applicativo è in continua estensione, così come quelle a esigibilità differita di cui all’articolo 6, comma 5, Dpr 633/72, (ved. split payment).

Modalità di pagamento
A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, esclusivamente modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 (art. 37, co. 49, D.L. 223/2006).
Sono esonerati dall'obbligo di pagamento telematico:
- gli enti pubblici obbligati ad utilizzare la tesoreria che non dispongono di conti correnti bancari o postali,
- i contribuenti con crediti d'imposta che possono essere utilizzati solo a mezzo concessionario,
- i contribuenti impossibilitati ad utilizzare conti bancari o postali (curatori fallimentari),
- gli agricoltori esonerati,
- i soggetti che hanno cessato l'attività e chiuso la partita Iva,
- i soggetti che hanno affittato l'unica azienda e hanno la partita Iva sospesa.
Qualora l'imposta a debito non superi il limite di € 100,00 (1), il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il periodo successivo (mese/trimestre).
L’omesso pagamento dell'IVA a debito relativo a liquidazione periodica può essere regolarizzato mediante ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta della violazione, (articolo 13 lettera b) D.Lgs. n. 472 del 1997).
E’ pertanto possibile effettuare il versamento della sanzione del 3,75 % dell'importo non versato, (corrispondente ad un ottavo del 30 % previsto dall'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471).
Nel caso di compensazione con l’eventuale credito annuale, trattandosi di compensazione orizzontale o esterna, la stessa dovrà essere evidenziata nel Modello F24 e sarà subordinata al rispetto dei limiti di € 5.000  annui (compensazione ante presentazione del modello) e di € 700.000 annui (tetto massimo di compensazione annuale).

(1) € 25,82 sino all'anno di imposta 2023 (decreto legislativo sugli adempimenti)

Riferimenti normativi
articolo 13 D.Lgs. n. 472 del 1997
art. 1, D.P.R. 23/03/1998 n. 100
articolo 7, Dpr 542/1999
articolo 27, D.P.R. 26/10/1972 n. 633
articolo 31, co. 3, L. 388/2000
articolo 32-bis Dl 83/2012
Circolare 25/01/2002, n. 6/E
art. 7, D.L. 185/2008
L. di Bilancio 2021 art. 1 – comma 1102  

Ved, anche:
sanzioni pagamento imposte - ritenute
acconto i.v.a.






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