Chi non esegue, alle prescritte scadenze, in tutto o in parte i versamenti dell'imposta dovuta, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
L’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 disciplina l’istituto del ravvedimento operoso, che consente ai contribuenti di sanare le omissioni di versamenti, (parziali o totali), usufruendo della riduzioni delle sanzioni amministrative.
tipo di ravvedimento |
sanzione | |
normativa in vigore dal 01.01.2016 |
normativa in vigore sino al 31.12.2015 |
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ravvedimento sprint (pagamento effettuato entro 14 giorni dalla scadenza) |
0,1% per ogni giorno di ritardo (1) |
0,20% per ogni giorno di ritardo (1) |
ravvedimento breve (pagamento effettuato con ritardo superiore a 14 giorni ma entro i 30 giorni successivi alla scadenza) |
1,5% (1/10 della sanzione ordinaria pari al 15 %) (1)
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(1/10 della sanzione ordinaria pari al 30 %) (1)
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ravvedimento intermedio (pagamento effettuato con ritardo superiore a 30 giorni ma entro i 90 giorni successivi alla scadenza) |
1,67% (1/9 della sanzione ordinaria pari al 15 %) (1)
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3,3 % (1/9 della sanzione ordinaria pari al 30 %) (1)
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ravvedimento lungo dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione |
3,75 % (1/8 della sanzione ordinaria pari al 30 %) (1) |
3,75 % (1/8 della sanzione ordinaria pari al 30 %) (1) |
entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva |
4,29 % (1/7 della sanzione ordinaria pari al 30 %) (1) |
4,29 % (1/7 della sanzione ordinaria pari al 30 %) (1) |
ravvedimento lunghissimo oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva La possibilità di ravvedimento lunghissimo di cui alle lettere b-bis) e b-ter), è applicabile esclusivamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate per cui non può essere utilizzato per i tributi comunali (IMU, TASI, TARI, COSAP, TOSAP…). |
5,00 % (1/6 della sanzione ordinaria pari al 30 %) (1)
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5,00 % (1/6 della sanzione ordinaria pari al 30 %) (1)
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(1) oltre agli interessi legali
La Legge di Stabilità per il 2015 ha introdotto le seguenti novità in vigore dal 1° gennaio 2016:
- per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento non è precluso più dall’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative formalmente portate a conoscenza del contribuente; rispetto a tali attività, infatti, non solo il ravvedimento non è precluso, ma è addirittura incentivato dall’Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 634, della Legge di Stabilità 2015, attraverso le cosiddette “lettere di compliance”, ossia comunicazioni con cui l’Agenzia segnala ai contribuenti destinatari la presenza di errori e/o omissioni, invitandoli a rimediare in tempi brevi avvalendosi delle sanzioni ridotte, diverse in funzione del momento in cui avviene la regolarizzazione;
- costituisce limite al ravvedimento la notifica degli atti di liquidazione ed accertamento, incluse le comunicazioni previste dagli articoli 36 Bis e 36 Ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973, n. 600, e successive modificazioni, e articolo 54 Bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 633, e successive modificazioni;
- il ravvedimento è ora possibile anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero oltre due anni dalla omissione o dall’errore, nonché dopo la constatazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 24 della Legge n. 4 del 1929, in quanto nel corpus del comma 1 dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono ora contemplate plurime ipotesi di ravvedimento che abbracciano un arco temporale molto ampio (cfr. dalla lettera a) alla lettera b)-quater per la regolarizzazione di tutti gli errori e le omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo e la lettera c) per le omissioni dichiarative).
autore: Giovanni e Felice Montanaro