Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono:
- impianto elettrico;
- impianto di riscaldamento e climatizzazione;
- impianto idrico;
- impianto telefonico;
- impitanto trasmissione dati;
- infissi, porte, tapparelle;
- opere murarie;
deducibilità | Secondo il principio di cassa (nell'anno in cui la spesa è stata effettivamente pagata). |
limite alla deducibilità |
Sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29.09. 1973, n. 600, e successive modificazioni; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. |
i.v.a. | Detraibile. |
dichiarazione dei redditi | QUADRO RE - E19 (Altre spese documentate) |
note | |
Riferimento normativo | Articolo 54 Comma 2 T.U.I.R. Articolo 54 Comma 3 T.U.I.R. Articolo 19 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 |
Giovanni e Felice Montanaro