Dal 1° gennaio 2020 gli esercenti attività di “commercio al dettaglio ed attività assimilate”, (salvo i casi di fattura richiesta dal cliente), sono obbligati alla certificazione dei corrispettivi tramite“documento commerciale”, (che sostituisce gli scontrini/ricevute fiscale), memorizzando e trasmettendo telematicamente i datiall’Agenzia delle entrate.
Il documento commerciale potrà essere emesso con una delle seguenti modalità.
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utilizzando un registratore telematico (RT) in grado di memorizzare la singola operazione di emettere il documento commerciale.
Al momento della chiusura di cassa l’RT, in automatico procede alla predisposizione ed al sigillao elettronico del file contenente i dati complessivi dei corrispettivi della giornata lavorativa e trasmette tale file al sistema dell’Agenzia delle entrate in modo sicuro -
la procedura web “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia e utilizzabile anche su dispositivi mobili. La procedura è messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
Operazioni esonerate |
le operazioni per le quali anche in precedenza l’esercente non era obbligato ad emettere scontrino o ricevuta (per esempio le corse dei taxi, le vendite di giornali, ecc |
Sanzioni |
ved. sezione: Sanzioni registratore di cassa |
Termine per la trasmissione |
Automaticamente a momento di chiusura della cassa. In caso di impossibilità a causa di problemi di connettività alla rete internet, si deve procedere all’invio entro 12 giorni e, ove necessario, procedere a tale adempimento copiando il file dei corrispettivi (sigillato dall’RT) su una memoria esterna (es. chiavetta USB) e utilizzando l’apposita funzionalità di upload di tale file presente nel portale Fatture e Corrispettivi. Le giornate di chiusura dell’attività verranno comunicare automaticamente dal RT in occasione della trasmissione dei corrispettivi relativi alla prima successiva giornata di apertura. |
a cura di Giovanni e Felice Montanaro