I possessori di redditi derivanti dalla locazione di fabbricati possono optare per il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (comunali e regionali): la cedolare secca.
soggetti beneficiari | Persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. La scelta della cedolare secca è ammessa anche qualora il locatario agisca in veste di imprenditore; é infatti sufficiente che la condizione di non esercitare attività d’impresa o professionale sia rispettata dal solo locatore (Corte di Cassazione sentenza n. 12395/2024). Dal 2021 la locazione di un numero di appartamenti superiore a quattro viene considerata attività svolta in forma imprenditoriale. |
benefici | Esenzione dal pagamento di imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. |
obblighi | Rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente; |
aliquota | 21% ridotta al 10% per i soli contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate: - nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché degli altri comuni capoluogo di provincia - nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe. ved. locazione breve |
codici tributo |
1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata |
tipologia di immobili |
L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata. |
durata |
L’opzione ha validità per tutta la durata del contratto (o della proroga) e, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto. |
locazione breve | E' possibile optare per l'applicazione della cedolare secca anche nel caso di contratto di locazione breve a uso abitativo (di durata si intende un contratto di locazione di non superiore a 30 giorni). Dall'anno 2024 (1), sale al 26% l'aliquota della cedolare secca nel caso di locazione di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta, mentre resta al 21% nel caso di locazione breve di un solo appartamento (individuato dal contribuente in dichiarazione dei redditi). Il soggetto non residente in possesso di una stabile organizzazione in Italia oppure in uno Stato membro UE potrà adempiere agli obblighi derivanti dalle locazioni brevi tramite la stabile organizzazione. Viceversa, in assenza di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, occorrerà nominare un rappresentante fiscale. |
Limiti all'applicazione |
l regime agevolato non è applicabile nel caso di: |
(1) Articolo 1 comma 63 -Legge di Bilancio n. 213/2023.